CERTIFICAZIONE DI MALATTIA – OBBLIGHI DEONTOLOGICI – DIRETTORE SANITARIO AVVISATO MEDICI MEZZI SALVATI

Data:
31 Marzo 2018

lettera protocollata del 27/03/2018   >>> 20180001550-P-00

Dott. Giuseppe Visconti

Direttore Sanitario ASL Latina

Viale Pier Luigi Nervi

Torre G 2 LT Fiori

04100 Latina

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: certificazione di malattia – obblighi deontologici

Egregio Dott. Visconti,

anche il Direttore generale Inps Gabriella Di Michele, con nota 1074 del 9 marzo scorso, ha ricordato, tra l’altro, che “…i pronti soccorso sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero (DM Salute 18 aprile 2012). Ove impossibilitati, i certificati di ricovero o di malattia potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

Qualora non siano riportati i requisiti amministrativi essenziali di cui alla circolare n.99/1996 (nominativo, intestazione e prognosi, diagnosi, data e firma) il certificato è nullo ai fini assicurativi. Sempre sulla base della circolare numero 99 del 1996 (nata per evitare al paziente visitato in Ps il rinvio al medico di famiglia per il certificato di malattia) Inps ricorda che, ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia, la prognosi inserita non deve essere quella clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato, e andrà espressa in tali termini. Mentre nel certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, in quello cartaceo – compilato a mano o stampato da procedura gestionale – l’eventuale dicitura prognosi clinica va integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di prognosi riferita all’incapacità lavorativa….”

Con la stessa nota è richiamato il messaggio n. 3071 del 12 febbraio 2008 laddove si sottolinea che “…si può accedere alla prestazione economica previdenziale per indennità di malattia solo se la malattia è certificata dal curante, dove per curante la legge non individua il medico di medicina generale, ma qualsiasi medico che abbia in cura la persona nel momento in cui deve rilasciarsi il certificato. Sicché grava sul medico – che visita, osserva, cura o comunque tratti – nonché sulla struttura sanitaria cui la persona si rapporta, il dovere deontologico (artt. 27 e 28 del Nuovo Codice Deontologico) di certificare a richiesta ciò che dall’atto medico risulta: solo così si consente al cittadino di ottemperare a dispositivi di legge o normativi che prevedono una certificazione sanitaria per l’esigibilità di diritti costituzionalmente e civilisticamente tutelati”

Non le sfuggirà il fatto che, a distanza ormai di numerosi anni dall’emanazione di disposizioni normative chiare e cogenti, l’INPS debba ancora rammentare gli obblighi certificativi da parte dei medici curanti, in particolari quelli operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate.

Anche nella provincia di Latina, ove questo Ordine opera, giungono alla nostra attenzione, quasi quotidianamente, segnalazioni provenienti da cittadini e da medici di medicina generale circa il mancato o non corretto rilascio di certificazione di malattia da parte di medici che operano nelle strutture sanitarie, in particolare nei servizi di pronto soccorso, con conseguente disagio da parte dei lavoratori malati. E’ diffusa ancora la convinzione che il rilascio del certificato di malattia sia attività residuale del medico di medicina generale quasi che la compilazione dello stesso non faccia invece parte integrante dell’atto medico.

La invito, pertanto, a mettere in opera, per quanto di competenza, ogni disposizione che metta fine a questo scorretta abitudine, avvertendo che, dopo avere concesso un lungo periodo di tempo per consentire l’applicazione della normativa di cui trattasi, questo Ordine non esiterà ad applicare quanto dettato dal Codice Deontologico e ad informarla di singoli casi che perverranno alla sua attenzione.

In attesa di un cortese riscontro, disponibili ad ogni utile collaborazione, porgiamo distinti saluti.

 

                                                                      Il Segretario                                                                Il Presidente

                                                               Giuseppe Dei Giudici                                                Giovanni Maria Righetti

Ultimo aggiornamento

21 Maggio 2018, 17:55

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