Cassazione: pubblicità sanitaria non sanzionabile senza un’indicazione chiara degli elementi di non trasparenza e veridicità. Leggi la sentenza 870/2014 della seconda sezione civile della Cassazione.

Data:
25 Gennaio 2014

La pubblicità sanitaria di un medico non è sanzionabile dal suo Ordine di appartenenza, senza chiare motivazioni. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione (sentenza 870/14), annullando il provvedimento di sospensione per tre mesi assunto nei confronti di un odontoiatra che avrebbe partecipato alla pubblicità sanitaria di una società di cui lo stesso era socio accomandatario e che avrebbe diffuso «a mezzo stampa, internet ed altri mezzi, una informazione arbitraria e discrezionale, priva di dati oggettivi e controllabili, e per non aver escluso qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale, personale o a favore di altri».

Vedendo respinto il ricorso presentato presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l’odontoiatra si è visto però accogliere dalla Cassazione il quarto motivo del ricorso: «La decisione della Commissione centrale (…) – si legge nella sentenza – non spiega il percorso logico seguito per giungere alla decisione impugnata, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che nel provvedimento impugnato “vengono esaminate in modo dettagliato ed esauriente le circostanze di fatto contestate al ricorrente, alle quali sono puntualmente ricollegate le violazioni delle norme che disciplinano l’attività degli iscritti all’albo degli odontoiatri; ma non dà conto di quali sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario relativo all’attività odontoiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e che cosa consenta di qualificare servili e autocelebrativi gli articoli apparsi sulla rivista».

Infine, afferma la Corte, non costituisce illecito disciplinare la mancata partecipazione del professionista all’istruttoria disciplinare né «può dirsi che il sanitario, convocato in sede istruttoria per rispondere a domande in ordine a un esposto presentato nei suoi confronti con riguardo a fatti integranti ipotesi di illecito disciplinare, sia tenuto a osservare il dovere di verità e a dare risposta a richieste di chiarimenti».

CASSAZIONE_870_2014

Ultimo aggiornamento

25 Gennaio 2014, 09:10

Powered by Cooperativa EDP La Traccia