21/06/2012 Falso pediatra dipendente dal Servizio Sanitario risarcisce il danno subito dall’Azienda Ospedaliera dove ha “lavorato” come medico per 19 anni.

Data:
24 Giugno 2012

Il fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha citato in giudizio un dipendente del Ssn per ottenerne la condanna al pagamento della somma di 567.569,86 euro a titolo di risarcimento del danno arrecato a una azienda ospedaliera.
Il convenuto ha prestato servizio come medico pediatra dal 1990 al 2009 presso l’Azienda Ospedaliera nonostante fosse privo del diploma di laurea in medicina, così come di quello di specializzazione in pediatria e di qualsiasi diploma di laurea.
Dalle indagini svolte in sede penale è emerso che tutta la documentazione a suo tempo prodotta dall’interessato per ottenere l’assunzione era falsa.
Il procedimento penale, durante il quale il falso medico ha reso piena confessione dei reati a lui ascritti, si è concluso con sentenza di patteggiamento e applicazione all’imputato della pena di mesi sei di reclusione e 600 euro di multa in relazione ai reati contestati di truffa aggravata di rilevante entità in danno di ente pubblico, uso di atto falso in relazione a certificati e autorizzazioni amministrative, esercizio abusivo della professione medica.
Ad avviso del Procuratore regionale presso la Corte dei Conti, la condotta dolosa avrebbe arrecato all’ente di appartenenza un rilevante danno patrimoniale diretto, corrispondente all’ammontare netto delle retribuzioni corrisposte durante il periodo in cui lo stesso ha illecitamente prestato servizio come medico, pur essendo privo di qualsiasi qualificazione professionale oltre che danno all’immagine della Pa.

Il diritto

Contrariamente alle difese del falso pediatra il quale, tra gli altri aspetti, ha sostenuto di aver comunque prestato attività lavorativa in favore dell’Azienda, pur privo dei titoli di studio necessari, con conseguente assenza di un danno patrimoniale, la Corte dei Conti ha affermato che da una tale prestazione, in quanto non espressione di capacità derivanti dalla preparazione professionale conseguente all’ottenimento del titolo di studio, non possa derivare per l’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche.

Esito del giudizio

Il falso medico è stato ritenuto responsabile dell’intero danno patrimoniale contestato e del danno all’immagine.

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2012, 06:54

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