Pensioni, qualche chiarimento su cumulo e quota 100. L’upgrade dell’assegno non è per tutti (da Doctor33 del 28 marzo 2019)

Data:
28 Marzo 2019

In due casi i medici che si pensionano con Quota 100 e hanno contribuzioni sia in Enpam sia in Inps sono quantomeno tentati di utilizzare la chance del cumulo: quando compiuti i 62 anni arrivano alle soglie dei 38 anni di contribuzione Inps e quando, arrivati a 62 anni e oltre 38 di contribuzione Inps vogliono capire se riescono ad acciuffare prima del tempo un trattamento migliore. Ecco due casi ipotetici, ma non troppo.

Il primo esempio riguarda un medico dipendente Asl ha 62 anni di età e 37 anni di contributi INPS ma ha anche dei contributi da medico di continuità assistenziale precedenti in Enpam. Chiede se può sommare i contributi al Fondo speciale Medicina Generale Enpam per andare in pensione con Quota 100. La risposta è negativa, per legge il cumulo con i contributi delle Casse professionali non vale per ottenere la pensione con Quota 100.

Il secondo esempio è su un medico ospedaliero, 62 anni compiuti da un pezzo e 40 anni di contributi Inps (riscattata la laurea e la specialità). Lui può andare in pensione con Quota 100 ma l’assegno gli sembra “esile”, e deve capire se non sia meglio aspettare i 42 anni e 10 mesi che gli danno diritto alla pensione anticipata (sinonimo di pensione di anzianità), più robusta. Si ricorda di aver versato alcuni anni di contributi all’Enpam e chiede se possono essere sommati 34 mesi ai 40 anni per arrivare ai 42 anni e 10 mesi.La risposta è negativa: per la legge 212 del 2018 articolo 1 comma 243 il cumulo deve interessare “tutti e per intero” i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative. Non è possibile un cumulo parziale rivolto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni. Dunque, non si possono utilizzare dell’Enpam solo i 34 mesi utili ad essere trattati meglio. Inoltre, non si possono cumulare mai periodi di lavoro coincidenti, in cui si è versato in contemporanea all’una e all’altra cassa.

Due i concetti che si possono evincere dall’esposizione: per “upgradare” l’importo dell’assegno di un contribuente che ha già i requisiti per Quota 100 (62 anni di età e più di 38 anni di contributi Inps) all’assegno di pensione anticipata, il cumulo può essere comunque un’opzione valida; ma il cumulo è tra “vite professionali” differenti, che -per essere sommate come valori – vanno calcolate in toto.

Per fruire del cumulo in diverse gestioni pensionistiche, oltretutto, gli assicurati non devono risultare già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso. Inoltre, la domanda va presentata, cessata l’attività professionale, all’ultimo ente pensionistico presso il quale si è stati iscritti. E non bisogna avere in atto una richiesta di ricongiunzione dei contributi. Per la cronaca, l’assegno di cumulo si calcola sommando i diversi spezzoni di pensione, ciascuno determinato con i criteri delle diverse gestioni previdenziali interessate, e in rapporto ai singoli periodi d’iscrizione maturati sulla base alle rispettive regole di calcolo. Il diritto a percepirlo -annotazione importante- decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma all’atto pratico per il primo versamento accade di aspettare qualche mese e di percepire gli importi pregressi come arretrati.

Mauro Miserendino

 

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2019, 17:46

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