DIRIGENTI MEDICI, USCITA CON ALMENO 65 ANNI D’ETÀ (da M.Perelli Ercolini, in breve n.019 dell’11 maggio 2018)

Data:
12 Maggio 2018

da Sole 24 ore – risposta 1053

D – Sono un medico veterinario di 58 anni e lavoro presso un’azienda sanitaria provinciale. Avendo già raggiunto i 40 anni di servizio effettivo, senza alcun riscatto, ho chiesto di andare in pensione, in base alla legge 183/2010, ancora in vigore per le circolari 2/2012 e 2/2015 del dipartimento della Funzione pubblica. L’Inps mi ha risposto così: «con la presente si comunica che la normativa da lei invocata è ampiamente superata dal Dl 201/11, convertito in legge 214/11 (riforma Fornero), pertanto, nel suo caso, non sono rispettati i requisiti del diritto a pensione al maturarsi del 40° anno di servizio effettivo». Ho fatto un ricorso amministrativo, di cui attendo risposta, e, in caso di diniego, vorrei fare un ricorso giurisdizionale. Chi ha ragione?

R – Si ritiene che abbia ragione l’Inps (gestione dipendenti pubblici), in quanto i dirigenti medici e del servizio sanitario nazionale (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche delle riabilitazioni, della prevenzione e della professione di ostetricia) possono cessare dal servizio alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo, solo dopo aver richiesto la permanenza in servizio successiva al compimento del limite di età di 65 anni e, comunque, fino al limite massimo di 70 anni. Mentre, nel caso del lettore l’anzianità anagrafica posseduta è di soli 58 anni. Il regime speciale previsto dall’articolo 15-nonies del Dlgs 502/92, così come modificato dall’articolo 22 della legge 183/10 (cosiddetto “collegato lavoro”) ha infatti stabilito che: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario dei Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il IN BREVE n. 019-2018 a cura di Marco Perelli Ercolini riproduzione con citazione della fonte e dell’autore 2 settantesimo anno di età e a permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». In pratica, il citato personale, al compimento del limite massimo di età di 65 anni per il collocamento a riposo d’ufficio, se non ha maturato 40 anni di servizio effettivo, può chiedere di permanere in servizio, comunque, non oltre il limite di 70 anni, fino al raggiungimento di tale anzianità contributiva, al raggiungi mento della quale deve cessare d’ufficio dal servizio. Nella fattispecie riportata nel quesito, se si volesse lasciare il servizio per pensione anticipata, si dovrà attendere la maturazione del requisito previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, stabilito dall’articolo 24, comma 10 della leggen214/11 (riforma Fornero), che per l’anno 2018 è fissato in 42 anni e dieci mesi. Considerata la pecularietà e specificità della problematica in esame, ulteriori indicazioni in materia potranno essere richieste alla Funzione pubblica, istituzionalmente competente sull’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di pubblico impiego.

Ultimo aggiornamento

12 Maggio 2018, 12:39

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia