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Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Lavorare per progetti consente a tutti di partecipare alle realizzazione degli obiettivi che l'Ordine ha stabilito di perseguire sulla base delle esigenze, suggerimenti e proposte pervenute dagli Iscritti in questi anni e che non sono avulsi dalla professione ma ne colgono l'aspetto più propriamente deontologico ivi compreso quello della responsabiità, temi sensibili qualsiasi sia la branca della medicina esercitata.
Questa metodologia di lavoro è stata adottata anche per soddisfare le esigenze di trasparenza circa le attività dell'Ordine e favorire la partecipazione così da dimostrare, con i fatti, che l'Istituzione è formata dalla stessa comunità dei medici quale forma più elevata di autogoverno e non deve essere più vissuta come qualcosa di estraneo alla vita professionale.
 
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

giugno 2010

Le entrate economiche dell'Ordine consistono esclusivamente nella tassa annuale versata dagli Iscritti. Questi, pertanto, hanno diritto di conoscere come l’Ordine utilizza le risorse ricevute e per quali finalità le impiega. Ne consegue il dovere, da parte di coloro che sono stati eletti dagli Iscritti a compiti di dirigenza dell’ istituzione ordinistica, di rendere trasparente la gestione delle uscite mediante la pubblicazione, sempre aggiornata, dei dati statistici delle attività svolte e dei dati contabili delle spese sostenute. Ma anche i cittadini hanno interesse a conoscere le attività che l'Ordine svolge, per comprendere appieno il significato della sua missione quale Ente di diritto pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, preposto tra l’altro a garantire la qualità professionale e il rispetto dei principi deontologici da parte degli iscritti nello svolgimento della loro attività. Per queste ragioni è stato deciso di immettere nel sito Internet dell’Ordine un primo quantitativo di 25 dati statistici concernenti l’attività di comunicazione verso l’esterno e i dati di riscontro sulla consultazione delle informazioni stesse da parte di persone interessate, con l’impegno di integrare i dati stessi con altre statistiche di attività e con dati di contabilità analitica, via via che saranno predisposti per la pubblicazione on line. A partire dai dati statistici e contabili potranno poi essere individuati specifici indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui pubblicazione consentirà a tutti di valutare oggettivamente il funzionamento dell'Ordine rispetto ai fini statutari e agli obiettivi programmatici deliberati annualmente dall’Assemblea degli iscritti. L’oggettività dei dati permetterà di effettuare valutazioni realistiche, non influenzate da preconcetti o da reazioni emotive suscitate da eventi contingenti, riferibili alle linee di politica ordinistica decise dagli Organi istituzionali. In questa linea di trasparenza e di attenzione alle aspettative degli iscritti, attendiamo dai nostri lettori suggerimenti, osservazioni e anche critiche, per essere aiutati a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. Questa iniziativa, denominata “Operazione trasparenza”, è stata fortemente sostenuta dai componenti degli Organi Istituzionali ed è stata realizzata grazie all'impegno e alla competenza dei consulenti e dei collaboratori dell'Ordine, ai quali rivolgo le espressioni della mia più sentita riconoscenza.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
Giugno 2010

Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7
Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni

TUTTO SULLA PEC
Aggiornamento continuo sulla normativa

Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010)
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STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE
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Cerca Medico / Dentista in provincia di Latina e in Italia  
Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85)
Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi)
Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011)
aggiornato al 10/02/2012

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La tua professione

IVA e SPESE CONGRESSUALI - dal sito dell’Agenzia delle Entrate

La possibilità di detrarre l’Iva pagata per le spese alberghiere di partecipazione a un congresso deve essere riferita ai costi sostenuti solo nel giorno dell’evento o può essere estesa anche alla notte precedente e alla notte seguente al congresso?

IVA e SPESE CONGRESSUALI dal sito dell’Agenzia delle Entrate - risposta di Antonina Giordano

D - La possibilità di detrarre l’Iva pagata per le spese alberghiere di partecipazione a un congresso deve essere riferita ai costi sostenuti solo nel giorno dell’evento o può essere estesa anche alla notte precedente e alla notte seguente al congresso?

R - La detraibilità dell’Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, è possibile solo se le spese alberghiere e di ristorazione sono strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali.
Le modalità di organizzazione dell’evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.
Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/2007 (4.2 e 4.3), possono essere considerate detraibili non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell’evento, ma anche quelle relative agli stessi servizi il cui sostenimento sia comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.


Ultimo aggiornamento Mar, 04/10/2011

CERTIFICATO ASSICURATIVO : OCCORRE IVA SULLA PARCELLA ?

da Sole 24 ore - Risposta 3093
(ripreso da da MarcoPerelli Ercolini brevia n.40/2011)

D - Un medico convenzionato Asl, nel fare la parcella per un certificato assicurativo, deve applicare l’Iva sul compenso?

R - La risposta è affermativa. Deve essere applicata l’Iva sulla parcella.
Nel caso specifico, l’attività resa dal medico non è qualificabile come cura della salute della persona, perché è finalizzata a ottenere benefici di carattere economico (indennizzo assicurativo).
Per un approfondimento, si rinvia ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 28 gennaio 2005, che richiama le sentenze della Corte di giustizia europea.


Ultimo aggiornamento Dom, 25/09/2011

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la...

CHE DIFFERENZA C'E' TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE
a cura di Marco Perelli Ercolini, brevia n.31/2011


Il lavoro precario comporta versamenti dei contributi previdenziali presso più enti di previdenza.
Ma che fine fanno questi spezzoni contributivi?
E’ possibile sommare questi contributi ai fini della pensione?
Ora, con la totalizzazione (istituto ammesso per tutti i tipi di pensione: anzianità, vecchiaia, inabilità e superstiti), senza ricorrere alla ricongiunzione (cumulo dei periodi contributivi), è possibile valorizzare, assommandoli, i vari periodi con contribuzione versata in varie gestioni previdenziali; ovviamente i periodi non debbono essere coincidenti con altri periodi utili al trattamento di pensione.
La totalizzazione (legge 247/2007 art.1 comma 76 lett. a - b che modifica l’art.1 del Dlgs 42/2006 e l’art.1 co.1 del Dlgs 184/1997) permette di cumulare spezzoni di periodi contributivi purchè nella singola gestione si siano accumulati periodi superiori ai tre anni; inoltre sarà possibile esercitare la totalizzazione anche se il richiedente ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico, purchè non ancora economicamente erogato (cioè non sia titolare di una pensione).
Possono esercitare la totalizzazione:
• i lavoratori dipendenti
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, professionali)
• i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS
• i sacerdoti iscritti all’apposito fondo di previdenza
• i liberi professionisti iscritti alla Casse privatizzate
• gli iscritti alle forme assicurative sostitutive e esclusive dell’AGO.
Per esercitare il diritto alla totalizzazione va inoltrata apposita domanda (prima della titolarità di un trattamento di pensione) da parte del lavoratore o del suo avente causa, all’ente gestore della forma assicurativa cui da ultimo è stato iscritto (gestione ove risulta accreditata l’ultima contribuzione), che provvederà a contattare gli altri enti presso i quali il lavoratore ha dichiarato di aver versato spezzoni contributivi, verificandone poi la sussistenza del diritto.
Ricordiamo che i periodi totalizzati sono utili al calcolo dell’anzianità contributiva e che danno diritto in relazioni all’anzianità e ai versamenti effettuati nel singolo fondo a trattamenti economici previsti secondo la normativa del fondo stesso.

Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Articolo 1 - 76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.

RICONGIUNZIONE - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.


Ultimo aggiornamento Gio, 28/07/2011

I medici e le loro pensioni - Tutto quello che occorre sapere

Un contributo per l'Ordine dei Medici di Latina da Marco Perelli Ercolini che ringraziamo

Medici - Le loro pensioni

di Marco Perelli Ercolini


Ultimo aggiornamento Dom, 27/03/2011

P.A. - ATTENZIONE AI DOPPI INCARICHI

Non sono pochi i medici ospedalieri con doppi incarichi, alcune volte elettivi, ma, attenzione, possono creare incompatibilità e necessitare di autorizzazioni.
(da Marco Perelli Ercolini, brevia n.13/2011)

Ricordiamo che già ai sensi dell’articolo 60 del DPR 3/1957 è incompatibile per il medico ospedaliero, quale pubblico dipendente, esercitare commercio o industria o una professione al di fuori di quella medica, assumere incarichi alle dipendenze di privati, accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
E’ ammesso che il medico ospedaliero possa esercitare la libera-professione anche al di fuori della struttura di appartenenza, purché sia esercitata extra orario di lavoro, non sia incompatibile o non crei perturbativa con i compiti di istituto e non crei conflitti di interesse con l’ente di appartenenza (concorrenza), non sia esercitata in strutture private comunque convenzionate o accreditate, non sia stata scelta l’esclusività di rapporto con la struttura, in tal caso permane il diritto all’esercizio della libera-professione intramoenia (cioè all’interno delle strutture dell’ente di appartenenza).
La legge 138/2004 ha cancellato l’irreversibilità del rapporto esclusivo dei medici dirigenti con le Aziende.
E in caso di altri incarichi?
Il decreto legislativo 165/2001 all’articolo 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi) prevede, riconfermando precedenti disposizioni (sempre per lo più disattese), particolari procedure per richiedere l’autorizzazione all’ente di appartenenza allo svolgimento di incarichi comunque retribuiti, anche per semplici consulenze nei confronti di enti pubblici e privati.
Anche le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Il mancato rispetto della norma di trasparenza punisce il conferimento dell’incarico non compreso nei compiti e doveri di ufficio, anche se anche occasionale, senza la preventiva autorizzazione e la mancata comunicazione dei compensi con una sanzione amministrativa.
L’autorizzazione (non semplice comunicazione) ovvero la reiezione alla richiesta dell’interessato o da chi, pubblico o privato, intende conferire l’incarico, deve essere deliberata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e pertanto deve essere preventiva all’inizio dell’incarico e non sanata a posteriori. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.
In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Sono esclusi i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, dalla partecipazione a convegni e seminari, da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (non forfetarie), da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. S
ono pure esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Tra le ulteriori procedure ricordiamo che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente e entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica-Anagrafe delle prestazioni (banca dati degli incarichi) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto o erogato.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ne riferisce al Parlamento.

Ultimo aggiornamento Ven, 18/03/2011

MEDICI IN FORMAZIONE e MATERNITA’ (medici specializzandi e medici del tirocinio pratico in medicina generale

da Marco Perelli Ercolini (brevia n.12/2011)

Per i medici specializzandi è previsto nel Contratto di Formazione Specialistica che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate “ e che “durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

Pertanto alle specializzande per i 5 mesi di astensione obbligatoria (periodo poi da recuperare terminato il periodo di interdizione) compete la parte fissa della retribuzione prevista, pagata direttamente dall’ Università.

Questa corresponsione economica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, seguendo la sorte fiscale del reddito che sostituisce, che per espressa previsione contrattuale è appunto esente.

Inoltre con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Differenti, invece, sono le previsioni per i medici del tirocinio pratico in medicina generale che possono assentarsi per brevi periodi per un massimo di trenta giorni mentre per assenze più lunghe quale quella per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificati, ma con sospensione temporanea della borsa; ovviamente il medico dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corresponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico.

Durante l’assenza dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l’indennità di maternità verrà corrisposta dall’ENPAM previa domanda nei termini dovuti.


Ultimo aggiornamento Sab, 12/03/2011

Marca da bollo sulle ricevute: come gestirla

Da AIO FVG , 1 marzo 2011 - Paolo Bortolini, dottore in economia aziendale


Un partecipato post sul forum fiscale di Odontoline.it di cui sono moderatore, mi ha fatto nuovamente toccare con mano la persistenza di incertezze sulla corretta gestione della "marca da bollo" da 1,81 euro da apporre sulle ricevute professionali consegnate ai clienti quando superiori a 77,47 euro, ai fini dell’assolvimento dell’"imposta di bollo" sui documenti secondo il DPR nr. 642 del 26/10/1972.

Da tempo mi ripromettevo di offrire un approfondimento sull’argomento, e questa mi è sembrata l’occasione adatta.


Chi è obbligato ad apporre la marca sulla ricevuta?
Chi forma il documento, cioè il professionista.

La marca da bollo sulla ricevuta è obbligatoria?
Si. Sulle ricevute per prestazioni sanitarie che superano l’importo di 77,47 euro deve essere apposta la marca da 1,81 euro. Ricevute senza marca si dicono "irregolari".

La data della marca deve essere uguale a quella della ricevuta?
No, può essere anche anteriore. Marche con data posteriore a quella della ricevuta la rendono "irregolare".

Se la ricevuta è "irregolare" (marca omessa o con data posteriore), la ricevuta è valida?
Si, rimane valida a tutti gli effetti civili e fiscali per il professionista e per il cliente, perché l’imposta di bollo incide sul documento in quanto tale e non sul suo contenuto: è il "documento" che è "irregolare", non la ricevuta.

Quando si deve apporre la marca sulla ricevuta?
Al momento esatto della formazione del documento, l’imposta di bollo infatti è "dovuta fin dall’origine dei documenti". Quindi appena stampata.

La marca va apposta su una copia della ricevuta o su tutte?
La marca va apposta solo sulla copia consegnata al cliente, che prende il nome di "originale". Sulla copia trattenuta dal professionista andrebbe apposto un timbro con testo simile al seguente: "Bollo apposto sull’originale".

La marca da bollo va incollata sulla ricevuta e poi "annullata"?
Va solo incollata, è autoadesiva. Non serve "annullarla", cioè stampigliarla o sovrascriverla con una sigla per evitare venga riutilizzata, come si doveva fare prima dell’avvento dei c.d. "contrassegni telematici" (le attuali marche).

Chi deve pagare la marca da bollo?
La Legge non indica un "soggetto passivo" dell’imposta di bollo, e obbliga al suo pagamento sia chi partecipa alla formazione del documento o ne ha interesse (il professionista) sia chi lo accetta o ne fa uso (il cliente). E’ comunque legittimo, ma facoltativo, addebitare e richiedere al cliente il rimborso del costo della marca da bollo scrivendone l’importo nella stessa ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese.

Il professionista può chiedere al cliente di apporre la marca sulla ricevuta?
No. In nessun caso e con alcuna particolare dicitura si pensasse di indicare sulla ricevuta. Qualsiasi patto fra le parti, professionista e cliente, rivolto a modificare le prescrizioni della Legge sull’imposta di bollo è nullo.

Se non si mette la marca (omissione), c’è una sanzione?
Si, una sanzione amministrativa da una a cinque volte l’importo della marca per ogni ricevuta "irregolare", oltre all’importo della marca che sarà comunque dovuto.

Se la marca ha data posteriore a quella della ricevuta, c’è sanzione?
Si, la stessa sanzione amministrativa prevista per l’omissione.

Si può regolarizzare una ricevuta senza marca?
Si, recandosi con l’originale della ricevuta presso l’Agenzia delle Entrate. Se si fa entro 15 giorni dalla data della ricevuta, la sanzione sarà richiesta in ogni caso al professionista. Se si fa dopo, la sanzione sarà richiesta a chi ha presentato il documento e, se questi si rifiutasse, l’Agenzia delle Entrate la chiederà all’altro obbligato, in quanto responsabile "in solido".

Si può regolarizzare una ricevuta con marca recante data posteriore?
Si, come per l’omessa apposizione.

Chi deve pagare la sanzione?
Se l’irregolarità, omissione o marca con data posteriore, viene sanata entro quindici giorni dalla data della ricevuta, la sanzione la deve pagare il professionista; oltre i quindici giorni, professionista e cliente sono solidalmente obbligati al pagamento. La Legge consente all’Erario l’avvio della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento dell’imposta e/o delle sanzioni amministrative.

C’è una scadenza per l’applicazione della sanzione?
Si. Passati tre anni dalla data della ricevuta la sanzione non è più esigibile, ma la marca si.

La spesa per le marche è deducibile dal reddito professionale?
Si può dedurre il costo delle marche apposte sulle ricevute se il loro importo non viene scritto sulla ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese. Se l’importo della marca viene scritto sulla ricevuta, il costo non è deducibile in quanto non esiste perché recuperato dal cliente, anche nel caso questi saldasse solo le prestazioni e non il costo della marca.

Il cliente può detrarre la spesa per la marca dalla sua IRPEF?
Si, purché il costo della marca sia stato aggiunto a quello delle prestazioni nella ricevuta e anche nel caso in cui non l’avesse pagato.

Qualora ci fossero altre domande da soddisfare o richieste di approfondimento su quanto qui pubblicato, sarò lieto di offrire il mio contributo.

Paolo Bortolini, dottore in economia aziendale.


Ultimo aggiornamento Sab, 05/03/2011

Il sito web del Prof. Marco Perelli Ercolini

Un utile strumento per la ricerca di leggi, circolari, ecc. dal 2007

E' con grande piacere che porgo all'attenzione degli iscritti il sito web del Prof Marco Perelli Ercolini, fonte di notizie legislative, amministrative, ecc. utili per l'attività del medico.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti


Ultimo aggiornamento Dom, 19/12/2010

27 agosto 2010 - Che cos’è una polizza di “Tutela Legale”?

E' pervenuta la proposta di polizza ai fini della Tutela Legale del medico e dell'odontoiatra della Doria Assicurazioni che ha stipulato una convenzione con la FNOMCeO


Che cos’è una polizza di “Tutela Legale” ?

La Polizza di Tutela Legale rappresenta il primo e più importante grado di copertura assicurativa per il Medico o l’Odontoiatra. Infatti, allorquando il Medico o l’Odontoiatra riceve un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento danni ha, con tale copertura, facoltà di nominare un Legale ed un Consulente Tecnico di propria fiducia, senza dover sottostare alle scelte della Compagnia di Assicurazioni propria o dell’Azienda Sanitaria.

Viste Le continue richieste di una Polizza che preveda sia la Garanzia Penale ( es.:il Cliente riceve un avviso di garanzia) e Contrattuale (es.:il Cliente ha una problematica contrattuale con l’Azienda per cui opera) che la resistenza in Procedimenti civili (es.:il Cliente riceve una richiesta di risarcimento danni o un atto di citazione), Privacy (es.:il Cliente viene denunciato al Garante per violazione della Privacy del paziente) e vista la nuova normativa in relazione ai Procedimenti in Camera di Conciliazione che,dal Marzo 20100, sarà definitivamente operativa, sarà a disposizione di tutti i Medici e gli Odontoiatri il contratto assicurativo Tutela Legale XL di cui riepiloghiamo i Massimali e le Garanzie:


  • Massimali per sinistro senza limite per anno assicurativo € 30.000,00
  • Premio annuo € 130,00 ( il premio è invariato rispetto alle garanzie precedenti)
  • Libera scelta del legale
  • Retroattività di 2 anni , con il presupposto che la conoscenza dell’evento comportante la responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie
  • Possibilità di agire per richiesta di risarcimento danni in caso di assoluzione , purchè il procedimento non sia stato attivato d’ufficio
Alle nostre proposte di Tutela Legale possono aderire tutti i Medici senza limitazioni di specializzazione e gli odontoiatri, in quanto le polizze sono state sottoscriite in convenzione alla Federazione Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri  (F.N.O.M.C.eO). La ricorrenza annuale di pagamento: 10 Luglio di ogni anno per tutti i Soci (a prescindere dal mese di prima adesione)

per informazioni :

chiamare il numero verde 800.59.59.59

     oppure

      06.86895944 - 06.86890046 fax 06.8272038

      e-mail info@doriaassicurazioni.com

      sito internet www.doriaassicurazioni.com

 

Ultimo aggiornamento Ven, 27/08/2010

La Prescrizione di Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali - edizione maggio 2010

Vademecum a cura della AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO

 
Indice
• Premessa pag. 5
• Norme e regole per la prescrizione medica pag. 6
1. Il ricettario regionale pag. 7
2. Le visite specialistiche pag. 14
3. Le indagini di laboratorio pag. 16
4. Le indagini di diagnostica strumentale pag. 17
5. Le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione pag. 18
6. Le prescrizioni dello specialista pag. 20
7. Le prestazioni pre e post ricovero pag. 21
8. La prescrizione di Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) pag. 22
9. Le prestazioni di Medicina Sportiva pag. 26
10. Come indicare il diritto all’esenzione pag. 29
• Normativa pag. 39
- La normativa nazionale pag. 41
- La normativa della Regione Lazio pag. 47
• Schede informative pag. 52
- Sistemi di prenotazione regionali pag. 53
- Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche pag. 56
ambulatoriali
• Illustrazione della ricetta pag. 59
- llustrazione della ricetta (fronte) pag. 60
- llustrazione della ricetta (retro) pag. 62

Ultimo aggiornamento Sab, 07/08/2010

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: MINIGUIDA AD USO DEI MEDICI

da Ordine Medici Padova

La mini guida


Ultimo aggiornamento Mer, 19/05/2010

Accertamenti di assenza di Tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni a rischio per l’incolumità e la sicurezza di terzi – Modulistica

Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale Latina ci scrive il 26 marzo 2010 e trasmette la modulistica

 

Azienda
Unità Sanitaria Locale                                                           Regione
Latina                                                                                     Lazio
                                            
Dipartimento di Prevenzione
 

Protocollo n. 111/1552/DP
Latina, lì 26/03/2010
 
V.le P.L. Nervi snc – 04100 Latina
Tel. 0773/6553491 - fax 0773/6553419
e-mail imendico@ausl.latina.it
 
 
Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Latina
Dott. G.M. Righetti
 
 
Oggetto: Accertamenti di assenza di Tossicodipendenza in lavoratori che svolgono mansioni a rischio per l’incolumità e la sicurezza di terzi – Modulistica
 
 
Caro Presidente,
La informo che il Gruppo Tecnico Regionale in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza in lavoratori (DGR 332/09), ha redatto la modulistica necessaria per lo svolgimento della formazione in oggetto.
La modulistica è composta da:

Si prega la S.V. di diffondere la modulistica in allegato a tutti i medici competenti della Provincia.
Nel ringraziarLa, porgo cordiali saluti


Il Direttore del Dipartimento
Dr. Igino Mendico
F.TO


Ultimo aggiornamento Mer, 14/04/2010

I compensi per attività intramuraria dei medici specializzandi sono redditi da lavoro dipendente

risoluzione 254/E del 29 settembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate

da MondoProfessionisti.eu n.66 del 12 aprile 2010
I redditi medici specializzandi - l’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione ha eliminato ogni dubbio: il medico specializzando che svolge attività intramuraria produce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Storicamente i redditi per l’attività intramuraria svolta da medici in formazione specialistica hanno sollevato vari dubbi interpretativi della normativa fiscale in particolare i dubbi riguardavano il loro inquadramento fiscale: sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure costituiscono redditi da lavoro autonomo. Il differente inquadramento aveva ed ha significative conseguenze nel primo caso il redditi dei medici specializzandi verrebbero tassati come i redditi di qualsiasi dipendente, nel secondo caso il medico specializzando si vedrebbe obbligato a soggiacere a tutti gli obblighi propri dei liberi professionisti: obbligo di apertura della partita iva, obbligo di tenere una contabilità, obbligo di presentare una dichiarazione fiscale, ecc.. La risoluzione 254/E del 29 settembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha eliminato ogni dubbio: il medico specializzando che svolge attività intramoenia vedrà tassati i suoi compensi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e conseguentemente non sarà soggetto ad obblighi fiscali tipici del lavoro autonomo. Va precisato che poiché il paziente ha diritto ad ottenere un documento idoneo a provare la spesa sanitaria per poter usufruire della detrazione fiscale, il Medico in formazione specialistica non dovrà e non potrà rilasciare fattura, proprio perché non è soggetto agli obblighi tipici dei detentori di partita iva, ma dovrà rilasciare comunque una quietanza predisposta su un apposito bollettario intestato alla ASL.
 

Ultimo aggiornamento Lun, 12/04/2010

VADEMECUM TERMINOLOGICO GIURIDICO CIVILE E PENALE E DI GOVERNO CLINICO

VADEMECUM TERMINOLOGICO GIURIDICO CIVILE E PENALE E DI GOVERNO CLINICO a cura di A.M.A.M.I.
Clicca per scaricare il documento


Ultimo aggiornamento Mer, 07/04/2010

LE TRATTENUTE ENPAM AL MEDICO DELL’ASL

da Sole 24 ore risposta 3541

D - Un medico, titolare di partita Iva, svolge attività per conto di una Asl da cui riceve mensilmente un cedolino riepilogativo delle competenze assoggettate a contribuzione Enpam e ritenuta Irpef del 20 percento. Questi cedolini vengono numerati e registrati ai fini Iva come operazioni esenti e considerati componenti positivi di reddito di lavoro autonomo.
Contemporaneamente lo stesso medico svolge attività per conto dell’Inps per visite fiscali, ricevendo con periodicità irregolare il riepilogo delle prestazioni eseguite al momento dell’accredito delle competenze, che può avvenire anche l’anno successivo. L’Inps rilascia la certificazione per i compensi erogati e assoggettati a ritenute del 20% ma non a contribuzione Enpam.
Vorrei sapere se è corretto il comportamento tenuto relativamente ai compensi percepiti dalla Asl e come ci si deve comportare per i compensi ricevuti dall’Inps.
R - Per quanto riguarda i fogli di liquidazione rilasciati dall’Asl, il comportamento tenuto dal lettore appare del tutto conforme alle indicazioni contenute nella risoluzione del ministero delle Finanze n. 501679 del 23 settembre1975.
In questa risoluzione si legge, infatti, che i fogli di liquidazione delle competenze rilasciati dalla Asl ai medici che svolgono attività professionale sono equiparati alle fatture; conseguentemente, in base alle disposizioni indicate nell’articolo 23 del Dpr 633/72, i medici devono:
a) numerare i fogli liquidazione in ordine progressivo, seguendo la stessa numerazione delle fatture emesse;
b) registrare i fogli insieme alle fatture emesse, globalmente, mese per mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
Per le prestazioni di medicina fiscale rese all’Inps si precisa che queste costituiscono operazioni esenti da Iva (circolare 4 novembre l992 n. 65).
Ai fini delle imposte dirette i relativi compensi, come quelli corrisposti dalla Asl, costituiscono redditi di lavoro autonomo.
Le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’Inps (cosiddetti «medici di lista» aventi con l’ente un rapporto libero professionale) e le misure dei compensi spettanti, sono fissate dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 7 luglio 2008, n. 157 ed emanato dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale).
Per quanto attiene alla contribuzione dovuta all’Enpam, l’ente di previdenza dei medici, si rammenta che è prevista una contribuzione del 12,50% o, a domanda dell’interessato, in forma
ridotta del 2% per coloro che fossero assoggettati ad altra contribuzione obbligatoria, riguardo ai redditi conseguiti da libera professione per importi superiori ai 5.212,16 euro (per l’anno 2008).
Tale contribuzione è a totale carico del professionista e a lui compete il relativo versamento.
Considerato che la Asl procede a una trattenuta per conto del professionista, verosimilmente si ritiene che la Asl stessa non consideri l’attività svolta quale libera professione, ma la faccia ricadere in altre condizioni convenzionali. (medicina generale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale) soggette a contribuzione Enpam verso i fondi speciali e che pertanto le relative ritenute previdenziali siano di competenza dell’ente erogatore. L’Inps, al contrario, individuando l’attività resa per visite di controllo quale libera professione, non sottopone i compensi ad alcuna trattenuta previdenziale, che resta di competenza del sanitario nei termini sopra indicati.
 
 

Ultimo aggiornamento Dom, 18/10/2009

SPECIALIZZANDI e ATTIVITA’ INTRAMOENIA

Chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione 254/E dell’Agenzia delle entrate. (trasmessa da Marco Perelli Ercolini, 3 ottobre 2009)


I compensi relativi a prestazioni rese in regime intramoenia di un medico in formazione specialistica (previste dall’articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 368: “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria” ), ancorché definiti dalla norma di natura liberoprofessionale sono qualificati, ai -soli fini fiscali-, assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 numero 917) e non da lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). Lo chiarisce la risoluzione 254/E dell’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che i compensi pagati dall’Università agli specializzandi per norma contrattuale non sono imponibili fiscalmente, al contrario sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la gestione separata Inps (un terzo pagato dallo spcializzando e due terzi dall’Università committente), mentre i compensi da attività intramuraria sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la quota B del Fondo generale dell’Enpam, totalmente a carico dello specializzando, per le somme che superano il minimale coperto dalla Quota A (cioè quella riscossa annualmente con la cartella esattoriale e modulata secondo l’età), nella forma intera del 12,50 per cento oppure, a domanda, nella forma ridotta del 2 per cento in quanto iscritti obbligatoriamente a una gestione previdenziale obbligatoria (Gestione separata Inps).


Ultimo aggiornamento Sab, 03/10/2009

POLIAMBULATORIO, DAI MEDICI FATTURA CON ESENZIONE

da Sole 24 ore risposta 3383 (trasmessa da Marco Perelli Ercolini, 3 ottobre 2009)

 

D - Un poliambulatorio che viene gestito da una persona fisica, non medico, dà in gestione ai diversi professionisti medici la struttura. I medici fatturano la prestazione ai propri clienti con esenzione Iva ex articolo 10, comma 18 del Dpr 633/72. La struttura riceve una percentuale dalla prestazione del medico che fattura allo stesso con aliquota ordinaria. Si chiede se la procedura è corretta, in quanto si è visto che, in qualche altra struttura, il medico fa fatturare al poliambulatorio la prestazione effettuata al cliente e poi lo stesso medico emette fattura nei confronti del poliambulatorio in esenzione di Iva ma con assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20 per cento.

 


R - La soluzione adottata è corretta: il poliambulatorio deve emettere fattura con Iva. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze (articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72). Il regime di esenzione non è condizionato dalla forma organizzativa della struttura che fornisce le prestazioni, purché la direzione tecnica sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ce del 6 novembre 2003, nella causa C- 45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00). In presenza di questa condizione, il regime di esenzione sarebbe applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa. Per completezza di risposta, si ricorda che dal 1 marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi (articolo unico, commi da 38 a 42, della legge 296/o6). In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno, l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo. Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n. 304).


 


 


 



Ultimo aggiornamento Sab, 03/10/2009

L’ATTIVITÀ OCCASIONALE ESONERA IL MEDICO DALL’IVA

da Sole 24 ore risposta 2840 (Riportata da Marco Perelli Ercolini – 30 agosto 2009)

D -Vorrei sapere se le prestazioni occasionali rese da un medico di «guardia presso strutture ospedaliere private» sono esenti o soggette a lva e se cambia il regime fiscale per importi complessivi maggiori di 5.000 euro nell’anno solare.
R - Le prestazioni occasionali rese da un medico sono escluse dal campo di applicazione Iva per difetto del presupposto soggettivo: esercizio abituale di un’attività professionale (articolo 5 del Dpr 633/72). Se l’attività svolta è occasionale, non è necessario aprire la partita Iva e non si pone nemmeno il problema del trattamento Iva applicabile alle prestazioni effettuate: esenzione o imponibilità. La valutazione della sussistenza dei requisiti della professionalità e della abitualità sono rimessi alla discrezionalità del medico e del suo commercialista: non esiste una soglia di compensi, superata la quale sorge l’obbligo di aprire la partita lva. Infatti, la soglia di 5.000 euro è vincolante solo per quanto concerne gli aspetti contributivi. D’altra parte, con la risoluzione 18/E del 27gennaio 2006 l’agenzia delle Entrate, riferendosi a una normativa di settore (legge 173/2005), ha precisato che l’attività degli incaricati dì vendite a domicilio è da intendere abituale e, quindi, rilevante ai fini Iva, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a 5.000 euro.  Tutto ciò premesso, nel caso specifico, il limite di 5.000 euro potrebbe essere un utile riferimento. Se il medico decidesse di aprire la partita Iva, l’attività svolta come guardia medica sarebbe esente da lva ai sensi dell’articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72.
NB - E’ difficile sostenere che una attività, anche se sporadica e di lieve entità economica, per la quale si deve essere iscritti all’Ordine professionale possa essere occasionale.

Ultimo aggiornamento Sab, 12/09/2009

Manuale Merck

   

Ultimo aggiornamento Ven, 28/08/2009

Comitati Zonali

Comitati Consultivi Zonali Specialistica Ambulatoriale Interna ("SUMAI")

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai Colleghi rappresenta l'obiettivo principale del nostro Ordine che è certificato ISO 9001:2008.
Pertanto, è gradita ogni segnalazione che ci consenta di fornire dati esatti e completi (
info@ordinemedicilatina.it oppure 0773/693665)

Grazie.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

 


  • Agrigento 

Comitato Zonale  c/o Az. U.S.L. 1
tel.092226051-23789
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento

  • Alessandria

Comitato Consultivo Zonale ASL AL
tel.0131307441
Via Pacinotti, 38
15121 Alessandria

  • Ancona  

Comitato Zonale Specialistica c/o ASUR Zona Territoriale 7
tel.07187051-0718705870-0718705869 fax 0718705773
Via Cristoforo Colombo, 106
60127 Ancona 

  • Aosta 

Comitato Consultivo Zonale
tel.01655431
Via Guido Rey, 1
11100 Aosta

  • Arezzo 

Comitato Zonale - Medici Specialisti Ambulatoriali c/o Azienda USL n. 8
tel.05752551-254805
Via Guadagnoli, 20
52100 Arezzo

  • Ascoli Piceno 

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale ASUR Marche Zona Territoriale 13
tel.0736358837-0736358122 fax 073642890-0736358057
laura.patragnoni@sanita.marche.it
Via degli Iris, 6
63100 Ascoli Piceno

  • Asti 

Comitato Zonale Specialistica c/o ASL AT
tel. 0141392718 fax 0141392741
Via Conte Verde, 125
14100 Asti

  • Avellino 

Comitato Consultivo Zonale Specialisti Ambulatoriali c/o ASL Avellino
tel.0825292036-291111
Via Degli Imbimbo, 4
83100 Avellino
 

  • Bari 

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL BA
tel.0805842337-0805842111
Lungomare Starita, 6
70123 Bari
 

  • BAT (Barletta-Andria-Trani)  

Vedi Bari 

  • Belluno 

Comitato Zonale c/o ULSS n. 1
tel.0437216111
Via Feltre, 57
32100 Belluno
 

  • Benevento  

Comitato Consultivo Zonale c/o Direzione Sanitaria ASL BN 1
tel. 0824355159
Via Oderisio, 1
82100 Benevento
 

  • Bergamo 

Comitato Zonale c/o Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
tel.035266713 fax 035266886
comitatozonale@ospedaliriuniti.bergamo.it
Largo Barozzi, 1
24128 Bergamo

  • Biella 

Comitato Zonale c/o A.S.L. BI
tel.0153503601
Via Fecia di Cossato, 10
13900 Biella

  • Bologna

Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali
tel.0512869311-0512869280
Via Montebello, 6
40121 Bologna
 

  • Bolzano 

Comitato Consultivo Zonale
tel.047190915 Dott. Hegher 0471907179 fax 0471907186
interaz@asbz.it
Via Amba Alagi 20
39100 Bolzano

  • Brescia  

Comitato Consultivo Zonale
Via Corsica, 145
25125 Brescia

  • Brindisi  

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASL BR 1
tel.0831537771-536311
Via Napoli, 8
72100 Brindisi

  • Cagliari

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL 8
per i moduli www.omeca.it
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
 

  • Caltanissetta  

Comitato Zonale c/o AUSL 2
tel.0934506430-506431
Via Giacomo Cusmano, snc
93100 Caltanisetta

  • Campobasso  

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda USL 3
tel.08744091
Via Ugo Petrella, 1
86100 Campobasso

  • Caserta

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASL UNICA di Caserta
tel.0823220324
Via Unità D'Italia 28
81100 Caserta
 

  • Catania

Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali 
tel.0952545846 fax 0952545845
Via Pietro Mascagni, 9/17
95131 Catania
 

  • Catanzaro

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o SAUB AS 7
tel.0961703925
Via Daniele, 18
88100 Catanzaro

  • Chieti

Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali c/o ASL
tel.0871358716 Sig.ra Ciccarone
Via Martiri Lancianesi, 19
66100 Chieti

  • Como

Comitato Consultivo Zonale c/o Ospedale
Dr. Massimiliano Chiolo
Via Isonzo, 42/B
22066 Mariano Comense

  • Cosenza

Comitato Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali c/o ASL 4
tel.09848931262
Via Alimena, 4
87100 Cosenza

  • Cremona

Comitato Zonale c/o Area Specialistica Extraospedaliera
tel.0372405875
Viale Trento e Trieste, 16
26100 Cremona
 

  • Crotone

Comitato Zonale c/o Ospedale Civile San Giovanni di Dio
Via Bologna
88900 Crotone

  • Cuneo

Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale ASL 15
tel.0171450111
Via Carlo Boggio, 12
12100 Cuneo

  • Enna 

Comitato Zonale degli Specialisti Ambulatoriali Azienda USL 4
tel.0935520637
Viale Diaz, 49
94100 Enna

  • Fermo 

Vedi Ascoli Piceno

  • Ferrara

Comitato Consultivo Zonale
tel.0532235664
Via Cassoli, 30
44121 Ferrara

  • Firenze

Comitato Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali c/o ASL 10 Firenze
tel.0556264985-0556263085 fax 0556263074
ilaria.giuliani@asf.toscana.it    arianna.tognini@asf.toscana.it
Via di San Salvi, 12 Palazzina 16
50135 Firenze

  • Foggia

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASL FG 3
tel.08812629-0881884629 fax 0881/884644
Piazza della Libertà, 1
71121 Foggia

  • Forlì e Cesena

Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda UU.SS.LL. di Forli e Cesena
tel.0543733622-0543733633 fax 0543733609
Via Guglielmo Oberdan, 11
47121 Forlì

  • Frosinone

Comitato Consultivo Zonale Attività Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda USL FR
tel.0755882501
Via Armando Fabi, 1
03100 Frosinone

  • Genova

Comitato Consultivo Zonale c/o A.S.L. 3 Genovese
tel.0103446666-648 fax 0103446744
emanuele.grosso@ausl3.liguria.it
Via Bertani, 4
16125 Genova
 

  • Gorizia

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0481592514 fax 0481535698
Via Vittorio Veneto, 174
34170 Gorizia

  • Grosseto

Comitato Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali ASL 9 c/o Ufficio Convenzioni Uniche
tel.0564485702
Via Don Minzoni, 5
58100 Grosseto

  • Imperia

Comitato Consulivo Zonale ASL 1 Imperiese Area Specialistica Distretto Ventimigliese
tel.0184275536 Sig.ra Cortani
Via E. Basso, 2
18039 Ventimiglia

  • Isernia

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL n. 2 PENTRIA
tel.0865442502
Largo Cappuccini 1
86100 Isernia

  • L'Aquila

Comitato Consultivo Zonale Azienda Sanitaria Locale 4 Dipartimento per l'Assistenza di Base
tel.0862368884
Via Gaetano Bellisari
67100 L'Aquila
 

  • La Spezia

Comitato Zonale ASL 5 Spezzino
tel.0187533534-533926
Via XXIV Maggio, 139
19124 La Spezia

  • Latina

Comitato Consultivo Zonale Azienda U.S.L. Latina
Dr.Michele Gattamelata tel.0773/6553429 - Sig.ra Lina Reccia tel.0773/6553236 - Sig. Giorgio Milita tel.0773/6553496  - fax 0773/6553496  email: comitato.zonale.lt@email.it
Centro Direzionale Commerciale "Latina Fiori", palazzina G2, 6° piano, stanza 426
Viale Pier Luigi Nervi, snc
04100 Latina

  •  
  • Lecce

Comitato Consultivo Zonale
tel.0832215301
Viale Don Minzoni, 8
73100 Lecce

  • Lecco

Comitato Consultivo Zonale c/o A.O. Ospedale Alessandro Manzoni
tel.0341489405
Via Dell'Eremo, 9
23900 Lecco
 

  • Livorno

Comitato Zonale ASL 6
tel.0586223111-0586223828
Via di Monterotondo, 49
57128 Livorno 
 

  • Lodi

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL Lodi
tel.0371371
Piazza Ospedale, 10
26900 Lodi
 

  • Lucca

Comitato Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali ASL 2
tel.05839701-970705
Via Monte San Quirico
55100 Lucca

  • Macerata

Comitato Zonale c/o ASUR Zona Territoriale 9
tel.0733257698 fax 07332572641
drinaldelli@asl9.marche.it
Via Belvedere Sanzio, 1
62100 Macerata
 

  • Mantova

Comitato Consultivo Zonale
tel.0376334111
Via Trento, 6
46100 Mantova

  • Massa Carrara

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.05857671
Via Don Minzoni, 3
54033 Carrara

  • Matera

Comitato Zonale c/o AUSL 4
tel.08352431
Via Montescaglioso, 22
75100 Matera
 

  • Messina

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda USL 5 ex Ospedale Regina Margherita
tel.0903651
Viale della Libertà
98121 Messina

  • Milano 3 NORD OVEST

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale Nord Ovest Magenta c/o P.O. "G. Fornaroli"
tel.0297963565 Sig.ra Garegnani
Via al Donatore di Sangue, 50
20013 Magenta

  • Milano 1 CITTA'

Comitato Zonale Mlano 1 Città
tel.0285782345 Sig.ra Cignoli
Corso Italia, 19
20122 Milano

  • Modena

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda USL di Modena
tel.059435807 fax 059435499    email d.nenci@ausl.mo.it
Via San Giovanni del Cantone, 23
41121 Modena

  • Monza e Brianza

Comitato Consultivo Zonale di Monza - Brianza
c/o Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori
Sig.ra Anna Cotrufo - Segretario tel. 039 2339034
Sig.ra Rosanna Messina - Segreteria tel. 039 2339036
Sig. Pierpaolo Stucchi - Segreteria tel. 039 2339170
Via Pergolesi, 33
20052 MONZA 
 

  • Napoli

Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0812549201
Via Acquaviva, 41
80143 Napoli
 

  • Novara

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0321374111-374528
Via dei Mille, 2  4° piano
28100 Novara

  • Nuoro

Comitato Consultivo Zonale
Via Demurtas, 1
08100 Nuoro

  • Olbia

vedi Sassari

  • Oristano

Comitato Consultivo Zonale
tel.07833171   per i moduli www.omeor.it
Via Carducci, 35
09170 Oristano

  • Padova

Comitato Consultivo Zonale c/o Struttura Complessa Interaziendale ULSS 16
tel.0498214713-721   fax 0498214711
Via Gozzi, 6
35131 Padova

  • Palermo

Comitato Zonale AUSL 6 Palermo
tel.0917032058
Via G. Cusmano, 24
90141 Palermo

  • Parma

Comitato Consultivo Zonale Azienda USL di Parma
tel.0521393785
Strada del Quartiere, 2/A
43125 Parma

  • Pavia

Comitato Zonale c/o Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia
Viale Repubblica, 34
27100 Pavia

  • Perugia

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale
Via G. Guerra, 21
06127 Perugia

  • Pesaro e Urbino

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASUR Zona Territoriale 1
tel.0721424076-0721424030 fax 0721424013
Via Sabbatini, 22
61121 Pesaro

  • Pescara

Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali Azienda USL
tel.0854251-0854253308
Via Paolini, 45
65124 Pescara

  • Piacenza

Comitato Zonale AUSL di Piacenza Cure Primarie 1° Piano Ufficio Specialistica
tel.0523317614-317605
Piazzale Milano, 2
29121 Piacenza

  • Pisa

Comitato Zonale
tel.050954111-050954295
Via Zamenhof, 1
56127 Pisa

  • Pistoia

Comitato Zonale ASL 3
tel.0573352504-0573352730
Viale Matteotti, 19
51100 Pistoia

  • Pordenone

Comitato Consultivo Zonale Medici Ambulatoriali c/o Azienda per i Servizi Sanitari n.6
Friuli Occidentale
Via della Vecchia Ceramica, 1
33170 Pordenone
 

  • Potenza

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda sanitaria USL 2
tel.097126916
Via della Pineta, snc
85100 Potenza

  • Prato

Comitato Consultivo c/o Azienda USL 4
tel.0574407022  fax 0574407021 
Piazza Ospedale, 5
59100 Prato 

  • Ravenna

Comitato Consultivo Zonale
tel.0546602589
Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna

  • Reggio Calabria

Comitato Consultivo Zonale c/o Direzione Generale ASL 11 IV° Piano lato A
tel.fax 0965347439
Via S. Anna, 2° traversa, 18
89128 Reggio Calabria

  • Reggio Emilia

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Unità Operativa Rapporti Convenzionali
tel.0522335461   solazzoc@ausl.re.it
Viale Monte S. Michele, 8
42122 Reggio Emilia

  • Rieti

Comitato Zonale
tel.07462781-278648
Viale Matteucci, 9
02100 Rieti
 

  • Rimini

Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0541707732
Via Coriano, 38
47924 Rimini

  • Roma

Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali
tel.0651006520
Via Monza, 2
00182 Roma
 

  • Rovigo

Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali ASL 18 Cittadella Socio Sanitaria
tel.0425393630    nicoletti.manuela@azisanrovigo.it
Viale Tre Martiri, 89
45100 Rovigo

  • Salerno

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL SA/2
tel.089693503
Via Nizza, 146
84122 Salerno

  • Sassari

Comitato Zonale Specialistica c/o ASL 1
tel.0792062717   per i moduli  www.omceoss.org
Via Catalocchino, 11
07100 Sassari

  • Savona

Comitato Zonale ASL 2 Savonese
tel.0198405762 Sig.ra Stefania Orchini
Via Collodi, 13
17100 Savona

  • Siena

Comitato Zonale USL 7 di Siena
tel.057758111-0577586935
Via Roma, 75
53100 Siena

  • Siracusa

Comitato Zonale
Corso Gelone, 17
96100 Siracusa
 

  • Sondrio

Comitato Zonale Specialisti Ambulatoriali c/o Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna
Via Stelvio, 25/A
23100 Sondrio

  • Taranto

Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASL Taranto
Viale Virgilio, 31
74121 Taranto

  • Teramo

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL di Teramo
tel.0861420285
Via Circonvallazione Ragusa, 1
64100 Teramo
 

  • Terni

Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale Azienda USL 4
Via Bramante, 37
05100 Terni

  • Torino

Comitato Consultivo Zonale
tel.0113290060  fax 0113290068    zonale@virgilio.it
Via Barletta, 96
10136 Torino

  • Trapani

A.S.P. n. 9
Domanda di Specialistica Ambulatariale Provincia di Trapani
Via Cesarò, 125
Casa Santa
91016 Erice (TP)

  • Trento

Comitato Consultivo Zonale c/o Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
tel.0461364111
Via De Gasperi, 79
38123 Trento

  • Treviso

Comitato Zonale Specialisti c/o Azienda ULSS 9
tel.0422323578  fax 0422323547   Sig.ra Rossi   arossi@ulss.tv.it
Borgocavalli, 42
31100 Treviso

  • Trieste

Comitato Consultivo Zonale
Via Sai, 1/3
34127 Trieste

  • Udine

Comitato Consultivo Zonale c/o ASL 4
tel.0432553707
Via San Valentino, 20
33100 Udine

  • Varese

Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale
c/o Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi
tel.0332393333
Viale Borri, 57
21100 Varese
 

  • Venezia Mestre

Comitato Zonale c/o Azienda ULSS 12 Veneziana
Via Don Tosatto, 14
30173 Mestre Venezia
 

  • Verbano Cusio Ossola

Vedi Novara

  • Vercelli

Comitato Consultivo Zonale
Corso Mario Abbiate, 21
13100 Vercelli

  •  Verona 

Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali Azienda ULLSS di Verona
Servizio Convenzioni
tel.0458075755  fax 0458075759   convenzioni@ulss.verona.it
Via Murari Brà, 35
37136 Verona

 

  • Vibo Valentia

Comitato Consultivo Zonale c/o ASP di Vibo Valentia
tel.09639621-962617
Via Dante Alighieri
89900 Vibo Valentia

  • Vicenza

Comitato Consultivo Zonale per i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni
& altre professionalità sanitarie ambulatoriali - Servizio Convenzioni
Viale Ridolfi, 37
36100 Vicenza

  • Viterbo

Comitato Consultivo Zonale
Viale Trento, 20/B
01100 Viterbo



 


Ultimo aggiornamento Mer, 05/01/2011

Elenco nazionale dei Medici Competenti

I nominativi di coloro che hanno dichiarato, mediante autocertificazione, di possedere i requisiti - L'elenco, aggiornato periodicamente, è suddiviso per regioni



 

Sul sito del Ministero della Salute settore Salute e sicurezza del lavoro è pubblicata la sezione medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art.38 D.L.gs n.81 del 9 aprile .

L'elenco, che il Ministero aggiorna periodicamente, è compilato in base all'autocertificazione dei requisiti e dei titoli necessari allo svolgimento dell'attivita di Medico Competente ed è suddiviso per regione.

Questa l'introduzione del documento:

In base al D.D. del 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009) l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale i sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo; gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. Per chiarimenti in merito alle autocertificazioni e per coloro i quali, pur avendo ricevuto attestazione di avvenuta ricezione, non dovessero comparire in elenco, sarà possibile contattare il dott. Renato Pesce al numero telefonico 06.59943821.

L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.
L'Ordine dei Medici di Latina pubblica nell'albo dinamico on line www.cercamedicodentista.it 
i nominativi dei propri iscritti per i quali ha verificato, d'intesa con il Ministero della Salute, l'effettivo possesso dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di medico competente.

L'Articolo 38 del D.L. n. 81/08 ("Titoli e requisiti del medico competente") recita:

  1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

    • a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

    • b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

    • c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

    • d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

  2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

  3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

  4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

    In base alle modifiche all'art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

    Nello stesso sito è pubblicata la sezione medici in possesso del requisito previsto dall’art. 38 d-bis D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008

     

     

 

Ultimo aggiornamento Sab, 07/08/2010

Qualifica del medico convenzionato e legge penale - Pene più severe per il medico considerato pubblico ufficiale. Il ruolo assunto nell'atto cambia la gravità del reato commesso

Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone
Ordine Medici Como - 5 luglio 2009


La diversa qualifica che il medico convenzionato può assumere nel compimento di un determinato atto, costituente ipotesi di reato, può cambiare l'imputazione di reato e di conseguenza la gravità della pena.
Perciò nell'esaminare la responsabilità del medico è importante definire sia la natura giuridica del ruolo assunto nella condotta incriminata (artt. 357, 358 o 359 CP) e sia, in tema di redazione di certificazioni, la natura giuridica dell'atto incriminato: atto pubblico (art. 479 CP), certificazione amministrativa (art. 480 CP) o scrittura privata (art. 481 CP).
La qualifica giuridica del medico convenzionato può essere definita sotto i profili civile e penale.

Agli effetti della legge civile, il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio in base ad un accordo collettivo nazionale (ACN 23 marzo 2005) con la pubblica amministrazione, stipulato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs n.517\93 e n.229/99, ed integrato poi da differenti accordi collettivi regionali e aziendali ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 3. L'ACN 23 marzo 2005 precisa all'art. 12 il ruolo del medico convenzionato col SSN e agli artt. 47-57 elenca i compiti contrattualmente dovuti dal medico nel servizio pubblico, i quali, tra le parti, hanno forza di legge (art. 1372 CC).
Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e SSN si inquadra come lavoro para-subordinato (art. 409 CPC), giuridicamente caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa, regolata dal diritto privato, per cui eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario, secondo la decisione n. 5176/2004 della Quarta sezione del Consiglio di Stato e la sentenza n. 16219/2001 della Cassazione a Sezioni Unite.

Agli effetti della legge penale, il medico di medicina generale convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale (SSN), svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari poteri pubblicistici di certificazione, va ritenuto pubblico ufficiale (art. 357 CP), secondo la sentenza n. 35836 del 22.02.2007 Ud (dep. 01.10.2007) della Cassazione Sezione Penale 6°.
Per costante giurisprudenza il medico di medicina generale, nello svolgimento delle funzioni pubbliche a lui attribuite dalla convenzione col SSN e negli atti incidenti direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica, viene considerato pubblico ufficiale :

  • Cassazione Penale a Sezioni Unite, sentenze n. 5 del 27.03.1992 (Delogu) e n. 2 del 16.04.1988 (Giordano);
  • Cassazione Penale sezione 5°, sentenze n. 7234 del 06.06.1991 Ud. (dep. 05.07.1991) e n. 2258 del 15.12.2006 Ud. (dep. 29.01.2007).
  • Cassazione Penale sezione 6°, sentenza n. 4072 del 09.02.1994 Ud. (dep. 07.04.1994);
  • Cassazione Penale sezione 1°, sentenza n. 2207 del 18.01.1995 Ud. (dep. 03.03.1995)


Dunque agli effetti della legge penale, è propria del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Il potere certificativo citato dall'art. 357 c.p. non è circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e quindi ai soli casi in cui l'agente svolga una funzione probatoria fidefacente (art. 2699 CC). La nozione dei poteri certificativi riguarda invece indistintamente tutte quelle attività di documentazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (sentenza n. 5 del 27.3.1992 Cass. Pen. a Sezioni Unite, ric. Delogu).

Secondo una massima meno recente e ormai facente parte dell'orientamento minoritario, il medico convenzionato col SSN era considerato incaricato di pubblico servizio (art. 358 CP) della Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 3582 del 9 gennaio 1991.

Al di fuori degli obblighi inerenti il pubblico servizio, il medico convenzionato può svolgere anche attività professionale privata, ai sensi dell'art. 58 dell'ACN 23 marzo 2005, nello svolgimento della quale è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 CP) ai fini della legge penale.

Ad esempio, nella redazione di un certificato per uso assicurativo privato o per idoneità all'attività sportiva non agonistica extra-scolastica il medico svolge un'attività del tutto estranea ai compiti pubblici dovuti per convenzione e senza determinare alcun impegno di spesa pubblica in qualità di semplice libero professionista. Pertanto, un'eventuale falsa attestazione commessa fuori dell'esercizio delle funzioni pubbliche viene sanzionata con pena minore (art. 481 CP).

In merito alla natura giuridica della certificazione medica contestata, la distinzione tra atto pubblico (art. 2699 CC) e certificazione amministrativa è stata precisata dalla sentenza n. 257 del 03.07.1989 della Cassazione Penale sezione 5°: nell'atto pubblico il medico attesta fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione amministrativa il medico attesta fatti da lui rilevati o derivanti da altri atti pubblici pre-esistenti.

La Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 12827 del 09.03.2005 Ud (dep. 05.04.2005) ha affermato che costituisce falso ideologico in atto pubblico (art. 479 CP) la falsa attestazione del medico convenzionato, riconosciuto come pubblico ufficiale, destinata a costituire titolo in forza del quale sorge a favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento di prestazioni da parte dell'ente pubblico.

Pertanto i medici convenzionati che certifichino ad un ente pubblico falsamente propri requisiti o assenza di incompatibilità necessarie per ottenere benefici economici pubblici da cui altrimenti sarebbero esclusi (ad esempio: indennità per medicina di gruppo, indennità per collaboratori di studio “a tempo pieno” riservata ai soli titolari di medicina di gruppo da accordi aziendali), commettono un falso in atto pubblico che può essere inoltre integrato dal reato di truffa (art. 640 c.p.) o peculato (art. 316 c.p.).

L'attribuzione del ruolo di pubblico ufficiale comporta maggiori responsabilità penali per il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, in particolare nei casi di reati contro la pubblica amministrazione, procedibili d'ufficio (art. 50 c.p.p.), quali ad esempio: omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), truffa ai danni di un ente pubblico (art. 640 c.p.), omessa denuncia di reato perseguibile d'ufficio (art. 361 c.p.), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e in certificazione amministrativa (art. 480 c.p.), peculato (art. 316 c.p.).

A maggiore tutela del pubblico ufficiale, sono però perseguibili d'ufficio anche i reati di cui può essere vittima, quali ad esempio: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), oltraggio ad un pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.). Rimane invece procedibile a querela di parte il reato di diffamazione, anche se a mezzo di stampa (art. 595-597 c.p.).


 


Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone


Ultimo aggiornamento Dom, 02/08/2009

MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA : LA RESPONSABILITA’ PENALE


Ultimo aggiornamento Mer, 29/07/2009

Le FAQ dei medici in formazione specialistica

A cura di FederSpecializzandi, ultimo aggiornamento: Luglio 2009


Ultimo aggiornamento Mer, 29/07/2009

Ricetta e privacy

da www.scienzaeprofessione.it - 15 giugno 2009

La consegna di ricette a un delegato del paziente
Le prescrizioni mediche contengono sempre dei dati personali o dati sensibili; la consegna di una prescrizione a persona diversa dall’ interessato necessita quindi sempre del consenso del paziente.

 
E’ valida la delega espressa oralmente per telefono?
Di per se’ puo’ essere valida, ma non tutela a sufficienza il medico: qualora il paziente negasse in seguito di averla espressa, il medico non avrebbe elementi a propria difesa.
 
In via generale, quindi, il consenso va messo per iscritto.

La delega va presentata in occasione di ogni ritiro di ricetta?
No: la delega al ritiro di una ricetta puo’ essere occasionale (per quella sola volta) o continuativa, fino ad eventuale revoca. Per comodita’ sia del medico che del paziente, la delega puo’ essere espressa una volta per tutte alla prima occasione, riportando tutte le persone ammesse alla delega.
 
Per comodita’ puo’ essere inclusa nel modulo di consenso “generale” che il MdF fa firmare ai pazienti, oppure se ne puo’ preparare uno specifico
 

[Riteniamo che tale delega non debba essere per forza nominativa, purche’ sia individuabile con precisione la persona. Ad es.: “delego mia moglie”  ndr]


 
E’ obbligatoria la busta chiusa?
Sempre!
La delega al ritiro della prescrizione permette appunto di ritirarla ma non autorizza a prendere conoscenza dei suoi contenuti.
Il medico non puo’ neppure presumere che il delegato abbia tale autorizzazione per cui (anche per sua tutela) deve effettuare la consegna in busta chiusa. In un momento successivo il delegato decidera’ (ma la responsabilita’ sara’ completamente sua) se aprire o no la busta e prendere o meno visione dei contenuti.
[In un caso accaduto alcuni anni fa, un medico rilascio’ una certificazione “aperta” alla moglie di un paziente, che se ne servi’ contro di lui in una causa di divorzio. L’ incauta consegna configuro’ una responsabilita’ del medico ndr].

E’ lecito lasciare le ricette in sala d’aspetto per il ritiro, magari in busta chiusa?
Assolutamente no!
Il Garante non ritiene che la busta chiusa, qualora venga lasciata incustodita in sala d’ aspetto, costituisca una sufficiente tutela per la privacy dei contenuti.
 


Ultimo aggiornamento Mer, 15/07/2009

La ricetta medica

tutte le domande più frequenti - da toscana medica

 
 
Cos'è la ricetta medica?
La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.

E' valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta?
La ricetta scritta su un comune foglio di carta (cosiddetta "ricetta bianca") è certamente valida, purchè contenga i seguenti elementi essenziali:
- nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;
- nome del farmaco o del principio attivo;
- luogo e data di compilazione della ricetta;
- firma autografa del medico.
Non è necessario indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda. L'indicazione del dosaggio non è obbligatoria, ma in questo caso il farmacista consegnerà la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo. L'indicazione della posologia è fortemente raccomandata.

La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano?
Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.

I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga?
I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sono sempre a totale carico dell'assistito. Per ottenere farmaci a totale o parziale carico dello Stato, nei casi previsti dalla legge, è indispensabile che il medico utilizzi l'apposito modulo per la prescrizione a carico del SSN (vedi risposte seguenti).

Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"?
Tutti quei farmaci che sulla confezione recano la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".

Quanto tempo vale la "ricetta bianca"?
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.

Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"?
I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile". In ogni caso questi medicinali recano sulla confezione la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".

Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?
La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione. Alla presentazione al farmacista, questi consegna il medicinale e ritira la ricetta.

La "ricetta bianca" è prerogativa solo di alcune categorie di medici?
No, tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono compilare la "ricetta bianca", senza alcuna distinzione.

Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette?
No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.

Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?
Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa". Se il medico prescrivesse un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.

Chi può usare il "ricettario rosa" per prescrivere farmaci a carico del SSN?
I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall'Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.

Gli specializzandi e i sostituti dei medici di famiglia possono fare ricette a carico del SSN?
I medici specializzandi possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purchè venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo. Da quanto sopra consegue che i medici in formazione specialistica e i sostituti non possono ottenere un proprio blocchetto contenente i "ricettari rosa", ma devono necessariamente far uso di quello in dotazione al loro tutor/titolare.

Riepilogando, quali tipi di ricette abbiamo analizzato fin'ora?
La "ricetta bianca" ripetibile, quella non ripetibile e la ricetta a carico del SSN. Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. E, a differenza della "ricetta bianca", è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN.

La ricetta redatta sul "ricettario rosa" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?
In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Il cittadino può anche chiedere che sul proprio nome e cognome sia apposta una etichetta adesiva per tutelare la sua riservatezza.

Come mai la ricetta a carico del SSN prevede questi elementi in più?
Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo. Ad esempio, eventuali prescrizioni di farmaci a carico del SSN che siano ritenute inappropriate, possono essere contestate al medico da parte della Corte dei Conti.

Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe
Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.

Ma come può una ricetta essere ritenuta falsa?
La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. Per cui la prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l'esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai ricette "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia.

Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?
No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.

Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta?
Sì, la legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.

Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?
Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.

Esistono altre tipologie di ricette mediche, oltre a quelle fin qui esaminate?
Sì, esiste la ricetta "limitativa" e la ricetta per i farmaci stupefacenti.

Cos'è la ricetta "limitativa"?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti. Infine è anche una ricetta "limitativa" quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.

Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.

I farmaci stupefacenti, quindi, vanno prescritti in un modo specifico?
Sì, la legge prevede l'utilizzo di uno speciale ricettario di colore rosso distribuito dalla ASL. La ricetta ha validità per trenta giorni e deve contenere l'indicazione di una posologia adeguata ai trenta giorni di cura. La ricetta deve essere compilata in triplice copia: il medico consegna all'assistito due copie (una per l'assistito stesso e una per il farmacista) mentre la terza viene conservata dal medico. Su questa ricetta il medico deve apporre il proprio timbro con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo indirizzo e numero di telefono professionale. Per alcune sostanze stupefacenti e limitatamente alle confezioni a dosaggio più basso, è comunque prevista la possibilità della prescrizione con la normale ricetta del SSN.

I farmaci stupefacenti possono essere prescritti solo da alcune categorie di medici?
No, tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere. Anzi, il medico che si rifiuta di prescrivere i farmaci stupefacenti, nonostante che vi siano le condizioni per farlo, accampando la scusa di essere sprovvisto del ricettario specifico, compie un atto contrario ai suoi doveri deontologici di assistenza e cura delle persone e, quindi, è sanzionabile da parte dell'Ordine.

Ci sono regole specifiche per gli odontoiatri?
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche. Tutto questo vale per i casi normali, nel senso che in caso di emergenze che potrebbero verificarsi nell'attività odontoiatrica e che possono comportare danno grave o imminente pericolo di vita per il paziente, è senz'altro consentito all'odontoiatra l'uso e la prescrizione di farmaci di emergenza. La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell'assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.

Considerazioni conclusive
I farmaci non sono mai assolutamente innocui e quindi la loro prescrizione deve essere attentamente ponderata dal medico, in relazione alle effettive necessità del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione e la massima diligenza nella prescrizione di farmaci, così come è dovere deontologico del medico informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute. A maggior ragione quando si prescrivono farmaci a carico del SSN, perché in questo caso il medico di fatto pone a carico della finanza pubblica il costo dei medicinali e, in caso di errori o prescrizioni inappropriate, ne risponde anche davanti alla Corte dei Conti.


Ultimo aggiornamento Ven, 29/05/2009

Il certificato medico

tutte le domande più frequenti - da toscana medica

Cos'è il certificato medico?
Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Cosa significa "certificare"?
I contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l'idoneità al lavoro, l'idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.). Rientrano, così, fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che non riguardano soltanto la salute o la malattia, ma anche eventi come la nascita o la morte, che il medico è chiamato a constatare di persona.

Quali sono i requisiti "formali" del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. La legge prevede una specifica modulistica solo per alcuni tipi di certificati (ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).

Quali sono i requisiti "sostanziali" del certificato?
Il certificato deve riportare:
- il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore;
- le generalità del paziente o del richiedente;
- l'oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi). Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli;
- il luogo e la data di rilascio;
- la firma del medico.

Cosa significa "veridicità" del certificato?
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenta al limite una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. E' necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché è fin troppo facile per il medico esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.

Il medico può rifiutarsi di certificare?
Il Codice Deontologico impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute. Ovviamente questo precetto va integrato con quanto detto alla risposta precedente, per cui il medico può e deve rifiutarsi di cerficare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi. Altrettanto ovviamente, il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero. Infine il medico deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.

Cos'è il reato di "falso materiale" in certificazione medica?
Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato. Il medico risponde di questo reato quando, nella redazione del certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.

Cos'è il reato di "falso ideologico" in certificazione medica?
Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta, quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.

Il certificato "erroneo" è un reato?
Se il medico commette un errore nel certificato, ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato perché in questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo. Tuttavia è una situazione che nella realtà può essere difficile da dimostrare.

Cos'è il certificato "compiacente"?
E' il certificato che tende, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola sproporzionata. E' quindi un certificato che non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico. E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.

