Antitrust sanziona i medici per intesa restrittiva della concorrenza (Groupon) – Leggi il provvedimento – Bianco: ricorreremo al Tar (da DoctorNews33 del 27 settembre 2014)

Data:
28 Settembre 2014

 

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5
I738 – RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE FNOMCEO
Provvedimento n. 25078/2014  (pubblicato sul Bollettino 37/2014)  www.agcm.it 24 settembre 2014

LEGGI:

allegato3770136

 

Una sanzione di 831.816 euro. A tanto ammonta la multa inflitta dall’Antitrust alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici per un’intesa restrittiva della concorrenza. L’istruttoria, aperta un anno fa, è partita su segnalazione di singoli professionisti, studi odontoiatrici e di Groupon che hanno denunciato di essere stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte di singoli Ordini dei medici e degli odontoiatri per aver violato le norme deontologiche facendosi pubblicità. Secondo l’Antitrust alcune delle disposizioni deontologiche previste in questi documenti, risultano idonee a limitare ingiustificatamente l’utilizzo dello strumento pubblicitario da parte degli iscritti agli Albi professionali. Significativi alcuni passaggi della sentenza nei quali si sottolinea che, secondo il diritto Antitrust “l’applicabilità ai servizi professionali della regole della concorrenza prescinde dalla tipologia della professione considerata e dal grado di rilevanza dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della stessa” inoltre, aggiunge l’Antitrust “ i medici e gli odontoiatri, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica e possono essere quindi qualificati come imprese, ai sensi della normativa comunitaria a tutela della concorrenza, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da essa forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione”. In pratica il medico è un’impresa perché la professione che svolge costituisce un’attività economica. Per queste ragioni non si può disincentivare “il ricorso all’attività promozionale da parte degli iscritti”.  A questo, continua l’Autorità garante della concorrenza e del libero mercato, si aggiunge il contesto normativo di forte liberalizzazione dei servizi professionali che esclude il comportamento anticoncorrenziale messo in campo da Fnomceo. Forte la perplessità del presidente Fnomceo Amedeo Bianco che annuncia l’inevitabile ricorso al Tar. «La lettura della sentenza merita una riflessione di carattere generale ma non si può negare che qualche problema ci sia» spiega Bianco. «Va detto che siamo stati giudicati dalla sezione manifatturiera e il nostro codice è stato valutato così. Restano forti perplessità» conclude Bianco sull’impianto generale e sul merito interpretativo».

Marco Malagutti

Ultimo aggiornamento

29 Settembre 2014, 19:37

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