Orari medici, domani al via direttiva Ue con incompatibilità da risolvere. Il punto aggiornato su regole e sanzioni (da DoctorNews del 24 novembre 2015)

Data:
24 Novembre 2015

Il 25 novembre entra in vigore la legge 161/2014 di attuazione della direttiva comunitaria 88/2003 sui turni di lavoro. L’articolo 14 abroga due precedenti norme italiane (dlgs 66/03 e legge 133/08) che escludevano il personale sanitario dalla normativa Ue su orari e riposi del personale del servizio sanitario nazionale. Invece i medici delle strutture private erano già rientrati nelle più vantaggiose previsioni “europee” nel 2008. I sindacati Cida Confedir e Cosmed, confederazioni della dirigenza medica, lo scorso ottobre hanno diffidato l’Aran, perché li convocasse, cosa che ha fatto: urge risolvere le contraddizioni del contratto ospedalieri 2008 che, basato sulle leggi meno favorevoli, prevede regole in parte incompatibili su guardia e pronta disponibilità sostitutiva o integrativa. La materia è disciplinata da contratti collettivi, ma la nuova legge subentra non appena gli accordi non citano un particolare o qualcuno li disapplica a livello aziendale. Ecco pertanto una disamina di cosa prevede la ri- applicazione in corsia della 66/2003 tredici anni dopo.

Orario di lavoro – In base all’articolo 4 non può più superare 48 ore settimanali calcolate come media in un arco di 4 mesi e comprensive delle ore di straordinario. I contratti possono elevare l’arco fino a
12 mesi per ragioni obiettive, tecniche od organizzative. Alla scadenza in caso di “sforamento” la struttura deve informare la Direzione provinciale del lavoro.

Straordinari – Il ricorso agli straordinari (articolo 5) è disciplinato dai contratti ma in mancanza è ammesso nel limite di 250 ore annuali per esigenze eccezionali non fronteggiabili assumendo nuovi lavoratori, per casi in cui la mancata esecuzione dei lavori può causare pericolo a persone o alla produzione, o per eventi particolari.

Riposi – Ogni 24 ore il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo (articolo 7 dlgs 66/33). Se il lavoro giornaliero eccede le 6 ore il lavoratore deve beneficiare di pausa non inferiore a 10 minuti. Ogni 7 giorni il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo, da cumulare con le ore di riposo giornaliero già citate. Il lavoratore ha poi diritto ad almeno 4 settimane di ferie nell’anno non sostituibili dal pagamento dell’indennità per ferie non godute, salvo che se si risolve il rapporto di lavoro.

Notte – L’orario dei lavoratori notturni (articolo 13) non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore. I contratti definiscono eventuali riduzioni o particolari indennità e prevedono controlli preventivi e periodici.

Contratto 2008 – Gli articoli dal 14 al 17 del contratto 2008 prevedono intanto 38 ore di lavoro a settimana tranne che per l’orario dei direttori di unità operativa complessa, flessibile e senza straordinari. Il contratto prevede poi che il servizio di guardia sia espletato tanto in orario di lavoro quanto fuori e ore e la recente sentenza Cassazione 21262 del 20 ottobre scorso concede che i turni possano essere retribuiti anche al di là della capienza dei fondi. Va infine rivista la normativa sull’istituto della piena disponibilità (turno di 12 ore sostitutivo o integrativo della guardia).

Sanzioni – Le sanzioni per le aziende vanno da 100 a 3000 euro per mancato rispetto del riposo giornaliero e da 200 a 10000 euro per mancato rispetto della durata massima del tempo di lavoro settimanale.
In caso d’irregolarità verificata nell’arco di tempo indicato dal contratto, anche aziendale ove questo lo preveda, il medico denuncia la sua situazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che attiva l’ispezione. In caso di danno al paziente sono più probabili le condanne per le aziende inadempienti ma in teoria anche le azioni di rivalsa verso il medico “stakanovista” da parte dei magistrati contabili per il danno erariale all’azienda da cui in realtà quello è “vessato”.

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2015, 08:33

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