Privacy: bocciato il silenzio assenso ma in deroga alla forma scritta prevista per i dati sensibili, è ammessa l’espressione orale del consenso (purché sia annotato). Nella foto il collega Giancarmine Russo.

Data:
28 Febbraio 2015

Ma l’Autorità nel bocciare il silenzio assenso specifica che già il Codice “per le attività indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità del soggetto, prevede significative semplificazioni degli obblighi relativi al rilascio dell’informativa (che può essere unica per trattamenti correlati) e, soprattutto del consenso”.
In merito proprio al consenso informato l’Autorità ricorda che “in deroga alla forma scritta prevista per i dati sensibili, è ammessa l’espressione orale del consenso (purché sia annotato) e, soprattutto, è possibile prestare un unico consenso a fronte di trattamenti di dati effettuati anche da più soggetti per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato (artt. 75-81 del Codice)”

28 febbraio 2015

Con enorme piacere e soddisfazione Vi comunico che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con una nota ufficiale del 19 febbraio scorso a firma del Segretario Generale Avv. Giuseppe Busia ed indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, non solo ha bocciato, senza appello, la proposta del silenzio-assenso al trattamento dei propri dati sensibili avanzata dalle PP.AA. di Trento e Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, sostenuta anche da alcune associazioni di cittadini-pazienti della Regione Toscana, in quanto contraria al nostro Ordinamento giuridico ed al Codice Comunitario, non solo ha dichiarato inattendibile la notizia che tale normativa sia in uso in Austria e Germania, ma ha pienamente condiviso le motivazioni tecnico-giuridiche avanzate dalla SIT, definendo inutile la proposta in quanto già prevista dalla normativa semplificata di cui agli articoli 75-81 del Codice, come magistralmente espresso dalla nostra esperta Avv. Chiara Rabbito nel comunicato stampa del 16 febbraio scorso, pubblicato da Quotidiano Sanità in data 17 febbraio 2015.

Cordiali saluti.

Giancarmine Russo

Legale rappresentante e Segretario generale della SIT
Società Italiana Telemedicina e sanità elettronica

Ultimo aggiornamento

2 Marzo 2015, 07:37

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