Allineamento per i medici ambulatoriali

Data:
9 Aprile 2012

I medici che hanno un rapporto professionale con gli istituti del servizio sanitario nazionale ed operano negli ambulatori delle Asl, sono iscritti al Fondo speciale di previdenza dell’Enpam, l’ente previdenziale dei medici, intitolato a favore degli specialisti ambulatoriali. Per essi è prevista, oltre alle varie forme di riscatto previdenziale per gli anni relativi al corso di laurea e di specializzazione, una particolare metodologia di riscatto finalizzata a valorizzare i periodi di attività in cui l’orario di servizio fosse stato prestato per durata inferiore a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione effettiva: l’allineamento.

Poiché la pensione è costituita da una quota proporzionale agli anni utili, della retribuzione media degli ultimi 60 mesi di attività, rapportata alla media oraria generale di tutta l’attività, è importante che l’orario medio sia elevato. In pratica se il professionista avesse prestato nel corso della sua attività di specialista ambulatoriale, un orario costante, ad esempio di 28 ore settimanali, la sua pensione sarà calcolata, per tutti gli anni di servizio, facendo riferimento alla retribuzione media degli ultimi 60 mesi come relativa alle 28 ore settimanali. Ma se l’orario medio generale, per prestazioni orarie inferiori, in passato, alle 28 ore, fosse di 14 ore, la sua pensione dovrà essere diminuita in base al rapporto tra 14 e 28 ore . Di fatto il suo importo sarà ridotto del 50% rispetto a quello previsto per l’attività di 28 ore settimanali.

Il riscatto di allineamento non produce aumento dell’anzianità contributiva ma solamente della media oraria generale. Non può essere ammesso al riscatto di allineamento lo specialista che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente, o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di cinque anni ovvero abbia un’anzianità contributiva al Fondo specialisti ambulatoriali inferiore a dieci anni. Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall’accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali, per un’ora di servizio settimanale, nell’anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in rate semestrali.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2001 i contributi di riscatto sono integralmente deducibili dal reddito ai fini Irpef, qualunque sia il loro ammontare.

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:26

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