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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
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Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 10/02/2012 |
La possibilità di detrarre l’Iva pagata per le spese alberghiere di partecipazione a un congresso deve essere riferita ai costi sostenuti solo nel giorno dell’evento o può essere estesa anche alla notte precedente e alla notte seguente al congresso?
IVA e SPESE CONGRESSUALI dal sito dell’Agenzia delle Entrate - risposta di Antonina Giordano
D - La possibilità di detrarre l’Iva pagata per le spese alberghiere di partecipazione a un congresso deve essere riferita ai costi sostenuti solo nel giorno dell’evento o può essere estesa anche alla notte precedente e alla notte seguente al congresso?
R - La detraibilità dell’Iva pagata sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, è possibile solo se le spese alberghiere e di ristorazione sono strettamente inerenti e necessarie ai fini della partecipazione alle attività congressuali.
Le modalità di organizzazione dell’evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo immediatamente successivo.
Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/2007 (4.2 e 4.3), possono essere considerate detraibili non soltanto le spese per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che sono erogate nei giorni di svolgimento dell’evento, ma anche quelle relative agli stessi servizi il cui sostenimento sia comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.
da Sole 24 ore - Risposta 3093
(ripreso da da MarcoPerelli Ercolini brevia n.40/2011)
R - La risposta è affermativa. Deve essere applicata l’Iva sulla parcella.
Nel caso specifico, l’attività resa dal medico non è qualificabile come cura della salute della persona, perché è finalizzata a ottenere benefici di carattere economico (indennizzo assicurativo).
Per un approfondimento, si rinvia ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 28 gennaio 2005, che richiama le sentenze della Corte di giustizia europea.
CHE DIFFERENZA C'E' TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE
a cura di Marco Perelli Ercolini, brevia n.31/2011
Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Articolo 1 - 76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».
• TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.
• RICONGIUNZIONE - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.
Un contributo per l'Ordine dei Medici di Latina da Marco Perelli Ercolini che ringraziamo
Non sono pochi i medici ospedalieri con doppi incarichi, alcune volte elettivi, ma, attenzione, possono creare incompatibilità e necessitare di autorizzazioni.
(da Marco Perelli Ercolini, brevia n.13/2011)
da Marco Perelli Ercolini (brevia n.12/2011)
Pertanto alle specializzande per i 5 mesi di astensione obbligatoria (periodo poi da recuperare terminato il periodo di interdizione) compete la parte fissa della retribuzione prevista, pagata direttamente dall’ Università.
Questa corresponsione economica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, seguendo la sorte fiscale del reddito che sostituisce, che per espressa previsione contrattuale è appunto esente.
Inoltre con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Differenti, invece, sono le previsioni per i medici del tirocinio pratico in medicina generale che possono assentarsi per brevi periodi per un massimo di trenta giorni mentre per assenze più lunghe quale quella per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificati, ma con sospensione temporanea della borsa; ovviamente il medico dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corresponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico.
Durante l’assenza dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l’indennità di maternità verrà corrisposta dall’ENPAM previa domanda nei termini dovuti.
Da AIO FVG , 1 marzo 2011 - Paolo Bortolini, dottore in economia aziendale
Da tempo mi ripromettevo di offrire un approfondimento sull’argomento, e questa mi è sembrata l’occasione adatta.
La marca da bollo sulla ricevuta è obbligatoria?
Si. Sulle ricevute per prestazioni sanitarie che superano l’importo di 77,47 euro deve essere apposta la marca da 1,81 euro. Ricevute senza marca si dicono "irregolari".
La data della marca deve essere uguale a quella della ricevuta?
No, può essere anche anteriore. Marche con data posteriore a quella della ricevuta la rendono "irregolare".
Se la ricevuta è "irregolare" (marca omessa o con data posteriore), la ricevuta è valida?
Si, rimane valida a tutti gli effetti civili e fiscali per il professionista e per il cliente, perché l’imposta di bollo incide sul documento in quanto tale e non sul suo contenuto: è il "documento" che è "irregolare", non la ricevuta.
Quando si deve apporre la marca sulla ricevuta?
Al momento esatto della formazione del documento, l’imposta di bollo infatti è "dovuta fin dall’origine dei documenti". Quindi appena stampata.
