MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DECRETO 8 maggio 2008 – Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS. (GU n. 157 del 7-7-2008 )

Data:
10 Luglio 2008

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
Visti   i  decreti  ministeriali  15 luglio  1986,  19 marzo  1992, 15 dicembre  1993,  18 aprile  1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato attuazione alla citata normativa;
Considerato  che  occorre  procedere  al  rinnovo  di  tale  ultimo decreto;
Tenuto  conto  che,  al  fine  di  pervenire ad una regolazione del contenuto   e  delle  modalita’  di  esplicazione  del  rapporto  tra l’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) ed i medici iscritti  nelle  liste  speciali  di  cui all’art. 5, comma 12, della legge  n. 638 del 1983, piu’ rispondente alle esigenze della qualita’ del servizio reso all’Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo,   si   rende   indilazionabile  l’adozione  di  iniziative legislative  di  adeguamento  del  quadro  normativo  che  finora  ha regolato la specifica materia;
Ritenuto,  in  coerenza  con  le  predette esigenze di modifica, di procedere,  stante  il  tempo  trascorso  dall’ultimo  rinnovo,  alla rimodulazione  dei  compensi dell’attivita’ dei medici di controllo e di  confermare,  fino  alla  completa rivisitazione della materia, da effettuarsi  entro  dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante disciplina,  ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti nelle  liste  alla  data  del  31 dicembre 2007 e la procedura per la reintegrazione delle stesse;
Visto  l’art.  3  della  legge  14 gennaio  1994, n. 20 concernente disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto  l’art.  2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentiti  la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed  odontoiatri  e  il  consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. e, sentite,  altresi’, le organizzazioni sindacali rappresentative della
categoria; 
Decreta:

Art. 1.
Disciplina del rapporto
 

  1.   Fino   alla   completa   rivisitazione  della  disciplina,  da effettuarsi  entro  dodici  mesi   alla data di entrata in vigore del presente  decreto, e’ confermata, salvo quanto disposto all’art. 3 in tema   di  compensi,  la  vigente  disciplina  delle  visite  mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di  infermita’  che  comportino  incapacita’  temporanea  al  lavoro, disposte  d’ufficio dall’I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro, contenuta  nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.

Art. 2.
Numero degli incarichi

1.  Il  numero di riferimento per gli incarichi e’ di sei visite di controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita’.

Art. 3.

Compensi

1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
a) per  l’espletamento  della  visita  di  controllo  domiciliare eseguita in giorno feriale Euro 41,67;
b) per  l’espletamento  della  visita  di  controllo  domiciliare eseguita in giorno festivo Euro 52,82;
c) per  la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita’ del lavoratore Euro 28,29;
d) per  la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita’ del lavoratore Euro 39,61;
2. Per  ogni  visita eseguita entro il perimetro urbano al medico sara’  corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguita fuori  dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sara’ corrisposto  un  rimborso  di  Euro 10,00 in aggiunta al rimborso del costo  di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i  chilometri  percorsi  dall’abitazione  del  medico  a  quella  del lavoratore  e  ritorno.  Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al medico  sara’  corrisposto  un  ulteriore  rimborso  di  Euro 5,00 in aggiunta  al  rimborso  del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel.
3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel  cui  territorio  non  sia stata costituita una apposita lista di medici  e  nelle  quali  non  sia  reperibile  in  loco  altro medico dipendente  da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di  eccezione  le  visite  di cui trattasi al di fuori dell’orario di lavoro  e  sempreche’  l’orario  dei  mezzi  pubblici di collegamento
consenta  il  rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i compensi  di  cui  al  comma 1  vengono  maggiorati  del 50% oltre il rimborso   delle  spese  di  traversata  effettivamente  sostenute  e documentate  secondo  la  tariffa  «passeggero»  dei  mezzi navali di linea,  nonche’  dell’eventuale  uso  di  servizio  pubblico  di taxi nell’isola.
4.  Per  le  ipotesi  di  cui al comma 3, e’ riconosciuto altresi’, qualora  il  rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore 14,  il  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute per un pasto entro  il  limite  di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazione agli  aumenti  intervenuti  nel  costo della vita in base agli indici ISTAT.  Se  il  rientro  non  puo’  avvenire  entro  le  ore  20,  e’ riconosciuto  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un pasto,  nel  limite  sopra  indicato,  e  quelle per un pernottamento documentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle. 
5.  E’ riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato forfetariamente in Euro 500,00.

Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287

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PER ESSERE AGGIORNATI SUI PROBLEMI DELLA CATEGORIA DEI MEDICI FISCALI DELL’INPS:

 

Ultimo aggiornamento

10 Luglio 2008, 12:55

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