COMUNICAZIONE DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE (da Perelli Ercolini n.09 del 3 marzo 2019)

Data:
3 Marzo 2019

da Newsletter OMCeOMI n.9/2019

Si sottolinea che in base a quanto sancito dalla L. 175/1992, all’art.1 comma 4, “Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private…. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.”

Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario che non possegga il titolo di specializzazione potrà utilizzare, ai fini della pubblicità dell’informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di “Geriatria” qualora abbia svolto effettivamente l’attività che intende pubblicizzare, ma non potrà utilizzare la dicitura “Specialista in Geriatria” in quanto non in possesso del titolo di specializzazione.

Qualora il medico sia in possesso del titolo di specializzazione, anche ai fini dell’inserimento del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte professionali o in qualsiasi altro scritto, dovrà necessariamente depositarlo presso l’Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell’Albo. Inoltre l’art.64 del codice di deontologia medica ricorda tra i doveri di collaborazione con il proprio ordine professionale che “…Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi”. Da ultimo, si rammenta che le Università non informano gli Ordini quando un Medico consegue una specializzazione. Pertanto, deve essere il Medico che, come detto, notizia l’Ordine in merito.

Ultimo aggiornamento

3 Marzo 2019, 16:36

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