Dirigente medico e attività professionale autonoma – Il procuratore regionale presso la Corte dei Conti ha citato in giudizio un medico dipendente di una Asl, poi condannato al pagamento di oltre 130mila euro a titolo di risarcimento del danno

Data:
23 Novembre 2011


Il fatto
Il procuratore regionale presso la Corte dei Conti ha citato in giudizio un medico dipendente di una Asl, poi condannato al pagamento di oltre 130mila euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro.
Il sanitario, pur essendo titolare di partita Iva, aveva comunicato all’azienda di optare per il rapporto di lavoro esclusivo con lo svolgimento di attività privata in regime di intramoenia; tuttavia, secondo la prespettazione dell’accusa, nel periodo 2003-2007 aveva svolto attività libero professionale in nome e per conto proprio, percependo un reddito pari a oltre 300mila euro e assumendo altri particolari incarichi per compagnie assicuratrici, senza essere autorizzato.
Il diritto
Vige un principio generale che non consente al pubblico dipendente l’esercizio del commercio, dell’industria, né di alcuna professione o impiego alle dipendenze di privati.
Con specifico riferimento ai dipendenti del Servizio sanitario, il legislatore, ha stabilito che «con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso».
Esito del giudizio
La Corte dei Conti, sul presupposto che il medico avesse senz’altro svolto negli anni in contestazione attività professionale autonoma ulteriore rispetto a quella intramoenia, attività non autorizzata ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e, comunque, non autorizzabile, così violando la disciplina relativa alle incompatibilità e altre disposizioni, lo ha condannato al risarcimento del danno.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Ultimo aggiornamento

23 Novembre 2011, 07:07

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