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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
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Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
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Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 04/02/2012 |
da Marco Perelli Ercolini, brevia n.5/2012
Premesso che le nuove norme della legge Monti (articolo 24 legge n.214 del 22 dicembre 2011) in vigore col 1 gennaio 2012 non riguardano i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la vecchia normativa previgente, seppur non esercitato (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell’Ente previdenziale di appartenenza), per l’anno 2012 per l’accesso alla pensione al lavoratore pubblico dipendente sono richiesti i seguenti requisiti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
ETA´ ANAGRAFICA UOMINI e DONNE: 66 anni
REQUISITO CONTRIBUTIVO anni 20
PENSIONE ANTICIPATA
ETA´ ANAGRAFICA UOMINI e DONNE: 62 anni
Con possibilità di anticipare, ma con penalizzazione per età inferiore ai 62 anni e precisamente sulla quota di trattamento relativa all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 gennaio 2012 di
•1 punto percentuale per i primi due anni
•2 punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due REQUISITO CONTRIBUTIVO DONNE - 41 anni e un mese
UOMINI - 42 anni e un mese
da Marco Perelli Ercolini, brevia n.1/2012
Informazioni dalla Fondazione ENPAM
(Da Marco Perelli Ercolini, brevia n.1/2012)
sino al compimento
del 30° anno di età 193,92 51,50 245,42
dal 30° sino al
compimento
del 35° anno 376,42 51.50 427,92
dal 35° sino al
compimento
del 40° anno 706,39 51.50 757,89
dal 40° sino al
compimento
del 65° anno 1.304,56 51.50 1.356,06
iscritti ammessi
al contributo ridotto 706,39 51.50 757,89
Copertura 1 gennaio - 31 dicembre 2012
di Marco Perelli Ercolini e Alberto Oliveti - ENPAM
In cosa consiste il riscatto degli anni del corso di laurea presso l'INPS ? Fino a quando può essere presentata la domanda? Quanto costa? Conviene? La domanda obbliga al pagamento? I contributi possono essere interrotti? I contributi possono essere trasferiti a un'altra Cassa di previdenza? A che costo e quando? C'è una rivalutazione dei soldi versati?
(Rielaborato da articoli del Prof. Marco Perelli Ercolini che ringraziamo)
Il giovane logicamente si concentra sul presente e poco pensa al remoto.
Tuttavia il riscatto degli anni di laurea per chi non ha ancora redditi da lavoro perché deve iniziare ancora a lavorare è un’occasione da non perdere.
Tre sono i vantaggi col riscatto della laurea ai fini previdenziali:
• andare in pensione prima,
• aumentare la propria anzianità contributiva,
• pagare meno tasse.
E’ una forma sicura d’investimento previdenziale, anche se non prevede grosse cifre: è un poco ma certo, al contrario di altre forme che promettono molto, ma che garantiscono un poco.
Il calcolo, infatti, è effettuato su parametri fissi e non sull’andamento dei mercati finanziari come invece avviene nei fondi pensione, ma soprattutto eventuali riforme, come di recente ribadito dalla Cassazione, debbono sempre tenere presente le legittime aspettative in base al maturato.
Ricordiamo la nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, in base alla legge 247/2007:
• possibilità di riscattare tutto o una parte del corso legale universitario e degli altri periodi ammessi,
• costo in base alla aliquota contributiva del 33% , ma per chi non lavora costo annuo di 4.800 circa,
• i contributi sono deducibili dall’imponibile fiscale, se si posseggono altri redditi non di lavoro, ovvero detraibili da parte dei genitori al 19% dall‘imposta dovuta, con conseguente recupero di una parte del versato,
• i contributi (circa 240 euro al mese) possono essere pagati in dieci anni con rate mensili senza interessi di dilazione.
• Per i periodi oggetto di riscatto con posizione temporale prima del 1° gennaio 1996 il calcolo è più complesso e si basa su altri fattori variabili: età, sesso, anni di contribuzione versata oltre che all’eventuale reddito lavorativo. Il beneficio previdenziale però è maggiore perché oggetto di calcolo col sistema retributivo.