La marca va apposta su una copia della ricevuta o su tutte?
La marca va apposta solo sulla copia consegnata al cliente, che prende il nome di "originale". Sulla copia trattenuta dal professionista andrebbe apposto un timbro con testo simile al seguente: "Bollo apposto sull’originale".
La marca da bollo va incollata sulla ricevuta e poi "annullata"?
Va solo incollata, è autoadesiva. Non serve "annullarla", cioè stampigliarla o sovrascriverla con una sigla per evitare venga riutilizzata, come si doveva fare prima dell’avvento dei c.d. "contrassegni telematici" (le attuali marche).
Chi deve pagare la marca da bollo?
La Legge non indica un "soggetto passivo" dell’imposta di bollo, e obbliga al suo pagamento sia chi partecipa alla formazione del documento o ne ha interesse (il professionista) sia chi lo accetta o ne fa uso (il cliente). E’ comunque legittimo, ma facoltativo, addebitare e richiedere al cliente il rimborso del costo della marca da bollo scrivendone l’importo nella stessa ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese.
Il professionista può chiedere al cliente di apporre la marca sulla ricevuta?
No. In nessun caso e con alcuna particolare dicitura si pensasse di indicare sulla ricevuta. Qualsiasi patto fra le parti, professionista e cliente, rivolto a modificare le prescrizioni della Legge sull’imposta di bollo è nullo.
Se non si mette la marca (omissione), c’è una sanzione?
Si, una sanzione amministrativa da una a cinque volte l’importo della marca per ogni ricevuta "irregolare", oltre all’importo della marca che sarà comunque dovuto.
Se la marca ha data posteriore a quella della ricevuta, c’è sanzione?
Si, la stessa sanzione amministrativa prevista per l’omissione.
Si può regolarizzare una ricevuta senza marca?
Si, recandosi con l’originale della ricevuta presso l’Agenzia delle Entrate. Se si fa entro 15 giorni dalla data della ricevuta, la sanzione sarà richiesta in ogni caso al professionista. Se si fa dopo, la sanzione sarà richiesta a chi ha presentato il documento e, se questi si rifiutasse, l’Agenzia delle Entrate la chiederà all’altro obbligato, in quanto responsabile "in solido".
Si può regolarizzare una ricevuta con marca recante data posteriore?
Si, come per l’omessa apposizione.
Chi deve pagare la sanzione?
Se l’irregolarità, omissione o marca con data posteriore, viene sanata entro quindici giorni dalla data della ricevuta, la sanzione la deve pagare il professionista; oltre i quindici giorni, professionista e cliente sono solidalmente obbligati al pagamento. La Legge consente all’Erario l’avvio della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento dell’imposta e/o delle sanzioni amministrative.
C’è una scadenza per l’applicazione della sanzione?
Si. Passati tre anni dalla data della ricevuta la sanzione non è più esigibile, ma la marca si.
La spesa per le marche è deducibile dal reddito professionale?
Si può dedurre il costo delle marche apposte sulle ricevute se il loro importo non viene scritto sulla ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese. Se l’importo della marca viene scritto sulla ricevuta, il costo non è deducibile in quanto non esiste perché recuperato dal cliente, anche nel caso questi saldasse solo le prestazioni e non il costo della marca.
Il cliente può detrarre la spesa per la marca dalla sua IRPEF?
Si, purché il costo della marca sia stato aggiunto a quello delle prestazioni nella ricevuta e anche nel caso in cui non l’avesse pagato.
Paolo Bortolini, dottore in economia aziendale.
