Qualifica del medico convenzionato e legge penale – Pene più severe per il medico considerato pubblico ufficiale. Il ruolo assunto nell’atto cambia la gravità del reato commesso

Data:
2 Agosto 2009


La diversa qualifica che il medico convenzionato può assumere nel compimento di un determinato atto, costituente ipotesi di reato, può cambiare l’imputazione di reato e di conseguenza la gravità della pena.
Perciò nell’esaminare la responsabilità del medico è importante definire sia la natura giuridica del ruolo assunto nella condotta incriminata (artt. 357, 358 o 359 CP) e sia, in tema di redazione di certificazioni, la natura giuridica dell’atto incriminato: atto pubblico (art. 479 CP), certificazione amministrativa (art. 480 CP) o scrittura privata (art. 481 CP).
La qualifica giuridica del medico convenzionato può essere definita sotto i profili civile e penale.

Agli effetti della legge civile, il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio in base ad un accordo collettivo nazionale (ACN 23 marzo 2005) con la pubblica amministrazione, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs n.517\93 e n.229/99, ed integrato poi da differenti accordi collettivi regionali e aziendali ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 3. L’ACN 23 marzo 2005 precisa all’art. 12 il ruolo del medico convenzionato col SSN e agli artt. 47-57 elenca i compiti contrattualmente dovuti dal medico nel servizio pubblico, i quali, tra le parti, hanno forza di legge (art. 1372 CC).
Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e SSN si inquadra come lavoro para-subordinato (art. 409 CPC), giuridicamente caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa, regolata dal diritto privato, per cui eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario, secondo la decisione n. 5176/2004 della Quarta sezione del Consiglio di Stato e la sentenza n. 16219/2001 della Cassazione a Sezioni Unite.

Agli effetti della legge penale, il medico di medicina generale convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale (SSN), svolgendo un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari poteri pubblicistici di certificazione, va ritenuto pubblico ufficiale (art. 357 CP), secondo la sentenza n. 35836 del 22.02.2007 Ud (dep. 01.10.2007) della Cassazione Sezione Penale 6°.
Per costante giurisprudenza il medico di medicina generale, nello svolgimento delle funzioni pubbliche a lui attribuite dalla convenzione col SSN e negli atti incidenti direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica, viene considerato pubblico ufficiale :

  • Cassazione Penale a Sezioni Unite, sentenze n. 5 del 27.03.1992 (Delogu) e n. 2 del 16.04.1988 (Giordano);
  • Cassazione Penale sezione 5°, sentenze n. 7234 del 06.06.1991 Ud. (dep. 05.07.1991) e n. 2258 del 15.12.2006 Ud. (dep. 29.01.2007).
  • Cassazione Penale sezione 6°, sentenza n. 4072 del 09.02.1994 Ud. (dep. 07.04.1994);
  • Cassazione Penale sezione 1°, sentenza n. 2207 del 18.01.1995 Ud. (dep. 03.03.1995)

Dunque agli effetti della legge penale, è propria del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Il potere certificativo citato dall’art. 357 c.p. non è circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell’agente e quindi ai soli casi in cui l’agente svolga una funzione probatoria fidefacente (art. 2699 CC). La nozione dei poteri certificativi riguarda invece indistintamente tutte quelle attività di documentazione a cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (sentenza n. 5 del 27.3.1992 Cass. Pen. a Sezioni Unite, ric. Delogu).

Secondo una massima meno recente e ormai facente parte dell’orientamento minoritario, il medico convenzionato col SSN era considerato incaricato di pubblico servizio (art. 358 CP) della Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 3582 del 9 gennaio 1991.

Al di fuori degli obblighi inerenti il pubblico servizio, il medico convenzionato può svolgere anche attività professionale privata, ai sensi dell’art. 58 dell’ACN 23 marzo 2005, nello svolgimento della quale è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 CP) ai fini della legge penale.

Ad esempio, nella redazione di un certificato per uso assicurativo privato o per idoneità all’attività sportiva non agonistica extra-scolastica il medico svolge un’attività del tutto estranea ai compiti pubblici dovuti per convenzione e senza determinare alcun impegno di spesa pubblica in qualità di semplice libero professionista. Pertanto, un’eventuale falsa attestazione commessa fuori dell’esercizio delle funzioni pubbliche viene sanzionata con pena minore (art. 481 CP).

In merito alla natura giuridica della certificazione medica contestata, la distinzione tra atto pubblico (art. 2699 CC) e certificazione amministrativa è stata precisata dalla sentenza n. 257 del 03.07.1989 della Cassazione Penale sezione 5°: nell’atto pubblico il medico attesta fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione amministrativa il medico attesta fatti da lui rilevati o derivanti da altri atti pubblici pre-esistenti.

La Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 12827 del 09.03.2005 Ud (dep. 05.04.2005) ha affermato che costituisce falso ideologico in atto pubblico (art. 479 CP) la falsa attestazione del medico convenzionato, riconosciuto come pubblico ufficiale, destinata a costituire titolo in forza del quale sorge a favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento di prestazioni da parte dell’ente pubblico.

Pertanto i medici convenzionati che certifichino ad un ente pubblico falsamente propri requisiti o assenza di incompatibilità necessarie per ottenere benefici economici pubblici da cui altrimenti sarebbero esclusi (ad esempio: indennità per medicina di gruppo, indennità per collaboratori di studio “a tempo pieno” riservata ai soli titolari di medicina di gruppo da accordi aziendali), commettono un falso in atto pubblico che può essere inoltre integrato dal reato di truffa (art. 640 c.p.) o peculato (art. 316 c.p.).

L’attribuzione del ruolo di pubblico ufficiale comporta maggiori responsabilità penali per il medico di medicina generale nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, in particolare nei casi di reati contro la pubblica amministrazione, procedibili d’ufficio (art. 50 c.p.p.), quali ad esempio: omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), truffa ai danni di un ente pubblico (art. 640 c.p.), omessa denuncia di reato perseguibile d’ufficio (art. 361 c.p.), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e in certificazione amministrativa (art. 480 c.p.), peculato (art. 316 c.p.).

A maggiore tutela del pubblico ufficiale, sono però perseguibili d’ufficio anche i reati di cui può essere vittima, quali ad esempio: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), oltraggio ad un pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.). Rimane invece procedibile a querela di parte il reato di diffamazione, anche se a mezzo di stampa (art. 595-597 c.p.).

 

Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin – Medico di Medicina Generale – Pordenone

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 22:18

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