Pensioni, da cumulo gratuito dei contributi potenziali vantaggi per medici. Ecco i requisiti (da DoctorNews33 del 5 aprile 2017)

Data:
5 Aprile 2017

Il cumulo “gratuito” dei contributi previsto dalla Finanziaria 2017 starebbe sfuggendo di mano alle casse previdenziali e al governo che nei giorni scorsi si sono incontrati al Ministero del Welfare per capire se occorra applicare il sistema di calcolo retributivo per i contributi ante 1995 (legge Dini 335) e come affinare i criteri d’accesso alla procedura. La legge 232/2016 articolo 1 comma 135 ha esteso dal 2017 la chance alle casse privatizzate, non ci si deve più vendere casa per ricongiungere spezzoni contributivi. Beninteso, l’asticella per chi assomma contributi in più enti pensionistici è più alta che per gli altri. Se si va in pensione di vecchiaia varranno i requisiti dell’ente dove si va via più tardi, invece se si va via per anzianità prevalgono i requisiti della legge 214/11 secondo cui oggi si va via a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e un anno prima le donne. «Il concetto è che chi cumula per la vecchiaia prende la regola più sfavorevole, se si parte nell’Inps dove ci si pensiona per vecchiaia a 66 anni e 6 mesi e si approda nell’Enpam dove si va via a 68 anni, si va via dopo. L’asticella dell’anzianità è quella già alta fissata per il pubblico dipendente di ambito Inps-Inpdap dalla legge Fornero», riflette Marco Perelli Ercolini membro dell’Osservatorio Anziani Enpam.

«Ma il problema adesso è un altro, al cumulo sarebbero interessati fino a un milione di professionisti e fino a 130 mila medici. E alcuni dei potenziali beneficiari (ma di beneficio non si tratta, tutti paghiamo la pensione con fior di contributi) hanno maturato contributi prima del 1995. E i periodi ante-riforma Dini farebbero maturare il diritto al calcolo retributivo della propria pensione. Ma gli enti pensionistici su questo nicchiano». Sul sito dell’Unione Pensionati per l’Italia, Perelli ricorda il caso dell’Inps-Inpdap che paga le pensioni ai medici dipendenti Ssn pubblici, i quali versano anche in quota A del Fondo generale Enpam. «Già in passato avevo segnalato come i periodi di iscrizione alla quota A Enpam ben potrebbero essere calcolati ai fini di una anzianità contributiva previdenziale utile a maturare il diritto al calcolo retributivo della pensione, più vantaggioso per il contribuente e “pericoloso” per la sostenibilità del sistema pensionistico. Infatti la legge 335/1995 per l’individuazione del sistema di calcolo tiene validi “tutti i periodi da contribuzione effettiva o figurativa esistenti in via obbligatoria presso qualsiasi gestione previdenziale”. Ma l’Inpdap dopo una prima interpretazione favorevole in una circolare del dicembre 2008, ha fatto marcia indietro e ha scritto: “l’articolo 21 D.lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 prescrive l’obbligatorietà del contributo al Fondo generale Enpam al solo presupposto del potenziale svolgimento dell’attività professionale, connesso all’iscrizione nel relativo albo, sia o meno prestata una qualsiasi attività lavorativa”».

Mauro Miserendino

Ultimo aggiornamento

5 Aprile 2017, 23:43

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