Ricordiamo che la domanda di riscatto fa un punto fermo per il calcolo dei contributi da versare e che in caso di eventuale troppa onerosità può essere rifiutata: la rinuncia, meglio però se comunicata entro 60 giorni dal ricevimento del piano di ammortamento INPS avviene d’ufficio in caso di mancato pagamento dell’intero ammontare o della prima rata entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda.
Nell’INPS la rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) o tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo, ovviamente variano i periodi e i termini di riferimento economici.
Per le rate successive alla prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito dall’INPS per non più di due volte.
Successivi versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.
Ricordiamo che per i non iscritti, all’atto della domanda, ad alcuna forma di previdenza obbligatoria che conseguentemente non hanno iniziato un’attività lavorativa (per il laureato in medicina prima dell’iscrizione all’Ordine, perché da questa data è iscritto obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM) il contributo di riscatto è versato all’INPS in un’apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regola del sistema contributivo; questo montante rivalutato, a richiesta dell’interessato, può essere trasferito presso la gestione previdenziale nella quale sia iscritto o sia stato iscritto (articolo 2 comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1997 numero 184).
Infatti, non è previsto alcun obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria.
Di conseguenza l’interessato potrà presentare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.
Da ultimo, va tenuto presente che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata dopo il pagamento del relativo onere.
RIEPILOGANDO
Per i non iscritti che non abbiano iniziato un’attività lavorativa (per il laureato in medicina prima dell’iscrizione all’Ordine perché da questa data è iscritto obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM), il contributo di riscatto è versato all’INPS in un’apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regola del sistema contributivo; questo montante rivalutato a richiesta dell’interessato può essere trasferito presso la gestione previdenziale nella quale sia iscritto o sia stato iscritto (articolo 2 comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1997 numero 184 e INPS circolare 77 del 2011).
Non è previsto un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria.
Di conseguenza l’interessato può presentare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.
La norma non parla di ricongiunzione, ma di trasferimento, pertanto come tale non deve essere oneroso.
Nel sistema contributivo (vedi 335/1995) i contributi versati sono rivalutati, non secondo l'indice Istat di svalutazione monetaria, ma secondo la variazione media quinquennale del Pil (calcolato dall'ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In particolare, il capitale dei contributi frutterebbe ogni anno un interesse, pari alla variazione del Pil, che va aggiunto al capitale, dando luogo a un montante (capitale + interessi).
Dal terzo anno in poi il montante sarebbe rivalutato cioè anche gli interessi maturati darebbero frutto.
CHE DIFFERENZA C'E' TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE
a cura di Marco Perelli Ercolini, brevia n.31/2011
Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Articolo 1 - 76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».
• TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.
• RICONGIUNZIONE - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.
Una sentenza del tribunale di Aosta del 4 febbraio 2011 ha annullato in quanto illegittima la
cartella di pagamento ...
(da Marco Perelli Ercolini brevia n.8/2011)
I professionisti in pensione che continuano una attività libero professionale non debbono versare i contributi previdenziali nella gestione separata INPS, né alla propria Cassa se il regolamento della cassa di previdenza prevede la possibilità di non versare i contributi previdenziali dopo il pensionamento.
Una sentenza del tribunale di Aosta del 4 febbraio 2011 ha infatti annullato in quanto illegittima la cartella di pagamento notificata a un professionista (perito industriale - Eppi) che aveva proseguito la sua attività dopo i 65 anni.
In base all’articolo 12 comma 12-septies la ricongiunzione all’Inps dei contributi versati all’Inpdap dal 1 luglio 2010 è onerosa.
(da Marco Perelli Ercolini brevia n.8/2011)
L’ammontare viene calcolato in base ai criteri fissati dall’articolo 2 comma 3 e 5 del DLgs 184/1997. Decreto Legislativo 184/1997 articolo 2 3.
L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 5.
Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
I contributi versati facoltativamente per il riscatto di laurea a fini previdenziali sono deducibili o detraibili anche se sostenuti da un famigliare purchè il beneficiario sia a carico....
