Assenze da scuola e certificati medici – chiarimenti
Data:
10 Marzo 2012
Pervengono spesso all’Ordine quesiti da parte di medici e dirigenti scolastici in merito alla corretta gestione delle assenze da scuola degli studenti e dei certificati medici necessari.
L’Ordine ricorda che a norma dell’art. 42 del DPR 22/12/1967 n. 1518, il certificato medico è necessario per le assenze per malattia di durata superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi i festivi). Ciò significa che se lo studente rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi.
Inoltre l’Ordine chiarisce che se l’assenza è programmata e comunicata preventivamente alla scuola (per esempio: per settimana bianca o motivi familiari), siccome non si tratta di un’assenza per malattia, al rientro a scuola non deve essere richiesto il certificato medico, anche se l’assenza è superiore ai 5 giorni.
Nel caso invece in cui l’assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola (e quindi la scuola non conosce i motivi dell’assenza), al rientro è doveroso produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. La scuola può comunque accettare, in sostituzione del certificato medico, una auto-dichiarazione dei genitori che attestano che l’assenza non è stata dovuta a motivi sanitari.
Ultimo aggiornamento
10 Marzo 2012, 01:05
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