Un utile strumento per la ricerca di leggi, circolari, ecc. dal 2007
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
E' pervenuta la proposta di polizza ai fini della Tutela Legale del medico e dell'odontoiatra della Doria Assicurazioni che ha stipulato una convenzione con la FNOMCeO
Viste Le continue richieste di una Polizza che preveda sia la Garanzia Penale ( es.:il Cliente riceve un avviso di garanzia) e Contrattuale (es.:il Cliente ha una problematica contrattuale con l’Azienda per cui opera) che la resistenza in Procedimenti civili (es.:il Cliente riceve una richiesta di risarcimento danni o un atto di citazione), Privacy (es.:il Cliente viene denunciato al Garante per violazione della Privacy del paziente) e
vista la nuova normativa in relazione ai Procedimenti in Camera di Conciliazione che,dal Marzo 20100, sarà definitivamente operativa, sarà a disposizione di tutti i Medici e gli Odontoiatri il contratto assicurativo Tutela Legale XL di cui riepiloghiamo i Massimali e le Garanzie:chiamare il numero verde 800.59.59.59
06.86895944 - 06.86890046 fax 06.8272038
Vademecum a cura della AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO
da Ordine Medici Padova
Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale Latina ci scrive il 26 marzo 2010 e trasmette la modulistica
risoluzione 254/E del 29 settembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate
da Sole 24 ore risposta 3541
Chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione 254/E dell’Agenzia delle entrate. (trasmessa da Marco Perelli Ercolini, 3 ottobre 2009)
I compensi relativi a prestazioni rese in regime intramoenia di un medico in formazione specialistica (previste dall’articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999 numero 368: “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria” ), ancorché definiti dalla norma di natura liberoprofessionale sono qualificati, ai -soli fini fiscali-, assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 numero 917) e non da lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). Lo chiarisce la risoluzione 254/E dell’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che i compensi pagati dall’Università agli specializzandi per norma contrattuale non sono imponibili fiscalmente, al contrario sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la gestione separata Inps (un terzo pagato dallo spcializzando e due terzi dall’Università committente), mentre i compensi da attività intramuraria sono soggetti alla contribuzione previdenziale presso la quota B del Fondo generale dell’Enpam, totalmente a carico dello specializzando, per le somme che superano il minimale coperto dalla Quota A (cioè quella riscossa annualmente con la cartella esattoriale e modulata secondo l’età), nella forma intera del 12,50 per cento oppure, a domanda, nella forma ridotta del 2 per cento in quanto iscritti obbligatoriamente a una gestione previdenziale obbligatoria (Gestione separata Inps).
da Sole 24 ore risposta 3383 (trasmessa da Marco Perelli Ercolini, 3 ottobre 2009)
D - Un poliambulatorio che viene gestito da una persona fisica, non medico, dà in gestione ai diversi professionisti medici la struttura. I medici fatturano la prestazione ai propri clienti con esenzione Iva ex articolo 10, comma 18 del Dpr 633/72. La struttura riceve una percentuale dalla prestazione del medico che fattura allo stesso con aliquota ordinaria. Si chiede se la procedura è corretta, in quanto si è visto che, in qualche altra struttura, il medico fa fatturare al poliambulatorio la prestazione effettuata al cliente e poi lo stesso medico emette fattura nei confronti del poliambulatorio in esenzione di Iva ma con assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20 per cento.
R - La soluzione adottata è corretta: il poliambulatorio deve emettere fattura con Iva. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze (articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72). Il regime di esenzione non è condizionato dalla forma organizzativa della struttura che fornisce le prestazioni, purché la direzione tecnica sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ce del 6 novembre 2003, nella causa C- 45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00). In presenza di questa condizione, il regime di esenzione sarebbe applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa. Per completezza di risposta, si ricorda che dal 1 marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi (articolo unico, commi da 38 a 42, della legge 296/o6). In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno, l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo. Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n. 304).