(Da Marco Parelli Ercolini - brevia n.8/2011)
I contributi versati facoltativamente per il riscatto di laurea a fini previdenziali sono deducibili o detraibili anche se sostenuti da un famigliare purchè il beneficiario sia a carico.
Deducibili se versati alla gestione obbligatoria di appartenenza, detraibili nella misura del 19% se il famigliare a carico che riscatta il corso legale di laurea, non ha ancora iniziata una attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.
E’ discutibile se l’iscrizione al Fondo generale Quota A, non derivando da una attività lavorativa ma considerato come una forma di solidarietà categoriale, possa creare incompatibilità.
Se i contributi sono pagati dai genitori per il figlio fiscalmente a carico, il beneficio fiscale compete senza limiti di importo ad entrambi i genitori nella proporzione in cui risulta sostenuta la spesa.
Deducibiletesto della polizza e modulo di adesione
Comunicato Stampa dell'ENPAM del 19/01/2010
Armistizio tra INPS e medici ultrasessantacinquenni con redditi da libera professione.
(da Perelli Ercolini,16 gennaio 2010 - ENPAM 14 gennaio 2010 - Ordine Medici Roma 13 gennaio 2010)
Con l’intervento dell’ENPAM, l’INPS sospende momentaneamente gli accertamenti per sospetta evasione contributiva dei redditi dei medici in pensione che hanno continuato attività libero professionale, ma che non hanno pagato il contributo nella quota B del Fondo generale non avendo optato per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale del 2 o 12,50%.
Secondo l’INPS questi medici, seppur in pensione e esentati dal proprio ente previdenziale (cui obbligatoriamente sono iscritti), avrebbero dovuto effettuare i versamenti contributivi alla gestione separata INPS. Sempre secondo l’INPS, solo il versamento del contributo previdenziale alla propria Cassa esimerebbe da ulteriori versamenti contributivi.
In attesa di ulteriori approfondimenti, anche delle singole posizioni l’INPS, non metterà temporaneamente a ruolo i mancati pagamenti (anno di riferimento il 2006).
Ricordiamo che l’avviso di accertamento con l’invito al pagamento dei contributi e relative more e interessi entro 30 giorni è ordinatorio e non perentorio. Comunque è sempre consigliabile, nelle more di ulteriori maggiori precisazioni dell’INPS, avanzare ricorso prima della scadenza dei termini di prescrizione: fino a che punto un altro ente previdenziale può pretendere pagamento di contributi, quando il proprio ente ti esenta? Secondo la Cassazione civile, sezione lavoro (sentenza n. 13218 del 22 maggio 2008) “..i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l’Inps di cui alla Legge n.335 del 1995,art.2, comma 26,……”.
Pertanto, i professionisti iscritti o pensionati della Fondazione E.N.P.A.M. che, per il periodo in contestazione, hanno regolarmente versato il contributo previdenziale ai diversi Fondi gestiti dall’Ente, ovvero hanno posto in essere le opportune azioni per regolarizzare la propria posizione contributiva, al fine di opporsi tempestivamente alla suddetta pretesa impositiva da parte dell’INPS, possono trasmettere via fax al n. 06.48.294.922 la seguente documentazione:
–recapito telefonico e fax.
A cura del Dott. Claudio Testuzza : Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” - 13 settembre 2009
15 giugno 2009 - a cura di Claudio Testuzza, Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”
FONDO di PREVIDENZA GENERALE
clicca qui
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.
Se il centro clinico e l'equipe medica sono convenzionate, la centrale operativa oltre a richiedere al medico la certificazione medica necessaria per verificare la risarcibilità dell'intervento chiederà di produrre copia del modulo di adesione e della ricevuta del pagamento del premio. La centrale operativa stessa trasmette all'enpam, giornalmente , la lista di tutti coloro che hanno chiesto il convenzionamento diretto, per richiedere l'anzianità assicurativa dei singoli aderenti e per fornire agli iscritti interessati la modalità di pagamento.
Per coloro, invece, che dovessero avere necessità di utilizzare la polizza per un rimborso indiretto o per una diaria a seguito di ricovero nelle strutture del SSN, si potrà attendere tranquillamente di ricevere il bollettino a casa e pagare entro il 31/7.
