Privacy: bocciato il silenzio assenso ma in deroga alla forma scritta prevista per i dati sensibili, è ammessa l’espressione orale del consenso (purché sia annotato). Nella foto il collega Giancarmine Russo.
Data:
28 Febbraio 2015
Ma l’Autorità nel bocciare il silenzio assenso specifica che già il Codice “per le attività indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità del soggetto, prevede significative semplificazioni degli obblighi relativi al rilascio dell’informativa (che può essere unica per trattamenti correlati) e, soprattutto del consenso”.
In merito proprio al consenso informato l’Autorità ricorda che “in deroga alla forma scritta prevista per i dati sensibili, è ammessa l’espressione orale del consenso (purché sia annotato) e, soprattutto, è possibile prestare un unico consenso a fronte di trattamenti di dati effettuati anche da più soggetti per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato (artt. 75-81 del Codice)”
28 febbraio 2015
Con enorme piacere e soddisfazione Vi comunico che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con una nota ufficiale del 19 febbraio scorso a firma del Segretario Generale Avv. Giuseppe Busia ed indirizzata alla
Cordiali saluti.
Giancarmine Russo
Ultimo aggiornamento
2 Marzo 2015, 07:37
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