MEDICI DI MEDICINA FISCALE – Approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. (Decreto 2 agosto 2017).Riportato in chiaro l’intero testo.

Data:
8 Ottobre 2017

Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2017

Approvazione dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 17, comma 1, lettera l);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 22, comma 2;
Visto l’art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;
Visto l’art. 17, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’onorevole dottoressa Maria Anna Madia e’ stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Rilevata la necessita’ di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico-legali da svolgere da parte dell’INPS nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell’istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l’attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici;
Tenuto conto altresi’ che i medici fiscali deputati a svolgere le predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono i medesimi;
Sentiti l’INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvato l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Il Ministro della salute Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, foglio n. 1996

Allegato A
ATTO D’INDIRIZZO
per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
Il presente atto d’indirizzo indica le modalita’ di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.

1. Finalita’, termine e procedura per la stipula delle convenzioni

L’art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all’Inps a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.
L’intervento legislativo si pone l’obiettivo di uniformare e migliorare l’efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilita’ esclusiva all’INPS, che gia’ cura tale attivita’ nel campo del lavoro privato. Rispondendo alla ratio dell’intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno essere stipulate dall’INPS con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennita’ chilometriche, l’equa assegnazione degli incarichi, nonche’ l’incremento del numero e dell’efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera b-bis, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Seguendo tali principi, la convenzione dovra’ essere stipulata entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il presente atto detta altresi’ la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta convenzione.
Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni comparativamente piu’ rappresentative dei medici fiscali.

2. Contenuto della convenzione

La convenzione disciplina il rapporto tra l’INPS e i medici addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.
La convenzione si attiene ai seguenti criteri.
2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attivita’ ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
b) Fermo restando quanto previsto alla lettera a), occorre prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell’ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l’ottimale copertura territoriale, si potra’ riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalita’ maturata dalle seguenti categorie di medici:
1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purche’ in servizio alla data del 31 dicembre 2016;
2. Medici che svolgono analoga attivita’ presso le AASSLL, in regime libero professionale purche’ in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano gia’ incaricati alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall’art. 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento costituite dall’INPS;
3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l’INPS in qualita’ di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni dall’entrata in vigore della convenzione.
2.2. Disciplina della prestazione lavorativa.
In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai medici incaricati dei controlli, la convenzione:
a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilita’ stabilite per l’effettuazione di visite mediche di controllo;
b) definisce la struttura del compenso, prevedendo un’indennita’ oraria base di disponibilita’ e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che dovessero essere individuati in sede di convenzione;
c) disciplina le tipologie di incarico;
d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di conferimento degli incarichi e le modalita’ di espletamento degli stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessita’ di garantire la massima efficienza e la migliore copertura e distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei costi anche per indennita’ o rimborsi chilometrici e la migliore allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono essere conferiti successivamente al raggiungimento dell’eta’ pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e, se gia’ in essere, cessano alla medesima data;
e) disciplina la rappresentanza, la rappresentativita’ e la tutela sindacale;
f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite;
g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilita’, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;
h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell’incaricoconvenzionale;
i) disciplina la formazione continua (ECM);
j) prevede espressamente che l’attivita’ di accertamento medico legale dei medici convenzionati e’ attivita’ libero professionale, da svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche’ dai medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all’esito delle procedure previste dal numero 2.1, lettera b), del presente Atto. Tale attivita’ viene svolta per l’intera durata di permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potra’ configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS.
Fermo restando quanto previsto alle lettere c), d), e), f), e’ fatta comunque salva la volonta’ delle parti di prevedere il rapporto convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle tariffe, a condizione che cio’ assicuri il migliore utilizzo delle risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei controlli, nonche’ la massima efficienza e copertura territoriale degli accertamenti medico legali, oltre al contenimento dei costi. In ogni caso, si dovra’ infatti garantire la riduzione dei costi, anche per rimborsi o indennita’ chilometriche, l’ottimale dislocazione dei medici, l’equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonche’ l’incremento del numero e dell’efficienza dei controlli.

3. Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell’art. 55-septies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Disciplina transitoria

In caso di mancata stipula della convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina che regola l’attivita’ dei medici di
controllo INPS, compresa la misura del compenso per le attivita’ svolte stabilita dal decreto ministeriale dell’8 maggio 2008, garantendo la disponibilita’ ad effettuare gli accertamenti medicolegali  domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie

Ultimo aggiornamento

8 Ottobre 2017, 21:11

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia