Visita medica specialistica via web : la FNOMCeO chiede che i medici siano sentiti per una valutazione sulla compatibilità con il Codice Deontologico

Data:
27 Luglio 2020

Stefano Bonaccini
Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome conferenza@regioni.it

Ass. Luigi Icardi
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Coordinatore Commissione Salute
assessore.sanita@regione.piemonte.it
commissione.salute@regione.piemonte.it

E,p.c On. Roberto Speranza
Ministro della salute
segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: Documento Regioni – Proposta di documento recante “Erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”.

Illustre Presidente, Illustre Assessore,

questa Federazione, Ente esponenziale della professione medica e odontoiatrica, quale organo sussidiario dello Stato, che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, non può non evidenziare elementi di criticità in ordine alla fattispecie indicata in oggetto, che risulta all’ordine del giorno della riunione del 27.7.20 di codesta Conferenza.
Come è noto alla S.V. il protocollo di intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO), firmato nel dicembre 2018, trova i suoi presupposti nell’esigenza di favorire un rapporto di leale collaborazione, in particolare, tra le Regioni e i medici ed gli odontoiatri che operano nel servizio sanitario regionale, al fine di costituire un Tavolo di confronto permanente con l’obiettivo – ferme restando le rispettive competenze e nel pieno rispetto degli ambiti di autonomia politica ed organizzativa (per parte regionale), e professionale (per parte ordinistica) – di confrontarsi sulle tematiche di maggiore rilevanza nel settore sanitario, anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti regionali con gli Ordini provinciali.

Si sottolinea che, con la loro organizzazione in Ordini professionali, le professioni intellettuali hanno assunto in modo organico e sistematico una funzione di tutela e realizzazione dei valori/diritti e interessi dei cittadini, costituzionalmente garantiti, e più in generale della persona umana. Tale funzione viene da loro assolta, in posizione di sussidiarietà dallo Stato, secondo il principio recepito dall’ordinamento con l’art. 118 della Costituzione. Sussidiarietà intesa, in senso verticale, come spostamento della ripartizione delle competenze verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio.
La FNOMCeO mira quindi a dare piena attuazione nel settore della professione medica e odontoiatrica al principio di sussidiarietà, introdotto dalla legge n. 3 del 2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), intendendo per sussidiarietà il pieno svolgimento del ruolo previsto dalla Legge: la tutela del diritto alla salute dei cittadini attraverso la garanzia del corretto esercizio della professione.
Questa Federazione chiede pertanto di rendere operativa e stabile la collaborazione tra enti esponenziali dei professionisti e Regioni. L’auspicio è che questa collaborazione permetta di mettere a disposizione dei Sistemi sanitari regionali le competenze presenti negli Ordini provinciali.
Orbene riteniamo che la firma del protocollo rappresenti un primo passo in tal senso e un contributo importante per la tutela del diritto alla salute e per la difesa dell’universalità del Servizio sanitario nazionale.
Riteniamo che il contributo della FNOMCeO, ente esponenziale di circa 445.000 professionisti, possa essere fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’assistenza al cittadino.
Si sottolinea che l’art. 78 del Codice di deontologia medica (Tecnologie informatiche) e i relativi indirizzi applicativi facenti parte integrante dello stesso codice trattano questa materia, prevedendo che: “Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica”.
Si rileva inoltre che l’art. 24 dello stesso Codice recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

È dunque evidente che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente (“direttamente”) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero.

In conclusione, in considerazione della delicatezza della materia che presenta ricadute rilevanti per i professionisti e i cittadini, siamo a chiedere alle SS.VV. di rinviare l’esame del provvedimento in oggetto e di procedere alla convocazione del Tavolo di Lavoro permanente previsto dal suddetto protocollo.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Ultimo aggiornamento

27 Luglio 2020, 10:25

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