Riscatti possibili al Fondo Generale “Quota B”

Data:
9 Aprile 2012

Per gli iscritti alla "quota B", è possibile riscattare, ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero-professionale svolta in epoca precedente all’inizio della contribuzione medesima (1991). Possono essere, altresì, riscattati, sempre un massimo di 10 anni, gli anni relativi al corso legale di laurea, e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è tuttavia consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Il riscatto dei periodi di attività o di studio prevede il versamento di un contributo, effettuabile in un’unica soluzione, ma anche in rate semestrali, pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Nei casi di invalidità o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento o accaduti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell’importo delle stesse. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione. Ricordiamo che esistono delle condizioni che, tuttavia, limitano la possibilità di chiedere il riscatto. Infatti non può essere ammesso al riscatto, il medico che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap) o ai fondi speciali gestiti dall’Enpam (generici, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni). Inoltre non può richiederlo chi abbia già compiuto 65 anni d’età, sia stato cancellato o radiato dall’Albo professionale o abbia rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto. Infine è necessario possedere un’anzianità contributiva effettiva di almeno 10 anni, di cui almeno cinque maturati nel quinquennio immediatamente antecedente l’anno della domanda.

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:25

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