da Sole 24 ore risposta 2840 (Riportata da Marco Perelli Ercolini – 30 agosto 2009)
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Comitati Consultivi Zonali Specialistica Ambulatoriale Interna ("SUMAI")
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Pertanto, è gradita ogni segnalazione che ci consenta di fornire dati esatti e completi (info@ordinemedicilatina.it oppure 0773/693665)
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Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
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tel.059435807 fax 059435499 email d.nenci@ausl.mo.it
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Comitato Consultivo Zonale di Monza - Brianza
c/o Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori
Sig.ra Anna Cotrufo - Segretario tel. 039 2339034
Sig.ra Rosanna Messina - Segreteria tel. 039 2339036
Sig. Pierpaolo Stucchi - Segreteria tel. 039 2339170
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20052 MONZA
Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0812549201
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80143 Napoli
Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale
tel.0321374111-374528
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Comitato Consultivo Zonale
Via Demurtas, 1
08100 Nuoro
vedi Sassari
Comitato Consultivo Zonale
tel.07833171 per i moduli www.omeor.it
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09170 Oristano
Comitato Consultivo Zonale c/o Struttura Complessa Interaziendale ULSS 16
tel.0498214713-721 fax 0498214711
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35131 Padova
Comitato Zonale AUSL 6 Palermo
tel.0917032058
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90141 Palermo
Comitato Consultivo Zonale Azienda USL di Parma
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06127 Perugia
Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale c/o ASUR Zona Territoriale 1
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tel.0573352504-0573352730
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Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Azienda sanitaria USL 2
tel.097126916
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Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale c/o Unità Operativa Rapporti Convenzionali
tel.0522335461 solazzoc@ausl.re.it
Viale Monte S. Michele, 8
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Comitato Zonale
tel.07462781-278648
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tel.0651006520
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00182 Roma
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tel.0198405762 Sig.ra Stefania Orchini
Via Collodi, 13
17100 Savona
Comitato Zonale USL 7 di Siena
tel.057758111-0577586935
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23100 Sondrio
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74121 Taranto
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Casa Santa
91016 Erice (TP)
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& altre professionalità sanitarie ambulatoriali - Servizio Convenzioni
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I nominativi di coloro che hanno dichiarato, mediante autocertificazione, di possedere i requisiti - L'elenco, aggiornato periodicamente, è suddiviso per regioni
Sul sito del Ministero della Salute settore Salute e sicurezza del lavoro è pubblicata la sezione medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art.38 D.L.gs n.81 del 9 aprile .
L'elenco, che il Ministero aggiorna periodicamente, è compilato in base all'autocertificazione dei requisiti e dei titoli necessari allo svolgimento dell'attivita di Medico Competente ed è suddiviso per regione.
Questa l'introduzione del documento:
In base al D.D. del 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009) l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al quale i sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo; gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. Per chiarimenti in merito alle autocertificazioni e per coloro i quali, pur avendo ricevuto attestazione di avvenuta ricezione, non dovessero comparire in elenco, sarà possibile contattare il dott. Renato Pesce al numero telefonico 06.59943821.
L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.
L'Ordine dei Medici di Latina pubblica nell'albo dinamico on line www.cercamedicodentista.it i nominativi dei propri iscritti per i quali ha verificato, d'intesa con il Ministero della Salute, l'effettivo possesso dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di medico competente.
L'Articolo 38 del D.L. n. 81/08 ("Titoli e requisiti del medico competente") recita:
Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
In base alle modifiche all'art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.
Nello stesso sito è pubblicata la sezione medici in possesso del requisito previsto dall’art. 38 d-bis D.L.gs n.81 del 9 aprile 2008
Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone
Ordine Medici Como - 5 luglio 2009
Agli effetti della legge civile, il medico di medicina generale è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio in base ad un accordo collettivo nazionale (ACN 23 marzo 2005) con la pubblica amministrazione, stipulato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs n.517\93 e n.229/99, ed integrato poi da differenti accordi collettivi regionali e aziendali ai sensi della legge 18 ottobre 2001 n. 3. L'ACN 23 marzo 2005 precisa all'art. 12 il ruolo del medico convenzionato col SSN e agli artt. 47-57 elenca i compiti contrattualmente dovuti dal medico nel servizio pubblico, i quali, tra le parti, hanno forza di legge (art. 1372 CC).
Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e SSN si inquadra come lavoro para-subordinato (art. 409 CPC), giuridicamente caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa, regolata dal diritto privato, per cui eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario, secondo la decisione n. 5176/2004 della Quarta sezione del Consiglio di Stato e la sentenza n. 16219/2001 della Cassazione a Sezioni Unite.
Agli effetti della legge penale, il medico di medicina generale convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale (SSN), svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari poteri pubblicistici di certificazione, va ritenuto pubblico ufficiale (art. 357 CP), secondo la sentenza n. 35836 del 22.02.2007 Ud (dep. 01.10.2007) della Cassazione Sezione Penale 6°.
Per costante giurisprudenza il medico di medicina generale, nello svolgimento delle funzioni pubbliche a lui attribuite dalla convenzione col SSN e negli atti incidenti direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica, viene considerato pubblico ufficiale :
Dunque agli effetti della legge penale, è propria del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Il potere certificativo citato dall'art. 357 c.p. non è circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e quindi ai soli casi in cui l'agente svolga una funzione probatoria fidefacente (art. 2699 CC). La nozione dei poteri certificativi riguarda invece indistintamente tutte quelle attività di documentazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (sentenza n. 5 del 27.3.1992 Cass. Pen. a Sezioni Unite, ric. Delogu). Secondo una massima meno recente e ormai facente parte dell'orientamento minoritario, il medico convenzionato col SSN era considerato incaricato di pubblico servizio (art. 358 CP) della Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 3582 del 9 gennaio 1991. Al di fuori degli obblighi inerenti il pubblico servizio, il medico convenzionato può svolgere anche attività professionale privata, ai sensi dell'art. 58 dell'ACN 23 marzo 2005, nello svolgimento della quale è qualificabile come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 CP) ai fini della legge penale. Ad esempio, nella redazione di un certificato per uso assicurativo privato o per idoneità all'attività sportiva non agonistica extra-scolastica il medico svolge un'attività del tutto estranea ai compiti pubblici dovuti per convenzione e senza determinare alcun impegno di spesa pubblica in qualità di semplice libero professionista. Pertanto, un'eventuale falsa attestazione commessa fuori dell'esercizio delle funzioni pubbliche viene sanzionata con pena minore (art. 481 CP). In merito alla natura giuridica della certificazione medica contestata, la distinzione tra atto pubblico (art. 2699 CC) e certificazione amministrativa è stata precisata dalla sentenza n. 257 del 03.07.1989 della Cassazione Penale sezione 5°: nell'atto pubblico il medico attesta fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione amministrativa il medico attesta fatti da lui rilevati o derivanti da altri atti pubblici pre-esistenti. La Cassazione sezione Penale 5° con la sentenza n. 12827 del 09.03.2005 Ud (dep. 05.04.2005) ha affermato che costituisce falso ideologico in atto pubblico (art. 479 CP) la falsa attestazione del medico convenzionato, riconosciuto come pubblico ufficiale, destinata a costituire titolo in forza del quale sorge a favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento di prestazioni da parte dell'ente pubblico. Pertanto i medici convenzionati che certifichino ad un ente pubblico falsamente propri requisiti o assenza di incompatibilità necessarie per ottenere benefici economici pubblici da cui altrimenti sarebbero esclusi (ad esempio: indennità per medicina di gruppo, indennità per collaboratori di studio “a tempo pieno” riservata ai soli titolari di medicina di gruppo da accordi aziendali), commettono un falso in atto pubblico che può essere inoltre integrato dal reato di truffa (art. 640 c.p.) o peculato (art. 316 c.p.). L'attribuzione del ruolo di pubblico ufficiale comporta maggiori responsabilità penali per il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, in particolare nei casi di reati contro la pubblica amministrazione, procedibili d'ufficio (art. 50 c.p.p.), quali ad esempio: omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), truffa ai danni di un ente pubblico (art. 640 c.p.), omessa denuncia di reato perseguibile d'ufficio (art. 361 c.p.), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e in certificazione amministrativa (art. 480 c.p.), peculato (art. 316 c.p.). A maggiore tutela del pubblico ufficiale, sono però perseguibili d'ufficio anche i reati di cui può essere vittima, quali ad esempio: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), oltraggio ad un pubblico ufficiale (art. 341 c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.). Rimane invece procedibile a querela di parte il reato di diffamazione, anche se a mezzo di stampa (art. 595-597 c.p.).
Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone
da www.scienzaeprofessione.it - 15 giugno 2009
[Riteniamo che tale delega non debba essere per forza nominativa, purche’ sia individuabile con precisione la persona. Ad es.: “delego mia moglie” ndr]
tutte le domande più frequenti - da toscana medica
E' valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta?
La ricetta scritta su un comune foglio di carta (cosiddetta "ricetta bianca") è certamente valida, purchè contenga i seguenti elementi essenziali:
- nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;
- nome del farmaco o del principio attivo;
- luogo e data di compilazione della ricetta;
- firma autografa del medico.
Non è necessario indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda. L'indicazione del dosaggio non è obbligatoria, ma in questo caso il farmacista consegnerà la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo. L'indicazione della posologia è fortemente raccomandata.
La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano?
Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.
I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga?
I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sono sempre a totale carico dell'assistito. Per ottenere farmaci a totale o parziale carico dello Stato, nei casi previsti dalla legge, è indispensabile che il medico utilizzi l'apposito modulo per la prescrizione a carico del SSN (vedi risposte seguenti).
Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"?
Tutti quei farmaci che sulla confezione recano la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
Quanto tempo vale la "ricetta bianca"?
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.
Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"?
I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile". In ogni caso questi medicinali recano sulla confezione la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".
Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?
La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione. Alla presentazione al farmacista, questi consegna il medicinale e ritira la ricetta.
La "ricetta bianca" è prerogativa solo di alcune categorie di medici?
No, tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono compilare la "ricetta bianca", senza alcuna distinzione.
Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette?
No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.
Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?
Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa". Se il medico prescrivesse un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.
Chi può usare il "ricettario rosa" per prescrivere farmaci a carico del SSN?
I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall'Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.
Gli specializzandi e i sostituti dei medici di famiglia possono fare ricette a carico del SSN?
I medici specializzandi possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purchè venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo. Da quanto sopra consegue che i medici in formazione specialistica e i sostituti non possono ottenere un proprio blocchetto contenente i "ricettari rosa", ma devono necessariamente far uso di quello in dotazione al loro tutor/titolare.
Riepilogando, quali tipi di ricette abbiamo analizzato fin'ora?
La "ricetta bianca" ripetibile, quella non ripetibile e la ricetta a carico del SSN. Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. E, a differenza della "ricetta bianca", è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
La ricetta redatta sul "ricettario rosa" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?
In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Il cittadino può anche chiedere che sul proprio nome e cognome sia apposta una etichetta adesiva per tutelare la sua riservatezza.
Come mai la ricetta a carico del SSN prevede questi elementi in più?
Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo. Ad esempio, eventuali prescrizioni di farmaci a carico del SSN che siano ritenute inappropriate, possono essere contestate al medico da parte della Corte dei Conti.
Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe
Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.
Ma come può una ricetta essere ritenuta falsa?
La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. Per cui la prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l'esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai ricette "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia.
Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?
No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.
Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta?
Sì, la legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.
Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?
Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.
Esistono altre tipologie di ricette mediche, oltre a quelle fin qui esaminate?
Sì, esiste la ricetta "limitativa" e la ricetta per i farmaci stupefacenti.
Cos'è la ricetta "limitativa"?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti. Infine è anche una ricetta "limitativa" quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.
Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.
I farmaci stupefacenti, quindi, vanno prescritti in un modo specifico?
Sì, la legge prevede l'utilizzo di uno speciale ricettario di colore rosso distribuito dalla ASL. La ricetta ha validità per trenta giorni e deve contenere l'indicazione di una posologia adeguata ai trenta giorni di cura. La ricetta deve essere compilata in triplice copia: il medico consegna all'assistito due copie (una per l'assistito stesso e una per il farmacista) mentre la terza viene conservata dal medico. Su questa ricetta il medico deve apporre il proprio timbro con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo indirizzo e numero di telefono professionale. Per alcune sostanze stupefacenti e limitatamente alle confezioni a dosaggio più basso, è comunque prevista la possibilità della prescrizione con la normale ricetta del SSN.
I farmaci stupefacenti possono essere prescritti solo da alcune categorie di medici?
No, tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere. Anzi, il medico che si rifiuta di prescrivere i farmaci stupefacenti, nonostante che vi siano le condizioni per farlo, accampando la scusa di essere sprovvisto del ricettario specifico, compie un atto contrario ai suoi doveri deontologici di assistenza e cura delle persone e, quindi, è sanzionabile da parte dell'Ordine.
Ci sono regole specifiche per gli odontoiatri?
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche. Tutto questo vale per i casi normali, nel senso che in caso di emergenze che potrebbero verificarsi nell'attività odontoiatrica e che possono comportare danno grave o imminente pericolo di vita per il paziente, è senz'altro consentito all'odontoiatra l'uso e la prescrizione di farmaci di emergenza. La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell'assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.
