IL CONSENSO INFORMATO NELLA SENTENZA 32124 DEL 10 DICEMBRE 2019 DELLA CASSAZIONE (da Perelli Ercolini, in breve n. 001 del 5 gennaio 2020)

Data:
7 Gennaio 2020

Molto interessanti sono alcune puntualizzazioni nella sentenza n.32124 del 10 dicembre 2019 della Cassazione:

1. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico prestato, con due diritti distinti:

I. il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;

II. il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

2. In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanitario obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.

3. L’obbligo del consenso informato costituisce la legittimazione e il fondamento del trattamento sanitario con le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto al fine di porlo in condizioni di consapevolmente consentirvi (esecuzione, rischi, «inalterazione» cioè esito nullo e relativa sua inutilità).

4. Dovere della struttura e del medico è quello di informare il paziente in ordine

I. alla natura dell’intervento,

II. ai suoi rischi,

III. ai possibili e probabili risultati conseguibili,

IV. alle implicazioni verificabili

adottando:

a) un linguaggio a lui comprensibile,

b) tenendo anche conto dello stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone.

5. Il consenso informato va sempre acquisito

a) sia nel caso di scarsa probabilità (caso fortuito)

b) sia nel caso di alta probabilità (caso quasi certo) per una accurata valutazione dei rischi da parte del paziente quale titolare del diritto e pertanto la struttura sanitaria e il professionista non possono omettere di fornire tutte le dovute informazioni.

6. Il consenso deve essere oltre che informato, anche libero. Non può essere mai presunto o tacito, ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo adeguata informazione, esplicita che permetta al paziente di scegliere tra le diverse possibilità o di rifiutare o interrompere.

7. È onere della struttura e del medico di provare l’adempimento dell’obbligazione di aver fornito completa ed effettiva informazione sul trattamento e sulle sue conseguenze e a questo proposito attenzione a eventuali modalità improprie e tra queste la sottoposizione alla sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico.

A questo proposito l’importanza:

a) di varie annotazioni sul modulo prestampato;

b) di una documentazione e le testimonianze di precedenti incontri medico-paziente inerenti la patologia, l’intervento e le possibili complicanze.

Da quanto sopra si evince inoltre come sia la struttura che il medico siano responsabili di fronte a un consenso viziato: la struttura per non aver vigilato, il medico per aver raccolto un consenso viziato.

>>>>    CASS-32124-del-10.12.-2019

Ultimo aggiornamento

15 Gennaio 2020, 22:20

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