Non esiste norma primaria o regolamentare che faccia divieto al titolare dello studio medico di ospitare occasionalmente specialisti.

Data:
30 Agosto 2011

Dettaglio: Da FIMMG Roma.

Non esiste norma primaria o regolamentare che faccia divieto al titolare dello studio medico di ospitare occasionalmente specialisti. Un nostro Collega, il Dottor Magnanelli, mette a disposizione della FIMMG e di tutti una interessante sentenza che lo ha visto vincitore contro una ASL romana. Gli ispettori dell’ Ufficio Igiene Pubblica della ASL ravvisavano nello studio medico di sua proprieta’ un "Poliambulatorio" in quanto dotato di “organizzazione complessa” per la presenza di “numerosi specialisti”, di segretaria e di sito internet (sic) accusandolo di gestione di “poliambulatorio privo di autorizzazione regionale”, con procedimento penale ed amministrativo. Il Giudice ha accolto il ricorso ed ha annullato ogni atto della ASL . Ringraziamo il Collega per la generosita’ e speriamo che la sentenza possa essere utile piu’ nel prevenire che nel sanare controversie inutilmente mosse dalle ASL. Riportiamo alcuni stralci della sentenza: …omissis… (la)… Giunta regionale Lazio con la deliberazione 8 febbraio 2008, n. 73, avente natura regolamentare, ha approvato le “Linee guida propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all’art. 4, comma 2, legge regionale n. 4 del 2003 nonché all’esercizio dell’attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie”. …omissis… Ha quindi dichiarato sottoposta a specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ogni struttura che eserciti prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità, che comportino un rischio per la sicurezza del paziente; e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale attività sia svolta dal singolo professionista medico o da più professionisti associati. Ha quindi escluso dal regime autorizzatorio lo studio medico nel quale il professionista o “più professionisti medici associati della stessa area medica non chirurgica” esercitano – ciascuno in forma autonoma e sotto la propria responsabilità – l’attività professionale senza l’utilizzo di procedure invasive o apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico. Dall’esame delle predette “Linee guida” è dunque evidente che la necessità di acquisire la previa autorizzazione è legata al tipo di attività sanitaria svolta, ove presenti elementi di pericolosità per il paziente, anche per i macchinari utilizzati. …omissis… Segue da ciò che manca qualsiasi giustificazione, sia logica che giuridica, per qualificare lo studio medico del ricorrente un poliambulatorio specialistico solo perché in esso sono stati ritrovati gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività di oculista, essendo gli stessi privi di qualsiasi pericolosità per il cliente. …omissis… ….che non esiste norma primaria o regolamentare che faccia divieto al titolare dello studio medico di ospitare occasionalmente, su richiesta dell’utente e previo appuntamento, sanitari esperti nella diagnosi e cura di patologie estranee al suo bagaglio professionale.

Ultimo aggiornamento

30 Agosto 2011, 10:19

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