Trasferimenti di studenti provenienti da Università di Paesi comunitari (da “Newsletter” di media.FNOMCeO.it del 23 maggio 2015)

Data:
25 Maggio 2015

Consiglio di Stato (Sentenza n. 2228/15) – La concessione del trasferimento di studenti provenienti da Università di Paesi comunitari non può essere subordinata al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

FATTO: La parte appellante impugnava provvedimento del 20 settembre 2013 di diniego di trasferimento al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, nonché degli atti presupposti, tra cui il bando per la concessione di trasferimenti, nella parte in cui subordina il trasferimento di studenti dalle Università comunitarie al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. L’appellante attuale, S. Anna Chiara, era iscritta all’anno accademico 2013/2014 al III anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso l’Università “Vasile Goldis” di Arad in Romania, al quale aveva avuto accesso dopo avere superato il relativo test di ammissione; nel mese di settembre 2013 presentava istanza di trasferimento presso l’Università di Napoli, respinta con la ragione che non era stato superato il relativo concorso di ammissione nazionale.
DIRITTO: L’appello è da accogliere sulla base del principio di diritto oramai affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 secondo cui deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di studente che – da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso. In definitiva l’appello va accolto

Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

Ultimo aggiornamento

25 Maggio 2015, 07:14

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