Visita post-operatoria privata e abuso d’ufficio

Data:
9 Novembre 2012

Il fatto
Un medico chirurgo è stato condannato per il reato continuato di abuso d’ufficio in quanto, all’atto delle dimissioni dall’ospedale di alcuni pazienti, li ha invitati esplicitamente a recarsi per la visita di controllo post operatoria presso il suo studio, dove ha eseguito delle visite a pagamento per l’importo di 200 euro ciascuna, senza informarli della possibilità di ottenere la medesima prestazione presso il presidio ospedaliero senza ulteriori spese.

Il diritto
Profilo penale: il medico, con la visita post-operatoria in ambito privato, viene a percepire un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera; alternativa, questa, favorevole alla persona operata, ma da essa non potuta esercitare per doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in ambito ospedaliero.

Profilo civile
i giudici della Suprema Corte hanno precisato che l’oggetto del contratto che regola il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria è l’esito chirurgico nella sua globalità, già economicamente supportato con il versamento del ticket, senza necessità di ricorrere all’ambulatorio privato del chirurgo. Il sanitario ha l’obbligo di concludere l’intervento nella sede ospedaliera, senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente, adeguatamente informato, a scegliere tale soluzione, poiché vuole che la visita post-operatoria sia effettuata dallo stesso medico che ha praticato l’intervento. A tale obbligo contrattuale del chirurgo corrisponde anche l’interesse del presidio ospedaliero all’esatto e integrale adempimento della prestazione terapeutica, data dalla visita post-operatoria intramoenia, anche se non necessariamente a opera del sanitario che ha materialmente operato.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ultimo aggiornamento

9 Novembre 2012, 04:13

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