Considerazioni conclusive
I farmaci non sono mai assolutamente innocui e quindi la loro prescrizione deve essere attentamente ponderata dal medico, in relazione alle effettive necessità del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione e la massima diligenza nella prescrizione di farmaci, così come è dovere deontologico del medico informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute. A maggior ragione quando si prescrivono farmaci a carico del SSN, perché in questo caso il medico di fatto pone a carico della finanza pubblica il costo dei medicinali e, in caso di errori o prescrizioni inappropriate, ne risponde anche davanti alla Corte dei Conti.
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Cosa significa "certificare"?
I contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l'idoneità al lavoro, l'idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.). Rientrano, così, fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che non riguardano soltanto la salute o la malattia, ma anche eventi come la nascita o la morte, che il medico è chiamato a constatare di persona.
Quali sono i requisiti "formali" del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. La legge prevede una specifica modulistica solo per alcuni tipi di certificati (ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).
Quali sono i requisiti "sostanziali" del certificato?
Il certificato deve riportare:
- il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore;
- le generalità del paziente o del richiedente;
- l'oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi). Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli;
- il luogo e la data di rilascio;
- la firma del medico.
Cosa significa "veridicità" del certificato?
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenta al limite una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. E' necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché è fin troppo facile per il medico esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.
Il medico può rifiutarsi di certificare?
Il Codice Deontologico impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute. Ovviamente questo precetto va integrato con quanto detto alla risposta precedente, per cui il medico può e deve rifiutarsi di cerficare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi. Altrettanto ovviamente, il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero. Infine il medico deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.
Cos'è il reato di "falso materiale" in certificazione medica?
Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato. Il medico risponde di questo reato quando, nella redazione del certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.
Cos'è il reato di "falso ideologico" in certificazione medica?
Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta, quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.
Il certificato "erroneo" è un reato?
Se il medico commette un errore nel certificato, ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato perché in questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo. Tuttavia è una situazione che nella realtà può essere difficile da dimostrare.
Cos'è il certificato "compiacente"?
E' il certificato che tende, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola sproporzionata. E' quindi un certificato che non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico. E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.
Il certificato falso può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa?
Sì, perché il certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. Pertanto una falsa certificazione può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa.
C'è differenza fra il certificato rilasciato dal medico dipendente pubblico, dal medico convenzionato o dal medico libero professionista?
Dipende dal contesto di riferimento. In linea di principio, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo è ugualmente idoneo a rilasciare una certificazione medica. Tuttavia leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio per la certificazione di morte, per la guida di autoveicoli, per il porto d'armi, per la sicurezza sul lavoro, per la pratica sportiva, per l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici, ecc.). Dal punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità. Queste differenze hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista penale, perché le pene sono più severe per il falso in atto pubblico rispetto alle altre certificazioni.
Cos'è il "certificato storico"?
Il certificato storico è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta quindi di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione.
Come si tutela la privacy del paziente nel certificato?
Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo. E' importante ricordare che, comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato. Per i certificati di malattia ad uso lavorativo il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi. In questo caso il medico è legittimato ad indicare le informazioni sulla patologia, proprio perché lo stesso paziente glielo ha richiesto.
Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.
Informazioni per l'accesso alle prestazioni in regime di ricovero e a quelle domiciliari
In attesa che l'Azienda U.S.L. di Latina predisponga una apposita carta dei servizi, su richiesta delle Case di Cura si riportano i dati dalle stesse finora pervenuti ritenendo di fare cosa utile sia al personale sanitario sia ai cittadini.
Hospice "Villa Silvana" - Aprilia
Viale Europa, 3 - 04011 Aprilia
Centralino: 06/921401
Diretto Hospice: 338/6082574
fax: 06/921407003
email:
Centralino: 0773/4660381
Diretto Hospice: 0773/4660371 - 3939823467
Fax : 0773/4660350
Responsabile Medico: Dott.ssa Mosillo Marta
Responsabile Cure Palliative: Dott. Catena Glauco
Infermieri:14 (Residenziale - Domiciliare)
Hospice Casa di Cura Villa Azzurra - Terracina
Centralino: 0773/7971
Diretto Hospice: 0773/797221
Fax : 0773/702093
Responsabile Medico: Dott.ssa Concetta Di Fonzo
Infermieri: n.14 (Residenziale - Domiciliare)
da Perelli Ercolini
Un importante chiarimento del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2008
MINLAV INTERPELLO N.64-2008 DEL 23 DICEMBRE 2008
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