QUELLO CHE OCCORRE FARE PER METTERE IN REGOLA LO STUDIO PROFESSIONALE MEDICO E ODONTOIATRICO IN APPLICAZIONE DEI DECRETI 38 – 43 – 147 DEL 2012)

Data:
7 Luglio 2013

Regione Lazio – Decreto del Commissario ad Acta 9 aprile 2013, n. U00097

L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – L.R. n. 9/2010, art. 2, c. 17. – Approvazione, in attuazione del DCA n. U00038/2012, dell’elenco delle strutture che hanno completato la procedura prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria.
26/04/2013 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 34 – Supplemento n. 1



1.CONFERMA PER CHI ESERCITAVA PRIMA DELL’11.2.2007 E HA PRESENTATO DOMANDA ENTRO IL 29.6.2007

2.CONFERMA DOMANDA PRESENTATA DOPO IL 29 giugno 2007 E PRIMA DEL 28 marzo 2012

La documentazione, già inviata, deve essere in parte aggiornata e trasmessa per via informatica. Essa è elencata nell’allegato 2 del Decreto 38
ALLEGATI

3.PRIMA DOMANDA

Coloro i quali devono richiedere una prima richiesta di autorizzazione all’esercizio o, pur esercitando, non hanno mai regolarizzato la loro posizione.
La documentazione comprende anche la dichiarazione di inizio attività da presentare in caso di silenzio da parte della Regione dopo che sono trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
ALLEGATI

 

7.SANZIONI

Legge Regionale 3 marzo 2003 n.4
Articolo 12 (Sanzioni)

1. L’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria, nonché l’impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all’esercizio della stessa attività per un periodo di due anni.

2. L’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura.

3. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, ai sensi dell’articolo 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) secondo le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

9.DECRETO 147 DEL 2 AGOSTO 2012 DI MODIFICA DEI TERMINI DI REGISTRAZIONE E DI INSERIMENTO DATI

*PREREGISTRAZIONE (FASE 1) FINO AL 1 OTTOBRE 2012
*TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO INTTERA PROCEDURA INFORMATICA, IVI INCLUSO L’INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE, DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO RISPETTATO IL TERMINE DEL 1 OTTOBRE PER IL COMPIMENTO DELLA FASE 1, FISSATO AL 31 DICEMBRE 2012

 

 

Ultimo aggiornamento

2 Febbraio 2016, 18:02

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