DIRITTO SANITARIO Responsabilità per omissione colposa di interventi

Data:
27 Gennaio 2012

Il fatto
Allo scopo di verificare la sussistenza di una sua responsabilità per omissione colposa di interventi diagnostici e terapeutici, è necessario accertare se in presenza di tali attività da parte del medico, l’evento non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con una intensità lesiva meno grave, o ancora si sarebbe verificato in un momento significativamente più lontano. È stato anche affermato che in tema di responsabilità professionale del sanitario, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento morte o lesioni, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta ma omessa, l’evento lesivo «al di là di ogni ragionevole dubbio» sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Il diritto e l’esito del giudizio
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale Lucera che ha assolto l’imputato, gli esiti dell’autopsia condotta sul corpo del paziente non hanno consentito di affermare che in presenza di una diagnosi tempestiva del medico di continuità assistenziale, l’esito della tragica vicenda avrebbe potuto essere diverso. Se è certo che nella valutazione del paziente con dolore toracico deve rapidamente predisporsi una valutazione clinica e strumentale approfondita, per escludere una sindrome coronarica acuta, ovvero per stabilire il trattamento più congruo nel minor tempo possibile, per contro deve prendersi atto che l’esito fatale si è registrato, nel caso specifico, a prescindere dalla condotta omissiva del medico imputato.

Ultimo aggiornamento

27 Gennaio 2012, 05:36

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