La PEC fornita dall’INPS non consente al professionista di rispettare le norme previste dalla Legge 2 del 28/1/2009
Data:
25 Novembre 2009
Tramite la Posta Elettronica Certificata, che il singolo professionista iscritto ad un Albo è chiamato ad attivare entro il 29 novembre 2009 ai sensi della Lg 2 del 28/1/2009 art. 16 comma 6 e 7, si potranno gestire le comunicazioni con le Pubbliche Amminstrazione centrali e locali, Enti di previdenza, aziende, altri liberi professionisti per inviare e ricevere contratti, fatture, sostituire raccomandate A/R e tutti i documenti che possono avere rilevanza legale.
La PEC fornita a tutti i cittadini in forma gratuita dall’INPS potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per i rapporti che intercorrono tra cittadino e PA come indicato alla pagine del sito dell’INPS
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?NewsId=521
“La Casella PEC al Cittadino consente lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione. Tramite la PEC al Cittadino non è possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e con indirizzi di posta elettronica ordinaria”
Ultimo aggiornamento
16 Settembre 2014, 16:17
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