Certificati di malattia, cambia il panorama delle visite fiscali. Le novità (da DoctorNews33 del 13 giugno 2017)

Data:
13 Giugno 2017

Non solo visite fiscali effettuate dai medici Inps anche sui dipendenti pubblici a partire – ufficialmente – da settembre 2017: il testo unico sul pubblico impiego e una circolare Inps hanno introdotto novità che in qualche modo cambiano il panorama delle visite fiscali.

•L’articolo 18 del testo unico sul pubblico impiego inserisce una frase in più nel testo relativo alla certificazione di malattia del medico di famiglia, che per Inps ha valore diagnostico: “I relativi certificati contengono anche il codice nosologico.” Il medico di famiglia quindi oltre alla diagnosi, che per i dipendenti pubblici non era prevista, ora dovrà inserire pure la codificazione ICD9, disponibile anche al sito del Ministero della Salute

• Non è chiaro se con il nuovo corso rientreranno tra gli obbligati al certificato telematico di malattia anche categorie fin qui esentate come i magistrati, gli avvocati dello stato, docenti e ricercatori universitari, diplomatici, prefetti, forze della Polizia di Stato, personale penitenziario, vigili del fuoco. Che in genere continuano a chiedere certificato su carta bianca (in realtà molto dipende dalle norme fissate dai relativi uffici).

• Per le fasce orarie di reperibilità, il testo unico parla di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato. Si parla di uniformare orari dei privati (10-12 e 17-19) con le fasce 10 -13 e 15-18 dei dipendenti Pa, e di visite pure nei festivi. Silvio Trabalza vicesegretario Fimmg-Inps, sottolinea che «anche su questo punto non si hanno certezze. L’intento della Pa sarebbe armonizzare le fasce orarie portandole a 6 ore al giorno per tutti, ma la decisione va presa di concerto con il Ministero del Lavoro competente sulle fasce del privato, anche se la stessa Inps, per bocca del Presidente Boeri, si sarebbe schierata addirittura per le 7 ore giornaliere. Dal punto di vista tecnico, ritengo che difficilmente si possa iniziare le visite (e quindi far iniziare le fasce orarie) prima delle 10.00 avendo il sistema informatico dell’Inps necessità di effettuare le elaborazioni».

• Il testo unico prevede la procedura veloce – licenziamento con sospensione in 48 ore e iter di non oltre un mese – per i dipendenti pubblici che attestano falsamente la presenza in servizio. Licenziabile anche chi giustifica l’assenza con falsi certificati medici o con certificati di medici che non hanno direttamente constatato la patologia. Sotto il profilo penale, la sanzione è la reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600 euro: la stessa sanzione che rischia il medico compiacente nella legge Brunetta. Il medico rischia anche la revoca della convenzione e addirittura la radiazione dall’albo.

• Una circolare Inps ha chiarito lo scorso mese che il dipendente non può rientrare al lavoro se prima non ha fatto rettificare la data di prognosi dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia. Tale certificato per Inps ha valore di domanda di prestazione (non per i lavoratori autonomi, Cococo e borse di studio) e l’Istituto non vuole inviare inopportuni controlli domiciliari né erogare indennità non dovute. Se la prognosi è ancora in corso i datori non possono consentire al lavoratore la ripresa dell’attività. Chi non si fa trovare alla visita di controllo o non comunica (o comunica tardi) la ripresa anticipata del lavoro, incorre nelle sanzioni per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza. Affinché la rettifica sia considerata tempestiva, deve arrivare prima del rientro in azienda.

Mauro Miserendino

Ultimo aggiornamento

13 Giugno 2017, 05:23

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