Dimissioni senza ricetta, medico ospedaliero perseguibile per legge e dall’Ordine (da DoctorNews33 del 31 gennaio 2015)

Data:
31 Gennaio 2015

Un ospedale non può dimettere i pazienti senza ricetta costringendoli a recarsi dal medico di famiglia per la prescrizione. Il medico specialista inadempiente dà luogo ad un comportamento non corretto e per lui pericoloso, come spiega l’avvocato Paola Ferrari, esperto di normativa sanitaria, in risposta a un quesito sul tema. «L’articolo 8 del decreto legge 347/2001 prevede che sia preciso obbligo del medico ospedaliero munire il paziente di ricetta almeno per il primo ciclo completo di cure. Al comma 1c) si dispone che ” per garantire la continuità assistenziale, la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale”». Non aderire all’indicazione può rivestire profili di illegalità e deontologici, i primi possono rilevare in capo sia alla struttura sia al medico. «E’ compito dell’Amministrazione ospedaliera e del direttore generale fornire indicazioni ai dipendenti in regola con la legge; è però il medico al quale spetta la prescrizione il responsabile della mancanza, anche in termini deontologici. Da una parte può essere denunciato per omissione di atti d’ufficio (ma è raro, spesso il paziente ha interesse a mantenere un rapporto di cura con l’ospedale); dall’altra contravviene al nuovo codice, sia all’articolo 6, che impone di salvaguardare l’umanizzazione dei servizi sanitari e di contrastare ogni discriminazione nell’accesso alle cure, sia all’articolo 23 che chiede di garantire la continuità delle cure, di fatto interrotta quando il paziente, spesso in non buone condizioni, è costretto a fare la fila dal medico di famiglia». Da parte sua, il medico di base «deve senz’altro prescrivere la terapia al paziente, ma può, al di là della denuncia, segnalare il comportamento scorretto sia alla propria Asl che all’Omceo del medico che ha lasciato il paziente senza cura; simili episodi mettono all’angolo il mmg e minano il rapporto di fiducia; si pensi al caso in cui il farmaco è prescrivibile solo dallo specialista perché chi lo indica è tenuto a fornire il piano terapeutico; e si pensi al caso altrettanto frequente in cui l’ospedale indica su foglio bianco un farmaco branded e il medico di famiglia non è titolato che a prescrivere il generico. Che può fare il medico di famiglia per il suo assistito?» «A leggere i documenti di ordini e sindacati – rileva infine Ferrari – i comportamenti in corsia stanno adeguandosi. Ma così lentamente che ancora nel 2009, a otto anni dal decreto, l’Omceo Genova inseriva al 2° e 5° punto del Decalogo per Migliorare il Comportamento tra Colleghi il dovere per lo specialista di prescrivere su ricetta rossa nuovi esami e farmaci alle dimissioni dei pazienti».

Ultimo aggiornamento

1 Febbraio 2015, 10:44

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