TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE – DEDUCIBILITA’ FISCALE

Data:
5 Gennaio 2013

Il laureato in Medicina e Chirurgia per poter esercitare la professione deve dapprima superare l’esame di stato (in mancanza del quale incorrerebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all’Ordine professionale in carenza della quale sarebbe incolpato di esercizio abusivo.

L’iscrizione all’Ordine provinciale comporta il versamento di un tassa annuale indifferenziata (un giorno solo comporta il pagamento di tutto l’anno), che varia da Ordine a Ordine.

Tale tassa è fiscalmente deducibile per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all’esercizio per la produzione del reddito.

Per coloro che non hanno aperta la partita IVA non è prevista la deducubilità.

Generalmente sono giovani medici non ancora inseriti con una certa continuità nel mondo professionale oppure vecchi medici che, pur non esercitando più abitualmente, sono rimasti per affettività iscritti al proprio Ordine e che talora si prestano volontariamente per urgenze o a chiamate dell’Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.

Poiché tutti i medici hanno l’obbligo non solo deontologico, ma anche giuridico a prestare la propria opera in determinate situazioni, in quanto esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all’esercizio professionale in determinate situazioni contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità fiscale della tassa di iscrizione all’ Ordine professionale.

Ultimo aggiornamento

5 Gennaio 2013, 02:55

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TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE – DEDUCIBILITA’ FISCALE

Data:
11 Giugno 2011


Il laureato in Medicina e Chirurgia per poter esercitare la professione deve dapprima superare l’esame di stato (in mancanza del quale incorrerebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all’Ordine professionale in carenza della quale sarebbe incolpato di esercizio abusivo.

L’iscrizione all’Ordine provinciale comporta il versamento di un tassa annuale indifferenziata (un giorno solo comporta il pagamento di tutto l’anno), che varia da Ordine a Ordine.

Tale tassa è fiscalmente deducibile per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all’esercizio per la produzione del reddito. Per coloro che non hanno aperta la partita IVA non è prevista la deducubilità.

Generalmente sono giovani medici non ancora inseriti con una certa continuità nel mondo professionale oppure vecchi medici che, pur non esercitando più abitualmente, sono rimasti per affettività iscritti al proprio Ordine e che talora si prestano volontariamente per urgenze o a chiamate dell’Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.

Poiché tutti i medici hanno l’obbligo non solo deontologico, ma anche giuridico a prestare la propria opera in determinate situazioni, in quanto esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all’esercizio professionale in determinate situazioni contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità fiscale della tassa di iscrizione all’ Ordine professionale.

Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2011, 08:45

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