Fattura Elettronica, predisposta da un Professionista che ha rapporti di lavoro con un Ente Pubblico non trova applicazione nel campo dei rapporti tra il Medico di M.G. e il S.S.N. (da Ordine Medici Napoli 26 novembre 2015)

Data:
28 Novembre 2015

NEWS “Fatturazione elettronica”
Napoli, lì 26/11/2015

La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale – F.I.M.M.G. ha posto un quesito alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’obbligo di predisporre fattura elettronica nei confronti delle A.S.L., per quanto attiene gli emolumenti mensili che vengono erogati in base alla Convenzione vigente.

Il quesito ha ricevuto risoluzione n. 98/E del 25/11/2015 e l’Amministrazione Finanziaria ha fatto luce sulla questione, rendendo noto che già con il Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1974 all’art. 2 la stessa Agenzia aveva a chiare lettere fatto presente che il foglio di liquidazione dei corrispettivi, emesso all’epoca dagli Enti Mutualistici, si doveva e si deve ritenere quale parcella/fattura ai sensi dell’art. 21 della Legge 633/72 –  Legge IVA, in quanto una volta numerato e datato, questo cedolino va ad essere inserito quale parcella emessa per l’anno in corso.

Ovviamente ad oggi questo foglio di liquidazione viene sempre emesso dalle A.S.L. e sostituisce a tutti gli effetti la parcella che deve essere emessa dal Medico di Medicina Generale.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa ha citato, nell’ambito della stessa risoluzione, diverse direttive e circolari sia dell’Unione Europea che Italiane, soffermandosi sugli artt. 39 e 21 della Legge 633/72 – Legge Iva, addivenendo alla conclusione che nel cedolino elaborato dall’ASL vengono riepilogate tutte le voci di remunerazione afferente il vigente contratto e chiarendo anche e principalmente che la Fattura Elettronica, predisposta da un Professionista che ha rapporti di lavoro con un Ente Pubblico, ai sensi della normativa vigente (Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge Finanziaria 2008) non trova applicazione nel campo dei rapporti tra il Medico di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale, per cui ribadisce – come stato più volte chiarito in altre pillole fiscali – che il cedolino di liquidazione mensile emesso da ogni singola ASL a favore del Medico di Medicina Generale deve essere, nel momento in cui si riceve l’emolumento, datato e numerato in progressione, e non vi è nessun altra incombenza professionale che spetta al Medico di Medicina Generale e quindi gli stessi sono esonerati dall’obbligo di Fatturazione Elettronica, come citato in chiusura delle Risoluzione Ministeriale n. 98/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.

Scarica il file in allegato.

Ultimo aggiornamento

28 Novembre 2015, 18:39

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