Ddl Concorrenza, già in vigore l’obbligo di preventivo scritto, assicurazione e direttore sanitario unico. Incognita sanzioni (da Odontoiatria33 del 31 agosto 2017)

Data:
31 Agosto 2017

Dal 20 agosto le norme contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), approvata lo scorso 2 agosto con il voto di fiducia (146 voti favorevoli e 113 contrari), sono entrate in vigore.

Non secondarie le novità per gli odontoiatri.

Obbligo di prevenivo scritto

Il comma 150 modifica l’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Secondo quanto approvato, per tutte le professioni regolamentate -quindi anche per gli odontoiatri- diventa obbligatorio rendere noto, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”. Quindi anche il dentista dovrà, obbligatoriamente, preventivamente indicare, in forma scritta o digitale, la misura del compenso con un preventivo di massima, che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito “indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”

Oltre al preventivo il professionista dovrà indicare e comunicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza”.

Obbligo di assicurazione

Il professionista dovrà anche indicare al cliente gli estremi della propria polizza Rc professionale e questa dovrà coprire i danni causati negli ultimi 10 anni.

La legge non indica per ora sanzioni per l’inosservanza dei precedenti commi, ma la non applicazione potrebbe, in caso di contenzioso, rendere nullo in contratto tra cliente e professionista.

Direzione sanitaria unica

Il direttore sanitario previsto per le società operanti come attività odontoiatrica dovrà svolgere questa mansione in una sola struttura ed essere iscritto all’Albo degli odontoiatri. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica (iscrizione Albo odontoiatri), dovrà essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all’Albo degli odontoiatri. La mancata osservanza della norma comporterà “la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Società di capitale

La nuova legge sulla concorrenza conferma che il paziente può essere curato solo dall’iscritto all’Albo degli odontoiatri e come già consentito da norme precedenti, la possibilità di esercitare l’odontoiatria in forma societaria ma non entra nello specifico di quali siano le società che possono esercitare l’odontoiatria come è stato fatto per gli avvocati (solo StP) o le farmacie. Rimane quindi aperto il dibattito su quali società possano esercitare l’attività odontoiatrica. Secondo quanto argomentato ad Odontoiatria33 dal Segretario CAO Sandro Sanvenero solo le StP possono esercitare l’attività odontoiatrica, secondo le argomentazioni dell’avvocato Silvia Stefanelli, pubblicate da Odontoiatria33, anche le società di capitale a patto che vi sia una complessità organizzativa rispetto allo studio tradizionale.

Norberto Maccagno

Ultimo aggiornamento

31 Agosto 2017, 16:12

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