Ok dal Tar al poliambulatorio specialistico in via dei Lucani, 150mila euro di risarcimento dalla Regione

Data:
12 Aprile 2014

www.h24notizie.it La Regione Lazio si era illecitamente opposta alla realizzazione di un poliambulatorio medico specialistico da parte della società Progetto Amico per il quale era già stata rilasciata relativa autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Latina nel 2008. Oggi è stata condannata a risarcire la società Sant’Anna Medical Center, che aveva acquistato il ramo d’azienda della Progetto Amico, con la somma di 150mila euro.

La società, rappresentata dall’avvocato Fabio Raponi, aveva fatto ricorso al Tar di Latina chiedendo un risarcimento di più di sette milioni e mezzo di euro per mancati guadagni, danno all’immagine, danno di perdita di chance e danni da mancata gestione, il c.d. danno prospettico conseguente al mancato esercizio dell’attività e allo sfratto per morosità dai locali di via dei Sicani. Il Tar di Latina però nonostante abbia ritenuto illegittimo il comportamento della Regione ha chiarito come anche la mancata sollecitudine della ricorrente nel risolvere la situazione possa considerarsi una colpa del ritardo nell’accoglimento della sua domanda. Per questo il Tribunale amministrativo ha tagliato drasticamente il risarcimento dovuto.

La società aveva presentato, il 7 settembre 2009, alla Regione Lazio l’istanza di voltura corredata dalla documentazione richiesta. Solo dopo una sollecitazione il 9 febbraio 2011 la Regione aveva comunicato alla ricorrente che la documentazione inoltratale non era completa.

Secondo il Tribunale sarebbe abnorme che a fronte di una istanza di voltura presentata il 7 settembre 2009 la Regione abbia comunicato solo il 9 febbraio 2011 l’esistenza di lacune nella documentazione presentata a fronte di una normativa che prescrive che il procedimento si debba concludere nel termine di sessanta giorni. In ordine al danno è innegabile che, se la Regione avesse rispettato il termine di durata del procedimento  la ricorrente avrebbe potuto svolgere l’attività che è ragionevole presumere avrebbe prodotto utili. Anche la ricorrente però è rimasta a sua volta inerte per un lungo periodo, lasciando trascorrere poi un altro anno per notificare, il 15 febbraio 2012, il ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e della fondatezza dell’istanza al quale però successivamente ha rinunciato. Secondo il Tribunale se la ricorrente si fosse attivata prima della scadenza dei 60 giorni per ottenere la declarazione dell’obbligo di conclusione del procedimento avebbe ottenuto la quasi totale elusione del danno.

Ultimo aggiornamento

12 Aprile 2014, 07:31

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