Informazioni a cura del Presidente
Giovanni Maria Righetti
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Fondazione E.N.P.A.M.
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Tel. 0648294778 Fax 0648294583 |
Allegato in formato pdf
da Perelli Ercolini
Un importante chiarimento del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2008
MINLAV INTERPELLO N.64-2008 DEL 23 DICEMBRE 2008
il testo
TEL 06/48294829
FAX 06/48294444
E-MAIL sat@enpam.it
***********************
SE NON C'E' RISPOSTA TELEFONICA ENTRO 10 MINUTI DI TENTATIVI SEGNALA IL PROBLEMA ALLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE EOLO PARODI TEL.06/48294225 OPPURE ALLA
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE ALBERTO VOLPONI TEL.06/48294226 - 346
***********************
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I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono quindi provvedere, entro e non oltre il 31 maggio 2008, a presentare la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta ed a denunciare i redditi eventualmente prodotti e non dichiarati mediante l’apposito modello DICH. QB.CR. Si precisa che il mancato invio di tale documentazione entro il predetto termine, determinerà l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Accoglienza Telefonico dell’ENPAM ai seguenti numeri: tel. 06.48.29.48.29 - fax 06.48.29.44.44.
INDICE
vvautori: On. Prof. Eolo Giovanni PARODI Prof. Marco PERELLI ERCOLINI
TERZA EDIZIONE aggiornata al 31 marzo 2009
Glossario previdenziale - PERELLI OLIVETI 2004
| Allegato |
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Per la polizza 2008-2009, scadenza 31 maggio 2008: clicca qui
Queste sono le principali novità della nuova polizza sanitaria ENPAM periodo 31.5.2007 - 31.05.2009:
PREMI
1. € 160,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso
2. € 360,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da una sola persona)
3. € 480,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da due o più persone)
NOVITA’: Fermo restando che questa assicurazione rimborsa le spese sostenute a seguito di qualsiasi intervento chirurgico, semprechè non sia conseguenza di patologie diagnosticate o curate prima dell’ingresso in polizza del singolo aderente, ed alcuni gravi eventi morbosi (allegato A) che comportino una invalidità permanente superiore al 66%
1. possibilità di usufruire, in caso di necessità di subire un intervento chirurgico, del CONVENZIONAMENTO DIRETTO senza applicazione di franchigia. Ossia la possibilità di usugruire della rete di centri clinici ed equipes mediche convenzionate con GGL su tutto il territorio.
2. in caso di ricovero in struttura pubblica per intervento chirurgico, pertanto in assenza di spese, corresponsione di una diaria giornaliera di € 200,00 sin dal primo giorno di ricovero
3. in caso di ricovero in struttura pubblica per grave evento morboso corresponsione di una diaria giornaliera di € 150,00 sempre senza franchigia
4. estenzione delle prestazioni in caso di cure oncologiche (fino allo scorso anno venivano rimborsate solo le spese sostenute per le terapie oncologiche)
5. aumento della franchigia al 25% in caso di ricovero sostenuto in strutture non in convenzione (con il minimo di € 500,00 e massimo di € 5.200,00).
Per coloro che hanno già aderito alla polizza lo scorso anno:
riceveranno a casa il bollettino mav per il pagamento.
Se ancora NON lo hanno ricevuto può essere richiesto un duplicato al n.800 24 84 64.
Per coloro che devono apportare variazioni all’adesione dello scorso anno, sia per tutti coloro che vogliono aderire per la prima volta (e anche per come procedere per chiedere il rimborso, come attivare il convenzionamento diretto e per tutti gli ulteriori chiarimenti):
Tutti gli iscritti potranno rivolgersi per ulteriori informazioni e chiarimenti all''ENPAM dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e anche dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00, ai seguenti numeri:
06/48294820 (Sig.ra Passariello)
06/48294587 (Sig.ra Filaferro)
06/48294885 (Sig.ra De Angelis)
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Cliniche convenzionate per i rimborsi relativi alla polizza sanitaria
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