Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi – Proroga al 31 dicembre 2012

Data:
30 Luglio 2012


19 luglio 2012

Facendo seguito alla Comunicazione n. 34 del 17 maggio la FNOMCeO ritiene opportuno segnalare che sulla GU n.162 del 13 luglio 2012 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2012 n. 101 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012 n. 57 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".

Com’è noto l’art. 1, comma 2, del decreto legge 57/2012 prevede la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sino e non oltre il 31 dicembre 2012.

Ne deriva di conseguenza che, superata la data del 31 dicembre 2012, tutti i titolari di studio medico o odontoiatrico con lavoratori dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi.

Si ricorda che per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro è punito ai sensi dell’art. 55, comma1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Considerato che debbono procedere all’effettuazione dell’autocertificazione della valutazione dei rischi i medici o odontoiatri che occupano fino a 10 lavoratori, appare opportuno chiarire come il Legislatore definisca la figura del lavoratore. Nella fattispecie l’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dispone che per lavoratore si intende tra l’altro una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

  • l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del Codice Civile;

  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Si ritiene opportuno ricordare in questa sede a tutti i medici e odontoiatri titolari di studi professionali con lavoratori, che svolgano direttamente la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 di fare particolare attenzione al rispetto del percorso formativo previsto dal Legislatore.
Infatti, considerato l’Accordo 21 dicembre 2011 della COnferenza Stato Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi pubblicato sulla GU n. 8 del 11 gennaio 2012 e già trasmesso dalla FNOMCeO con comunicazione n. 3 del 3 gennaio, si evidenzia che:

  • il titolare dello studio medico o odontoiatrico che abbia già svolto alla data di pubblicazione dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (GU del 11 gennaio 2012) il corso di 16 ore ai sensi dell’art. 3 del decreto 16 gennaio 1997 dovrebbe svolgere un corso di aggiornamento che ha periodicità quinquennale di 14 ore.

  • il titolare dello studio medico o odontoiatrico che svolge direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione da data anteriore al 31 dicembre 1996 e quindi che era esonerato dalla frequenza dei corsi ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato, dovrebbe svolgere un corso di aggiornamento di 14 ore entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11 gennaio 2012).

  • il titolare dello studio medico o odontoiatrico non rientrante nelle ipotesi precedentemente illustrate e che quindi ex-novo voglia svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrebbe svolgere un corso di formazione della durata di 48 ore; successivamente con periodicità quinquennale dovrebbe sovolgere 14 ore di aggiornamento.

Si ricorda che l’art. 55 comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 o per la violazione dell’art. 34 comma 2, del D.Lgs. 81/2008 che prevede che il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di RSPP debba frequentare i corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapproti tra Stato, Regioni e provincie autonome.

Pertanto, stante il quadro normativo di cui sopra, appare chiaro che il medico o l’odontoiatra titolare di studio professionale con lavoratori che non si trovi in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento diretto delle funzioni di RSPP dovrebbe designare necessariamente un consulente esterno.

Invece i medici o odontoiatri che abbiano già svolto i corsi di formazione di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 (durata minima 16 ore) o che erano esonerati dalla frequenza dei corsi così come sopra riportato, potranno continuare a svolgere direttamente le funzioni di RSPP ma dovranno fare bene attenzione a rispettare le tempistiche sopra delineate per lo svolgimento del nuovo iter formativo previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2012, 07:28

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