Specialisti 1983-1991: limiti e condizioni per sperare

Data:
19 Dicembre 2007

Il TAR della Regione Sicilia ha emesso una sentenza (n. 485 depositata il 06/04/2005) favorevole al riconoscimento dei diritti dei medici che si sono specializzati prima del 1991, ma a precise condizioni. Secondo i giudici amministrativi, il diritto alla retribuzione ed alla valutazione del titolo deve ritenersi esteso anche a coloro che hanno frequentato corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 1991/92, ma la concreta attribuzione del beneficio richiesto è comunque subordinata al previo accertamento da parte dell’Amministrazione della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 11 della Legge n. 370 del 1999 (frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, per l’intera durata legale del corso di formazione; impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione; mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale). In presenza di questi requisiti, afferma il TAR, il riconoscimento economico non può essere scisso dal beneficio dell’assegnazione al titolo di specializzazione conseguito di uno specifico punteggio: l’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge non può che valere sia ai fini dell’uno che dell’altro beneficio, posto che né la disposizione pone alcuna differenziazione, né si ravvisa una possibile ratio a sostegno di una diversa tesi.

Ultimo aggiornamento

1 Luglio 2014, 12:24

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