ENPAM e REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELLE SOCIETA’ OPERANTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO COL S.S.N. (di Marco Perelli Ercolini)

Data:
29 Giugno 2014

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Con l’interpello n. 15/2014  del Ministero del lavoro (leggi nota sopra riportata del 26 giugno 2014), le aziende sanitarie sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture, oltre alla acquisizione del Durc sono tenute a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi delle società (cliniche e laboratori di analisi)  che operano in accreditamento.

Si verrebbero così a combattere le resistenze delle varie società operanti in regime di accreditamento a versare quanto previsto per legge:  l’articolo 1 comma 39 della legge 243/2004 prevede infatti un versamento a favore degli specialisti esterni – Enpam di un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa. Oltre all’obbligo contributivo parametrato a una somma pari a una percentuale del fatturato annua afferente alle prestazioni rese nei confronti del S.S.N., le società  debbono anche indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatriche hanno avuto parte attiva nella produzione del fatturato e delle quote contributive di loro spettanza.

Una boccata di ossigeno al Fondo speciale dei convenzionati esterni dell’ENPAM da anni in crisi per i mancati versamenti e  i contenziosi apertisi e di  un aumento dei pensionati e al blocco di nuovi professionisti con convezionamento esterno.

 

Ultimo aggiornamento

29 Giugno 2014, 12:39

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