Il certificato falso può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa?
Sì, perché il certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. Pertanto una falsa certificazione può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa.

C'è differenza fra il certificato rilasciato dal medico dipendente pubblico, dal medico convenzionato o dal medico libero professionista?
Dipende dal contesto di riferimento. In linea di principio, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo è ugualmente idoneo a rilasciare una certificazione medica. Tuttavia leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio per la certificazione di morte, per la guida di autoveicoli, per il porto d'armi, per la sicurezza sul lavoro, per la pratica sportiva, per l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici, ecc.). Dal punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità. Queste differenze hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista penale, perché le pene sono più severe per il falso in atto pubblico rispetto alle altre certificazioni.

Cos'è il "certificato storico"?
Il certificato storico è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta quindi di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione.

Come si tutela la privacy del paziente nel certificato?
Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo. E' importante ricordare che, comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato. Per i certificati di malattia ad uso lavorativo il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi. In questo caso il medico è legittimato ad indicare le informazioni sulla patologia, proprio perché lo stesso paziente glielo ha richiesto.

Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.


Ultimo aggiornamento Ven, 29/05/2009

Hospice in provincia di Latina

Informazioni per l'accesso alle prestazioni in regime di ricovero e a quelle domiciliari

In attesa che l'Azienda U.S.L. di Latina predisponga una apposita carta dei servizi, su richiesta delle Case di Cura si riportano i dati dalle stesse finora pervenuti ritenendo di fare cosa utile sia al personale sanitario sia ai cittadini.

Hospice "Villa Silvana" - Aprilia

Viale Europa, 3 - 04011 Aprilia

10 posti letto residenziali (in struttura)
40 posti letto in domiciliare

Centralino: 06/921401
Diretto Hospice: 338/6082574
fax: 06/921407003
email: albesin@alice.it

Responsabile Medico: Dott. Alberto SINISCALCHI

Medici di Reparto: Dott. Andrea LIGUORI - Dott. Gian Paolo SPINELLI

Caposala: Sig.ra Giuseppina CELLI

Infermieri: n.15 (Residenziale + Domiciliare)


U.O. Cure Palliative - Hospice Casa di Cura San Marco - Latina

10 posti letto residenziali (in struttura)

40 posti letto in domiciliare

Centralino: 0773/4660381
Diretto Hospice: 0773/4660371 - 3939823467
Fax :  0773/4660350 

Responsabile Medico: Dott.ssa Mosillo Marta 
Responsabile Cure Palliative: Dott. Catena Glauco 

Medici di Reparto:  Dott. Monda Massimo

 
                           Dott. Di Palma Virginio
                           Dott.ssa Di Iorio Valeria
                           Dott. Pietrantoni Giuseppe 

Caposala: Sig.ra Guarda Michela 3939466055 

Infermieri:14 (Residenziale - Domiciliare)

      

Hospice Casa di Cura Villa Azzurra - Terracina
 

10 posti letto residenziali (in struttura)
40 posti letto in domiciliare

Centralino: 0773/7971
Diretto Hospice: 0773/797221
Fax : 0773/702093

Responsabile Medico: Dott.ssa Concetta Di Fonzo

Medici di Reparto: Dott.ssa Elisa Graziano
                               Dott. Luigi Malandruccolo
                               Dott.ssa Ilaria Salvaggio
                               Dott.ssa Annalisa Spagnolo

Caposala: Alessandro Galeazzi

Infermieri: n.14 (Residenziale - Domiciliare)


 
                            

 

 


Ultimo aggiornamento Gio, 07/10/2010

Risposta a quesiti sul riscatto di laurea in medicina e chirurgia

da Perelli Ercolini

IL RISCATTO È PIÙ AGEVOLATO DEL FONDO PENSIONE
da Sole 24 ore
D -
Mio figlio è prossimo al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Il riscatto è conveniente farlo al conseguimento della stessa, dopo l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici o al compimento della specialistica (6 anni più 5 anni)? Oppure è preferibile un fondo pensione?
R -
La legge 247/2007 stabilisce che il riscatto può essere chiesto all’Inps anche dai giovani che al momento della domanda non sono ancora iscritti a un’altra forma di previdenza. In questo caso possono fruire anche della facilitazione che consiste nel pagare la somma richiesta in 120 rate mensili senza interessi. In più il genitore, finché il figlio risulta fiscalmente a carico, può avvalersi della detrazione di imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto.
Le somme pagate per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo Inps e rivalutate dalla data
della domanda con le regole del sistema contributivo.
Su richiesta dell’interessato, il montante complessivo (importo versato più interessi) viene trasferito alla gestione pensionistica o cassa professionale dove risulterà iscritto una volta iniziata l’attività.
Attualmente il riscatto è da preferire al fondo pensione perché gode di maggiori agevolazioni.
Non necessariamente però le due opzioni sono alternative. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato, i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.
IL RISCATTO SI PUÒ PAGARE A RATE O IN UN’UNICA SOLUZIONE
da Sole 24 ore
D -
Ho ottenuto dall’Inps accoglimento della domanda del riscatto laurea presentata nel 2008.
L’importo scaturito è di 102.000 euro; ho scelto di rateizzarlo in 120 rate mensili iniziando a versare dal settembre 2008 con bollettini postali Inps. Dovendo ultimare i versamenti entro il dicembre 2010 per poi andare in pensione dal 1 gennaio 2011, per ottimizzare la deduzione fiscale, vorrei versare l’intero importo di cui sopra ripartendolo su tre anni e quindi effettuando in anticipo I versamenti.
Con tale modalità otterrei il massimo risparmio fiscale. Vorrei sapere la vostra opinione su tale operatività.
La Legge prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o sino a 120 rate mensili.
Inoltre, con quali modalità dovrei versare: uno o più bollettini mensili?
R -
La risposta è positiva. Con la circolare 29/2008 l’Inps ha confermato che il riscatto del corso di laurea, secondo quanto previsto dalla legge 247/2007, può essere pagato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Al tempo stesso è stato anche chiarito che l’assicurato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate senza perdere con ciò il beneficio della dilazione non gravata da interessi. Le modalità di pagamento con bollettini di conto corrente postale o altro mezzo potranno essere concordate con l’ufficio Inps che ha trattato la pratica di riscatto.
COSÌ IL CORSO DI STUDI INCREMENTA LA PENSIONE
da Sole 24 ore
D - Mio figlio, di 33 anni, ha ricevuto dall’Inps il calcolo dell’importo per ottenere il riscatto di laurea, rimborsabile in 120 rate mensili. Considerando l’onerosità del riscatto e che comunque andrà in pensione con il sistema contributivo e dovrà lavorare almeno 40 anni, mi chiedo quale è la convenienza del riscatto Inps rispetto ad una pensione complementare di pari importo versato.
R - La questione sollevata dal lettore riguarda un po’ tutti i giovani per i quali il riscatto è chiaramente un investimento a lungo termine. La convenienza varia in base alla storia previdenziale di ognuno e alla propensione a destinare una parte dei risparmi a quella che sarà in futuro la loro pensione. In linea di massima è bene comunque non basare la scelta solo in funzione di un possibile pensionamento anticipato.
E questo per due motivi.
Non è detto, anzitutto, che nel tempo non cambino le regole in vigore, in base alle quali si può andare in pensione con 40 anni di contributi a qualsiasi età o anche con 35 anni di versamenti legati a un’età minima che dal 1013 sale a 62 anni per i lavoratori dipendenti. C’è da considerare inoltre che nel sistema contributivo il pensionamento anticipato conviene fino a un certo punto in quanto il capitale accumulato (il cosiddetto montante) si trasforma in pensione con un coefficiente più basso per età sotto i 65 anni.
Chi decide di riscattare gli anni dell’università farà bene quindi a valutarne l’opportunità soprattutto in funzione di quello che è un vantaggio certo, dato dall’incremento che avrà la futura pensione.
Sotto questo profilo difficilmente altre forme di investimento possono avere lo stesso rendimento in quanto non sono previste le stesse agevolazioni.
Non necessariamente il riscatto della laurea va però considerato alternativo all’iscrizione a un fondo pensione. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.


Ultimo aggiornamento Ven, 06/02/2009

Maternità specializzande

Un importante chiarimento del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2008

                                MINLAV INTERPELLO N.64-2008 DEL 23 DICEMBRE 2008
                                                                                     il testo


Con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

 

 
....Non essendovi dubbio in ordine all’applicabilità del congedo per maternità – che sul piano della formazione specialistica si traduce in una sospensione della stessa con obbligo di recupero – una prima questione interpretativa si pone con riferimento al congedo parentale ed in particolare nel caso in cui esso venga fruito in modo frazionato. In sostanza, la fruizione del congedo parentale in modo frazionato, per una pluralità di periodi inferiori ai quaranta giorni potrebbe avere come conseguenza l’accumulo di debiti formativi non recuperabili, tali da non consentire l’ammissione del medico all’anno successivo. In considerazione dello scopo precipuo ed esclusivo cui è preordinato il contratto, come sopra declinato, pare quindi doversi sostenere che – ferma restando l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 – le finalità formative dello stesso sono compiutamente salvaguardate nelle ipotesi in cui il congedo parentale sia fruito per periodi non inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, in quanto solo in detti casi la norma prevede la sospensione della formazione con possibilità del recupero delle assenze da parte del medico. Considerazioni analoghe valgono in ordine all’applicazione al contratto di formazione specialistica degli istituti relativi ai riposi giornalieri e al congedo per malattia del figlio, di cui rispettivamente agli artt. 39 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001....

 


Ultimo aggiornamento Sab, 03/01/2009
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