Libertà’ pubblicitaria per le strutture sanitarie – In materia di pubblicità sanitaria, la liberalizzazione operata dal Decreto Bersani del 2006 vale per i singoli professionisti, ma vale anche per le strutture societarie

Data:
17 Marzo 2012

Toscana Medica News n. 9 del 15/03/2012

Libertà’ pubblicitaria per le strutture sanitarie In materia di pubblicità sanitaria, la liberalizzazione operata dal Decreto Bersani del 2006 vale per i singoli professionisti, ma vale anche per le strutture societarie.

Fino ad oggi questa affermazione non era così pacifica.
Anzi, il Ministero della Salute era stato del parere che di liberalizzazione si potesse parlare solo per i singoli medici ed odontoiatri, ma non per le strutture sanitarie sia mediche che odontoiatriche, per le quali (secondo il Ministero) doveva continuare a valere la disciplina restrittiva del legge 175 del 1992.
La Cassazione però, con una recente sentenza, ricorda che il Decreto Bersani è di diretta derivazione della normativa comunitaria, ed è attuativo dei principi di libera concorrenza.
In quest’ottica, è irragionevole ritenere che la liberalizzazione valga per i singoli professionisti e non per le strutture sanitarie.
Anzi, sono proprio le strutture sanitarie, che essendo organizzate come imprese, ricorrono più frequentemente allo strumento pubblicitario, che pertanto deve garantire la libera concorrenza.
Di conseguenza la sanzione che un Ordine dei Medici aveva comminato al direttore sanitario di una struttura odontoiatrica per pubblicità non conforme alla legge 175 del 1992, è stata annullata dalla Cassazione che ha concluso: l’abrogazione della legge 175 ad opera del Decreto Bersani non è parziale, bensì totale.

ildentale del 09/03/2012

Con la sentenza n. 3717 depositata in data odierna la Corte di Cassazione ha deciso su un “famoso caso” che aveva visto “famoso caso” che aveva visto l’Ordine di La Spezia sospendere per 6 mesi il direttore sanitario di una struttura Vitaldent applicando la legge 175/92 e la CCEPS applicare la medesima sanzione riducendola a 5 mesi.

“La Cassazione fa finalmente chiarezza sull’applicabilità del Decreto Bersani anche alle strutture sanitarie gestite da società”, commenta l’avv. Silvia Stefanelli che ha seguito per Vitaldent fin dall’inizio la questione.
“La Cassazione –continua l’esperto di diritto sanitario- richiamando peraltro la posizione già assunta dal TAR Emilia Romagna con la sentenza 16/2010 e discostandosi dalla posizione assunta dal Ministero della Salute nella famosa nota “Leonardi” del 2008 che faceva distinzione tra società e professionisti, ha stabilito che il Decreto Bersani(che ha come obiettivo quello di agevolare la concorrenza nel settore professionale) deve trovare applicazione anche per le strutture sanitarie gestite da società”.
Queste le motivazioni in forza delle quali i giudici hanno deciso che non può più applicarsi la legge 175/92 neppure alle società:

  • la stretta derivazione comunitaria del c.d. Decreto Bersani confermata da interventi legislativi nella stessa direzione, volti a garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato;
  • il suo inserimento in un sistema organico, nel quale l’abrogazione delle norme restrittive della pubblicità e l’affidamento agli ordini professionali del controllo, della libera pubblicità, ai fini disciplinari, sotto il profilo della trasparenza e veridicità (Cass Sez un 18 novembre 2010 n. 23287, in motivazione) si coniuga con i poteri inibitori e sanzionatori attribuiti all’AGCM attivabili anche dal professionista e dal consumatore non esclusi gli ordini professionali;
  • la mancanza delle disposizioni legislative di qualunque distinguo in ordine ai soggetti che tale pubblicità effettuano;
  • l’evidente irragionevolezza di sottrarre alla nuova disciplina la pubblicità posta in essere da soggetti diversi dal singolo professionista e cioè proprio quei soggetti (sia che si tratti dell’esercizio della professione in forma societaria, quando e nelle forme consentite, e dell’esercizio dell’attività professionale all’interno dell’organizzazione di un’impresa dei servizi sanitaria, nella forma della società di capitali) che più dei singoli professionisti ricorrono a forme di pubblicità;

“Tutte queste ragioni –sentenzia la Cassazione- impediscono di ritenere che l’abrogazione – di cui nessuno dubita – della legge del 1992 disposta dal c.d. Decreto Bersani, abbia portata limitata e, in particolare, rispetto alla fattispecie, non si riferisca alle società di capitali. “Quindi totale equiparazione oggi tra professionisti e società sotto il profilo pubblicitario e nuova spinta per la concorrenza, sempre all’interno dei canoni di trasparenza e veridicità”, conclude l’avv. Stefanelli. “Peraltro chi ha cercato di sostenere la tesi contraria cercando quindi di boicottare l’erogazione tramite le società d’informazione pubblicitaria non può più, oggi, vantare argomenti giuridici in tal senso”.

Ultimo aggiornamento

17 Marzo 2012, 07:14

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia