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Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Lavorare per progetti consente a tutti di partecipare alle realizzazione degli obiettivi che l'Ordine ha stabilito di perseguire sulla base delle esigenze, suggerimenti e proposte pervenute dagli Iscritti in questi anni e che non sono avulsi dalla professione ma ne colgono l'aspetto più propriamente deontologico ivi compreso quello della responsabiità, temi sensibili qualsiasi sia la branca della medicina esercitata.
Questa metodologia di lavoro è stata adottata anche per soddisfare le esigenze di trasparenza circa le attività dell'Ordine e favorire la partecipazione così da dimostrare, con i fatti, che l'Istituzione è formata dalla stessa comunità dei medici quale forma più elevata di autogoverno e non deve essere più vissuta come qualcosa di estraneo alla vita professionale.
 
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

giugno 2010

Le entrate economiche dell'Ordine consistono esclusivamente nella tassa annuale versata dagli Iscritti. Questi, pertanto, hanno diritto di conoscere come l’Ordine utilizza le risorse ricevute e per quali finalità le impiega. Ne consegue il dovere, da parte di coloro che sono stati eletti dagli Iscritti a compiti di dirigenza dell’ istituzione ordinistica, di rendere trasparente la gestione delle uscite mediante la pubblicazione, sempre aggiornata, dei dati statistici delle attività svolte e dei dati contabili delle spese sostenute. Ma anche i cittadini hanno interesse a conoscere le attività che l'Ordine svolge, per comprendere appieno il significato della sua missione quale Ente di diritto pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, preposto tra l’altro a garantire la qualità professionale e il rispetto dei principi deontologici da parte degli iscritti nello svolgimento della loro attività. Per queste ragioni è stato deciso di immettere nel sito Internet dell’Ordine un primo quantitativo di 25 dati statistici concernenti l’attività di comunicazione verso l’esterno e i dati di riscontro sulla consultazione delle informazioni stesse da parte di persone interessate, con l’impegno di integrare i dati stessi con altre statistiche di attività e con dati di contabilità analitica, via via che saranno predisposti per la pubblicazione on line. A partire dai dati statistici e contabili potranno poi essere individuati specifici indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui pubblicazione consentirà a tutti di valutare oggettivamente il funzionamento dell'Ordine rispetto ai fini statutari e agli obiettivi programmatici deliberati annualmente dall’Assemblea degli iscritti. L’oggettività dei dati permetterà di effettuare valutazioni realistiche, non influenzate da preconcetti o da reazioni emotive suscitate da eventi contingenti, riferibili alle linee di politica ordinistica decise dagli Organi istituzionali. In questa linea di trasparenza e di attenzione alle aspettative degli iscritti, attendiamo dai nostri lettori suggerimenti, osservazioni e anche critiche, per essere aiutati a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. Questa iniziativa, denominata “Operazione trasparenza”, è stata fortemente sostenuta dai componenti degli Organi Istituzionali ed è stata realizzata grazie all'impegno e alla competenza dei consulenti e dei collaboratori dell'Ordine, ai quali rivolgo le espressioni della mia più sentita riconoscenza.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
Giugno 2010

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Albo Medici Chirurghi 2568 (M 1651 F 917)
Albo Odontoiatri 392 (M 312 F 80)
Totale iscritti 2960 (207 iscritti ai due Albi)
Totale persone 2753 ( M 1774 F 979)
aggiornato al 07/09/2010

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ENPAM_Previdenza_Fisco

INPS e MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI

Comunicato Stampa dell'ENPAM del 19/01/2010

Armistizio tra INPS e medici ultrasessantacinquenni con redditi da libera professione.
(da Perelli Ercolini,16 gennaio 2010 - ENPAM 14 gennaio 2010 - Ordine Medici Roma 13 gennaio 2010)


COMUNICATO STAMPA
 
Su iniziativa del Presidente dell’Enpam, il giorno 14 gennaio u.s., in un clima di cordiale e fattiva collaborazione, si è tenuta una riunione tecnica presso l’INPS al fine di chiarire la posizione dei medici pensionati di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’Istituto.
In tale sede i rappresentanti dell’INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione, hanno convenuto di poter annullare l’iscrizione alla Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i propri redditi professionali a contribuzione presso l’Enpam, ovvero di quelli a suo tempo esonerati dall’iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa di riferimento.
L’INPS ha, altresì, aderito alla richiesta dell’Enpam, di sospendere la procedura di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno esercitato, ai sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l’opzione per la conservazione dell’iscrizione all’Ente, in  attesa di acquisire il favorevole avviso del Ministero del Lavoro per procedere al definitivo annullamento degli accertamenti posti in essere.
In tale senso l’Istituto si è impegnato ad emanare un apposito messaggio alle proprie sedi periferiche.
 
Roma, 19.01.2010

 

Con l’intervento dell’ENPAM, l’INPS sospende momentaneamente gli accertamenti per sospetta evasione contributiva dei redditi dei medici in pensione che hanno continuato attività libero professionale, ma che non hanno pagato il contributo nella quota B del Fondo generale non avendo optato per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale del 2 o 12,50%.
Secondo l’INPS questi medici, seppur in pensione e esentati dal proprio ente previdenziale (cui obbligatoriamente sono iscritti), avrebbero dovuto effettuare i versamenti contributivi alla gestione separata INPS. Sempre secondo l’INPS, solo il versamento del contributo previdenziale alla propria Cassa esimerebbe da ulteriori versamenti contributivi.
In attesa di ulteriori approfondimenti, anche delle singole posizioni l’INPS, non metterà temporaneamente a ruolo i mancati pagamenti (anno di riferimento il 2006).
Ricordiamo che l’avviso di accertamento con l’invito al pagamento dei contributi e relative more e interessi entro 30 giorni è ordinatorio e non perentorio. Comunque è sempre consigliabile, nelle more di ulteriori maggiori precisazioni dell’INPS, avanzare ricorso prima della scadenza dei termini di prescrizione: fino a che punto un altro ente previdenziale può pretendere pagamento di contributi, quando il proprio ente ti esenta? Secondo la Cassazione civile, sezione lavoro (sentenza n. 13218 del 22 maggio 2008) “..i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l’Inps di cui alla Legge n.335 del 1995,art.2, comma 26,……”.
Pertanto, i professionisti iscritti o pensionati della Fondazione E.N.P.A.M. che, per il periodo in contestazione, hanno regolarmente versato il contributo previdenziale ai diversi Fondi gestiti dall’Ente, ovvero hanno posto in essere le opportune azioni per regolarizzare la propria posizione contributiva, al fine di opporsi tempestivamente alla suddetta pretesa impositiva da parte dell’INPS, possono trasmettere via fax al n. 06.48.294.922 la seguente documentazione:

–copia dell’avviso di accertamento notificato dall’INPS;
–in caso di regolarizzazione della posizione contributiva in via di definizione, copia del modello di autodenuncia già spedito all’E.N.P.A.M . (DICH.P, DICH.QB, DICH.QB.CR);

–recapito telefonico e fax.

Gli Uffici,sulla base della documentazione acquisita agli atti, provvederanno tempestivamente a trasmettere all’iscritto l’estratto conto contributivo attestante, per l’anno in contestazione, l’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’E.N.P.A.M., ovvero, in caso di regolarizzazione in via di definizione, notificheranno la lettera recante il calcolo del contributo dovuto e le relative modalità di pagamento.
I professionisti interessati potranno, perciò, contestare formalmente la pretesa impositiva dell’INPS esibendo la suddetta documentazione ed, ove necessario proponendo ricorso entro i termini prescritti.
I soggetti che non hanno posto in essere alcuna azione per regolarizzare la propria posizione contributiva presso l’E.N.P.A.M. dovranno effettuare il versamento contributivo richiesto dall’INPS,ovvero,qualora ritenessero illegittima tale pretesa, potranno agire nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie a tutela dei propri interessi.
L'ENPAM ha dato ampie assicurazioni che gli uffici risponderanno tempestivamente alle richieste degli interessati, al fine di evitare che possano scadere i 30 giorni previsti per un eventuale ricorso.
Si suggerisce, laddove malauguratamente non dovessero venire in possesso, nei tempi utili, delle certificazioni Enpam, di seguire le indicazioni fornite, tra gli altri, dall’Ordine di Bergamo, accludendo al ricorso copia del fax inviato all’Enpam a dimostrazione dei contributi previdenziali versati, ovvero della richiesta effettuata per regolamentare la propria posizione contributiva.
DA INTEGRARE ED ADEGUARE SULLA BASE DELLA POSIZIONE
PREVIDENZIALE DEL PROFESSIONISTA
AL COMITATO AMMINISTRATORE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S.
(per il tramite della Sede di _____________)
RICORSO
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa __________________________________________
nato/a a ______________________________ il ______________ e residente in
____________________ ( __ ) alla Via _____________________________________
iscritto/a alla Fondazione E.N.P.A.M. (Ente di Previdenza ed Assistenza Medici
Chirurghi e Odontoiatri) con codice identificativo n°___________________________
FATTO
-in data ____/____/_______ il sottoscritto ha ricevuto, con raccomandata A/R, il
verbale di accertamento prot. n° ______________ del _______________ emesso
dall’I.N.P.S. Gestione Separata sede di ___________________ ;
-il sottoscritto ha posto in essere le attività necessarie al versamento del
contributo previdenziale obbligatorio dovuto alla “Quota B” del Fondo di
Previdenza Generale E.N.P.A.M. (come da documentazione allegata, all. 1);
DIRITTO
-la Fondazione E.N.P.A.M. rappresenta la Gestione previdenziale obbligatoria
per i medici chirurghi e per gli odontoiatri iscritti al relativo albo professionale
(art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, art. 21 del
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre
1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561);
-i pensionati del Fondo di Previdenza Generale, titolari di reddito professionale
prodotto nell’esercizio dell’attività medica e/o odontoiatrica, possono conservare
l’iscrizione presso la “Quota B” del suddetto Fondo (art. 4, comma 4 del
Regolamento del Fondo di Previdenza Generale E.N.P.A.M.);
-il versamento dovuto alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale consiste
in un contributo previdenziale obbligatorio soggettivo non vincolato a limiti
temporali di età e commisurato al reddito professionale annualmente prodotto
(artt. 3, 4 e 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale);
-i redditi assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale
obbligatoria sono, per espressa previsione normativa, esclusi dall’obbligo
contributivo a favore della Gestione Separata I.N.P.S. (art. 2, commi 26-33
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e art. 6, comma 1 del D.M. 2 maggio
1996, n. 281);
TANTO PREMESSO
il sottoscritto chiede che l'On.le Comitato adito voglia annullare il verbale di
accertamento n° ______________ del ______________notificato dall’I.N.P.S.
Gestione Separata sede di ___________ e conseguentemente dichiarare non dovute le
somme intimate.
Si allega:
-copia del verbale di accertamento prot. n° __________ del ______________
notificatodallaGestioneSeparataI.N.P.S.sededi
_____________________________________;
-documentazione rilasciata dalla Fondazione E.N.P.A.M.
Luogo e data
Cognome e Nome
(______________________________________)
Firma

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA DEI MEDICI DIPENDENTI

A cura del Dott. Claudio Testuzza : Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” - 13 settembre 2009

 
La pensione di reversibilità è il trattamento che alla morte del lavoratore spetta ai suoi superstiti.
La  pensione indiretta ordinaria è quella spettante ai superstiti dell’iscritto deceduto in attività di servizio.
Distinguiamo due condizioni :
A)Iscritto che muore in attività di servizio avendo maturato una contribuzione di almeno 15 anni: ai superstiti spetta la pensione indiretta.

B)Iscritto che sia cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, ma che abbia maturato 
almeno 15 anni di contribuzione, e che deceda nel triennio successivo: ai superstiti  spetta comunque il diritto alla pensione indiretta.
 
Dal 1996 il diritto al trattamento viene, consentito anche quando l’iscritto alla data del decesso, avvenuta  in servizio, sia in possesso di una anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
 
La  pensione di reversibilità ordinaria, si concretizza quando l’iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero di invalidità.
 
Ne usufruisce il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta. In particolare sono stati dichiarati incostituzionali tutti precedenti limiti riguardanti la differenza d’età tra i coniugi e la durata del matrimonio.
Il diritto è valido inoltre per il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 898 del 1970, e dal non aver contratto nuove nozze.
Nel caso di coniuge divorziato devono ricorrere le seguenti condizioni: sia titolare d’assegno di divorzio ( alimentare ); non sia passato a nuove nozze; la data d’inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; non esiste coniuge superstite.
Il trattamento spetta per specifica sentenza del Tribunale competente e per quota al coniuge divorziato anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il coniuge sia ancora in vita.
 
Hanno diritto i figli ed equiparati ( legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge ) che alla data del decesso siano a carico del genitore e  minori di 18 anni, ovvero studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d’età o studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d’età.
Il trattamento è attribuito anche ai figli inabili a carico del lavoratore defunto.
In mancanza del coniuge e dei figli, ovvero se pur esistendo non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori con almeno 65 anni d’età che non siano titolari dei pensione diretta o indiretta e che siano a carico del lavoratore deceduto. A particolari condizioni la pensione è attribuibile ai fratelli e alle sorelle.
 
Le quote della pensione di reversibilità
 
Coniuge : il 60 % della pensione diretta del titolare .
Ciascun figlio : il 20 %, se c’è anche il coniuge, per un massimo del 100 % della pensione del titolare . 
Un solo figlio superstite ( minore, studente o inabile ) : il 70 % .
 
Le riduzioni per reddito del superstite
 
ridotta del 25 % se si ha un reddito superiore a 3 volte il minimo Inps ( da 17.869,40 euro a 23,826,40) ridotta del 40 % se si ha un reddito superiore a 4 volte il minimo Inps ( da 23.826,40 euro a 29.783,00 ) ridotta del 50 % se si ha un reddito superiore a 5 volte il minimo INPS ( da 29.783,00 euro ).
 
n. b Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.
 
L’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso a riferimento, è per il 2009 di euro 5. 956,60

 
        LE PENSIONI   DI   REVERSIBILITA’ DELL’ENPAM
 
La pensione di reversibilità ai superstiti è inerente al decesso dell’iscritto, già pensionato, e decorre dal mese successivo al decesso.La prestazione consiste in un’aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.
 
La pensione indiretta ai superstiti è erogata in caso di decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo, dal mese successivo al decesso.
La prestazione erogata consiste in un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al medico ove fosse divenuto invalido al momento del decesso
 
Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infraventunenni ovvero infraventiseienni se studenti e, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.
 
Le aliquote sono :
 
Solo coniuge                     70 %
 
Coniuge + un figlio         60 % + 20 %
        
Coniuge + 2 o più figli      60 % + 40 %
 
Solo un figlio                   80 %
 
Due figli                              90 %
 
Tre o più figli                   100 %
 
In caso di decesso prima del compimento dei sessantacinque anni di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali, che abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva, spetta un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso.
 
Al coniuge superstite che cessa dal diritto a pensione per aver contratto un nuovo matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione.
 
I contributi vengono restituiti al raggiungimento dei sessantacinque anni di età quando, in tale data, in costanza di iscrizione, si abbiano meno di cinque anni di anzianità contributiva o in caso di cancellazione si abbia un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni.
Viene restituita un’indennità formata dall’ 88 % dei contributi versati, maggiorati dagli interessi composti al tasso del 4,50 %.
 
In caso di morte di un sanitario, con meno di cinque anni di anzianità contributiva e già cancellato o radiato dagli Albi professionali, l’indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.
                                                   
I TRATTAMENTI  DI  REVESIBILITA’ EROGATI DALL’ENPAM NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA RIDUZIONE IN CASO DI REDDITI DEI SUPERSTITI

IL RISCATTO LA RICONGIUNZIONE LA TOTALIZZAZIONE PER I MEDICI DEL SERVIZIO SANITARIO

15 giugno 2009 - a cura di Claudio Testuzza, Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

 

 
IL RISCATTO
Il riscatto consente di perfezionare i diritti derivanti dalla contribuzione obbligatoria in  atto estendendo la copertura previdenziale a periodi fuori dal rapporto di lavoro.

Sono riscattabili :
  • I periodi di studio impiegati per conseguire la Laurea, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, i periodi di tirocinio pratico, i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, i corsi , non inferiori ad un anno, di formazione professionale.
  • I periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università, i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e aziende private esercenti un pubblico servizio, i periodi di lavoro effettuati all’estero non valorizzabili presso altri regimi.
  • I periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato.
  • I periodi di aspettativa di famiglia, per motivi di studio, per assenza facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro, per interruzioni disciplinari.
n.b. Un periodo valutabile secondo gli ordinamenti pensionistici è valutato una sola volta.
 
Chi può presentare domanda di riscatto :
  • L’iscritto dipendente di ruolo dall’ assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione.
  • L’iscritto non dipendente di ruolo dopo un anno di iscrizione e non oltre il 90° giorno dalla cessazione.
  • I superstiti aventi diritto a pensione entro 90 giorni del decesso dell’iscritto che avvenga in servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
n.b. L’iscritto può presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso o differenti periodi.

 

LA RICONGIUNZIONE
E’ la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di un’unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso differenti gestioni previdenziali.
 
Sono ricongiunzioni in entrata le operazioni dirette ad accentrare presso la Cassa Pensioni Sanitari ( Inpdap ) le posizioni maturate presso l’INPS ( legge n. 29/79 ), le Casse di previdenza dei liberi professionisti ENPAM ( legge n. 45/1990 )
 
n.b. La legge ammette la possibilità di presentare una prima domanda in qualunque momento e una seconda domanda solo se successivamente alla prima si possano fa valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 in costanza di effettivo servizio ovvero all’atto del pensionamento in mancanza di tali requisiti.Non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
 
Sono ricongiunzioni in uscita le operazioni di trasferimento di posizioni assicurative delle Cassa Pensioni Sanitari presso l’ INPS :
riguarda i contributi versati all’ Inpdap connessi a servizi effettivi, riscattati o ricongiunti
riguarda coloro che cessino dal servizio senza conseguire diritto a pensione(legge n.322/58)
 
LA TOTALIZZAZIONE
La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come, invece, è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioniprevidenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione.
Con la totalizzazione si ha la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito, per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata.
Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi aventi un minimo di tre anni.
Il risultato è un’unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni.
Le norme prevedono che il lavoratore abbia almeno 20anni di contribuzione complessiva e 65 anni d’età ovvero abbia almeno 40 anni di contribuzione complessiva,a prescindere dall’età.

IL RISCATTO L’ALLINEAMENTO LA RICONGIUNZIONE
NELL’ ENPAM

FONDO di PREVIDENZA GENERALE

QUOTA A ” :
Gli iscritti di qualunque età, che contribuiscono nella misura intera, possono chiedere di effettuare, il riscatto di allineamento alla contribuzione per gli ultra quarantenni di uno o più anni prodotti a contribuzione ridotta.



QUOTA B ” :
  • Gli iscritti di anzianità contributiva superiore a 10 anni non contribuenti, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza possono riscattare gli anni del corso di Laurea e della Specializzazione, il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione, i periodi di servizio militare obbligatorio.
  • Gli iscritti con anzianità contributiva non inferiore a 5 anni possono richiedere il riscatto di allineamento per uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni precedenti la domanda.
 
FONDO dei MEDICI di MEDICINA GENERALE
Sono previsti :
  • il riscatto della Laurea, del Corso di formazione in medicina generale, della Specializzazione per i pediatri, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi prestati per conto di enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, di malattia, di aggiornamento all’estero;
  • l’allineamento contributivo alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
 
FONDO degli SPECIALISTI AMBULATORIALI
Sono previsti :
  • il riscatto della Laurea, del Corso di specializzazione, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestato per enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, malattia aggiornamento all’estero;
  • l’allineamentoorario a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione;
  • l’allineamento contributivo, peri soli iscritti transitati alla dipendenza, alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
 
FONDO degli SPECIALISTI ACCREDITATI ESTERNI
E’ previsto :
il riscatto della Laurea e del Corso di specializzazione, del servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestati per conto di enti ex mutualistici.
 
Il versamento del riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in rate semestrali.
Il pagamento rateale è in un numero di anni non superiore quelli riscattati aumentati del 50 %.
In caso di invalidità o di decesso prima del completamento del versamento il riscatto viene considerato come effettuato e il debito, senza interessi, è a carico dei superstiti( rate 20 % ).

 

LA RICONGIUNZIONE
L’istituto della ricongiunzione sia attiva ( contributi verso l’Enpam ) sia in uscita ( contributi dall’Enpam ) opera tra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall’Enpam, e i Fondi gestiti da altri Enti e Casse Previdenziali.

I CONTRIBUTI DEL RISCATTO SONO TOTALMENTE DEDUCIBILI DALL’ IMPONIBILE IRPEF

POLIZZA SANITARIA ENPAM 01.06.2009 - 31.05.2010 - Informazioni per coloro che hanno già la polizza scaduta il 31.05.2009

clicca qui

Gli aderenti 2008, riceveranno a casa (non prima di 10 giorni da oggi) un modulo di adesione (da compilare nuovamente perchè la compagnia è cambiata) ed il bollettino per il pagamento del premio che dovrà essere versato entro il 31/7/2009. Versando il premio entro tale termine si avrà continuità assicurativa con la polizza precedente.
Nel caso in cui ci sia necessità di utilizzare la polizza, prima di aver ricevuto il bollettino per il pagamento del premio è necessario:
 
- innanzitutto verificare che il centro clinico sia convenzionato con la compagnia, per attivare il convenzionamento diretto. Questa informazione viene fornita dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800-016633 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.


Se il centro clinico e l'equipe medica sono convenzionate, la centrale operativa oltre a richiedere al medico la certificazione medica necessaria per verificare la risarcibilità dell'intervento chiederà di produrre copia del modulo di adesione e della ricevuta del pagamento del premio. La centrale operativa stessa trasmette all'enpam, giornalmente , la lista di tutti coloro che hanno chiesto il convenzionamento diretto, per richiedere l'anzianità assicurativa dei singoli aderenti e per fornire agli iscritti interessati la modalità di pagamento.

Per coloro, invece, che dovessero avere necessità di utilizzare la polizza per un rimborso indiretto o per una diaria a seguito di ricovero nelle strutture del SSN, si potrà attendere tranquillamente di ricevere il bollettino a casa e pagare entro il 31/7.

Informazioni a cura del Presidente
Giovanni Maria Righetti

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Centralino 06482941
 
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(SAT)
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Uffici della Presidenza, Organi Collegiali, Direzione Generale
Segreteria Presidenza
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Segreteria Direzione
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Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri
Segreteria
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DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA
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Contributi Fondi Speciali Fax 0648294709
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Ricongiunzioni Fax 0648294977
Incassi Fax 0648294978
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Pensioni Invalidità Fax 0648294648
Pensioni Indirette – Orfani - Integrazione al minimo Fax 0648294717
Pensioni di Reversibilità Fax 0648294648
Maternità Fax 0648294719
Adempimenti Fiscali Fax 0648294923
Servizio Prestazioni Fondi Speciali
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI
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DIPARTIMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
Segreteria Direzione
Tel. 0648294494 Fax 0648294405 e-mail aed@enpam.it
DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE
Segreteria Direzione
Tel. 0648294247-347 Fax 0648294263
DIPARTIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Segreteria Direzione
Tel. 0648294536 Fax 0648294361
Ramo Professionale Tecnico Edilizio
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DIPARTIMENTO SVILUPPO SERVIZI INTEGRATIVI E RAPPORTI CON ADEPP
Segreteria Direzione
Tel. 0648294308-526 Fax 0648294339

Polizza sanitaria
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Segreteria
Tel. 0648294766-729 Fax 0648294772
Servizio Investimenti e Gestione Finanziaria
Segreteria
Tel. 0648294525 Fax 0648294319
Servizio Tributario
(Servizio che si occupa dei tributi e delle dichiarazioni fiscali
della Fondazione e non degli Iscritti)

Segreteria
Tel. 0648294514 Fax 0648294519
Servizio Pianificazione, Controlli e Rischi
Tel. 0648294818 Fax 0648294238
Ufficio Supporto Legale
Tel. 0648294214 Fax 0648294296
Servizio Prevenzione e Protezione
Segreteria Tel. 0648294557-572 Fax 0648294303
Centro Studi e Documentazione
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Internal Auditing
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Organismo di Vigilanza
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MODULO COMUNICAZIONE ENPAM VARIAZIONE DOMICILIO

Allegato in formato pdf

Risposta a quesiti sul riscatto di laurea in medicina e chirurgia

da Perelli Ercolini

IL RISCATTO È PIÙ AGEVOLATO DEL FONDO PENSIONE
da Sole 24 ore
D -
Mio figlio è prossimo al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Il riscatto è conveniente farlo al conseguimento della stessa, dopo l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici o al compimento della specialistica (6 anni più 5 anni)? Oppure è preferibile un fondo pensione?
R -
La legge 247/2007 stabilisce che il riscatto può essere chiesto all’Inps anche dai giovani che al momento della domanda non sono ancora iscritti a un’altra forma di previdenza. In questo caso possono fruire anche della facilitazione che consiste nel pagare la somma richiesta in 120 rate mensili senza interessi. In più il genitore, finché il figlio risulta fiscalmente a carico, può avvalersi della detrazione di imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto.
Le somme pagate per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo Inps e rivalutate dalla data
della domanda con le regole del sistema contributivo.
Su richiesta dell’interessato, il montante complessivo (importo versato più interessi) viene trasferito alla gestione pensionistica o cassa professionale dove risulterà iscritto una volta iniziata l’attività.
Attualmente il riscatto è da preferire al fondo pensione perché gode di maggiori agevolazioni.
Non necessariamente però le due opzioni sono alternative. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato, i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.
IL RISCATTO SI PUÒ PAGARE A RATE O IN UN’UNICA SOLUZIONE
da Sole 24 ore
D -
Ho ottenuto dall’Inps accoglimento della domanda del riscatto laurea presentata nel 2008.
L’importo scaturito è di 102.000 euro; ho scelto di rateizzarlo in 120 rate mensili iniziando a versare dal settembre 2008 con bollettini postali Inps. Dovendo ultimare i versamenti entro il dicembre 2010 per poi andare in pensione dal 1 gennaio 2011, per ottimizzare la deduzione fiscale, vorrei versare l’intero importo di cui sopra ripartendolo su tre anni e quindi effettuando in anticipo I versamenti.
Con tale modalità otterrei il massimo risparmio fiscale. Vorrei sapere la vostra opinione su tale operatività.
La Legge prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o sino a 120 rate mensili.
Inoltre, con quali modalità dovrei versare: uno o più bollettini mensili?
R -
La risposta è positiva. Con la circolare 29/2008 l’Inps ha confermato che il riscatto del corso di laurea, secondo quanto previsto dalla legge 247/2007, può essere pagato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Al tempo stesso è stato anche chiarito che l’assicurato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate senza perdere con ciò il beneficio della dilazione non gravata da interessi. Le modalità di pagamento con bollettini di conto corrente postale o altro mezzo potranno essere concordate con l’ufficio Inps che ha trattato la pratica di riscatto.
COSÌ IL CORSO DI STUDI INCREMENTA LA PENSIONE
da Sole 24 ore
D - Mio figlio, di 33 anni, ha ricevuto dall’Inps il calcolo dell’importo per ottenere il riscatto di laurea, rimborsabile in 120 rate mensili. Considerando l’onerosità del riscatto e che comunque andrà in pensione con il sistema contributivo e dovrà lavorare almeno 40 anni, mi chiedo quale è la convenienza del riscatto Inps rispetto ad una pensione complementare di pari importo versato.
R - La questione sollevata dal lettore riguarda un po’ tutti i giovani per i quali il riscatto è chiaramente un investimento a lungo termine. La convenienza varia in base alla storia previdenziale di ognuno e alla propensione a destinare una parte dei risparmi a quella che sarà in futuro la loro pensione. In linea di massima è bene comunque non basare la scelta solo in funzione di un possibile pensionamento anticipato.
E questo per due motivi.
Non è detto, anzitutto, che nel tempo non cambino le regole in vigore, in base alle quali si può andare in pensione con 40 anni di contributi a qualsiasi età o anche con 35 anni di versamenti legati a un’età minima che dal 1013 sale a 62 anni per i lavoratori dipendenti. C’è da considerare inoltre che nel sistema contributivo il pensionamento anticipato conviene fino a un certo punto in quanto il capitale accumulato (il cosiddetto montante) si trasforma in pensione con un coefficiente più basso per età sotto i 65 anni.
Chi decide di riscattare gli anni dell’università farà bene quindi a valutarne l’opportunità soprattutto in funzione di quello che è un vantaggio certo, dato dall’incremento che avrà la futura pensione.
Sotto questo profilo difficilmente altre forme di investimento possono avere lo stesso rendimento in quanto non sono previste le stesse agevolazioni.
Non necessariamente il riscatto della laurea va però considerato alternativo all’iscrizione a un fondo pensione. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.

Maternità specializzande

Un importante chiarimento del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2008

                                MINLAV INTERPELLO N.64-2008 DEL 23 DICEMBRE 2008
                                                                                     il testo


Con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

 

 
....Non essendovi dubbio in ordine all’applicabilità del congedo per maternità – che sul piano della formazione specialistica si traduce in una sospensione della stessa con obbligo di recupero – una prima questione interpretativa si pone con riferimento al congedo parentale ed in particolare nel caso in cui esso venga fruito in modo frazionato. In sostanza, la fruizione del congedo parentale in modo frazionato, per una pluralità di periodi inferiori ai quaranta giorni potrebbe avere come conseguenza l’accumulo di debiti formativi non recuperabili, tali da non consentire l’ammissione del medico all’anno successivo. In considerazione dello scopo precipuo ed esclusivo cui è preordinato il contratto, come sopra declinato, pare quindi doversi sostenere che – ferma restando l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 – le finalità formative dello stesso sono compiutamente salvaguardate nelle ipotesi in cui il congedo parentale sia fruito per periodi non inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, in quanto solo in detti casi la norma prevede la sospensione della formazione con possibilità del recupero delle assenze da parte del medico. Considerazioni analoghe valgono in ordine all’applicazione al contratto di formazione specialistica degli istituti relativi ai riposi giornalieri e al congedo per malattia del figlio, di cui rispettivamente agli artt. 39 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001....

 

ENPAM : CONTATTI (TELEFONO, FAX, EMAIL)

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LA PREVIDENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM - Le principali informazioni su contributi e prestazioni

 
Fondo%20di%20Previdenza%20Generale Fondo di Previdenza Generale
Contributi e Prestazioni
Fondi%20Speciali%20di%20Previdenza Fondi Speciali di Previdenza
Contributi ordinari, contributi di riscatto e prestazioni

AUTODENUNCIA DEI REDDITI NON DICHIARATI ALLA “QUOTA B” E CONTESTUALE RIAMMISSIONE NEI TERMINI PER L’ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n. 56/2007 ha stabilito la riammissione nei termini per l’istanza di accesso al versamento in misura ridotta per gli iscritti titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria (ovvero pensionati) che:
  • provvedano ad autodenunciare, entro il 31 maggio 2008, i redditi professionali prodotti e non dichiarati all’E.N.P.A.M. per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
  • non siano già tenuti, per le annualità successive al 2001, al versamento del contributo Quota “B” sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%;
  • presentino, entro il 31 maggio 2008, domanda di ammissione alla contribuzione ridotta.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio e, in caso di accertamento già notificato con riferimento all’anno 2001, la determinazione del contributo dovuto per tale annualità sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%.

I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono quindi provvedere, entro e non oltre il 31 maggio 2008, a presentare la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta ed a denunciare i redditi eventualmente prodotti e non dichiarati mediante l’apposito modello DICH. QB.CR. Si precisa che il mancato invio di tale documentazione entro il predetto termine, determinerà l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Accoglienza Telefonico dell’ENPAM ai seguenti numeri: tel. 06.48.29.48.29 - fax 06.48.29.44.44.
 

agg. 22/02/2008

Fondo Generale "Quota A": contributi obbligatori per il ruolo 2008

AVVISO IMPORTANTE: chi non ha ancora ricevuto la cartella esattoriale per l'anno 2008 attendere ancora qualche giorno; in caso di ricevimento tardivo della cartella si hanno 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento dalla data di ricevimento. Se entro fine maggio non si è ricevuta la cartella chiedere il duplicato della stessa inviando un fax al n. 0264166617 indirizzato a: ESATRI, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento, indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito postale ove si desidera ricevere la cartella.

Come è noto, dal 2001 la Fondazione ENPAM ha affidato ad Equitalia Esatri S.p.A. l’incarico di riscuotere, su tutto il territorio nazionale, i contributi previdenziali dovuti alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale.
Gli importi contributivi per l’anno 2008, distinti in base alle fasce di età, sono i seguenti:
€ 178,86 fino a 30 anni di età; € 347,19 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
€ 651,52 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
€ 1.203,24 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età.
Oltre alla quota relativa al contributo previdenziale, tutti gli iscritti sono, altresì, tenuti al versamento del “contributo maternità, adozione e aborto” nella misura di € 30,00.
I contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata (30 aprile). Qualora l’avviso dovesse pervenire oltre la scadenza di una o più rate, il versamento potrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di ricevimento.
Gli interessati possono ottemperare all’obbligo contributivo presso tutte le agenzie postali e bancarie utilizzando gli appositi bollettini RAV, oppure con carta di credito, chiamando il numero telefonico 199.191.191 o tramite internet (www.taxtel.it), o con cellulare, collegandosi al sito WAP all’indirizzo wap.taxtel.it.
Oltre alle suddette modalità di pagamento, i versamenti del contributo di quota “A” possono essere effettuati: presso tutti gli sportelli BANCOMAT di Intesa Sanpaolo (funzione bonifici/pagamenti), indicando il numero di bollettino RAV che si intende pagare; tramite Internet Banking di Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, IW Bank e Banca Sara (per coloro che ne sono correntisti); tramite le ricevitorie SISAL abilitate in tutto il territorio nazionale al servizio di riscossione, al costo di € 1,55 per ogni operazione.
Resta, altresì, ferma la possibilità di pagare attraverso il servizio di domiciliazione bancaria. Per poter usufruire dell’addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID) è necessario compilare l’apposito modulo RID allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo ad EQUITALIA ESATRI S.p.A. di Milano tramite fax (199.160.771.061). Le adesioni potranno anche essere effettuate comunicando al medesimo Agente della Riscossione i dati riportati sul modulo RID tramite Internet (sito www.taxtel.it) o per telefono (199.104.343). Con queste ultime modalità i dati saranno acquisiti in tempo reale da Equitalia Esatri S.p.A. che garantisce la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi.
Occorre far presente che le richieste di domiciliazione bancaria dovranno necessariamente pervenire improrogabilmente entro il 31 maggio 2008; altrimenti, saranno ritenute valide solo a decorrere dall’anno 2009 ed i contributi 2008 dovranno essere versati utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (bollettini RAV, carta di credito, ecc.). Si fa presente che in caso di adesione al servizio di domiciliazione bancaria entro il 31 maggio 2008, non si dovrà procedere al pagamento della prima rata in scadenza il 30 aprile 2008. I contributi saranno automaticamente addebitati in conto corrente con valuta il giorno di scadenza di ciascuna rata o della prima rata, in caso di opzione per il versamento in unica soluzione.
Si rammenta, infine, che i contributi di Quota A, data la loro natura obbligatoria, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir. A tal fine, a coloro che avranno aderito al servizio RID, Equitalia Esatri invierà, in tempo utile per gli adempimenti fiscali, un riepilogo annuale degli importi versati. Agli iscritti che invece utilizzeranno, come modalità di pagamento, i bollettini di conto corrente postale
modello RAV, si fa presente che sul retro della sezione di versamento è specificata la descrizione del contributo richiesto. Il riepilogo annuale sopra indicato inviato da Equitalia Esatri ovvero le quietanze o le ricevute di versamento effettuato su conto corrente postale, dovranno essere conservati e presentati, ai fini della deducibilità fiscale, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
 

Lavoratrice Madre Medico

Presentazione

INDICE

 

  1. INTRODUZIONE
  2. PREMESSA
  3. GENERALITA'
  4. ATTUALE NORMATIVA
         4.1 LAVORATRICE-MADRE MEDICO
         4.2 LAVORATRICE-MADRE MEDICO OSPEDALIERA
         4.3 MADRE-MEDICO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
         4.4 MADRE-MEDICO DIPENDENTE DA STRUTTURE PRIVATE (o assimilate)

         4.5 MADRE-MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
             4.5.1 NORMATIVA ENPAM
  5. PADRE BABY-SITTER
  6. PARTI PLURIGEMELLARI
  7. PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO E LA CURA DEI FIGLI
  8. ASSENZE PER LE MALATTIE DEI FIGLI
  9. AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE
  10. AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI
  11. ASPETTI PREVIDENZIALI
  12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA’ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
  13. CONGEDO ORDINARIO (FERIE)
  14. ALTRI DIRITTI
  15. DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO
  16. RIFLESSI FISCALI
  17. CONGEDI PARENTALI
  18. ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
  19. ESTRATTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
  20. LEGGI PRINCIPALI
        20.1 LEGGI ANTERIORI ALLA 1204/1971
        20.2 LEGGI POSTERIORI ALLA 1204/1971
  21. CIRCOLARI E RISOLUZIONI DI MAGGIOR RILIEVO
  22. GLOSSARIO
  23. MODULISTICA

     

  vvautori:    On. Prof. Eolo Giovanni PARODI     Prof. Marco PERELLI ERCOLINI

                                                                                             
TERZA EDIZIONE    aggiornata al 31 marzo 2009
 

  

 

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Altro sito consigliato:
 
 
 

ENPAM - Notizie flash

Glossario previdenziale - PERELLI OLIVETI 2004

Glossario previdenziale - PERELLI OLIVETI 2004

Allegato
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Polizza sanitaria ENPAM periodo 31.5.2007 - 31.05.2009

Per la polizza 2008-2009, scadenza 31 maggio 2008:     clicca qui

Queste sono le principali novità della nuova polizza sanitaria ENPAM periodo 31.5.2007 - 31.05.2009:

PREMI

1. € 160,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso
2. € 360,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da una sola persona)
3. € 480,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da due o più persone)

NOVITA’: Fermo restando che questa assicurazione rimborsa le spese sostenute a seguito di qualsiasi intervento chirurgico, semprechè non sia conseguenza di patologie diagnosticate o curate prima dell’ingresso in polizza del singolo aderente, ed alcuni gravi eventi morbosi (allegato A) che comportino una invalidità permanente superiore al 66%

1. possibilità di usufruire, in caso di necessità di subire un intervento chirurgico, del CONVENZIONAMENTO DIRETTO senza applicazione di franchigia. Ossia la possibilità di usugruire della rete di centri clinici ed equipes mediche convenzionate con GGL su tutto il territorio.
2. in caso di ricovero in struttura pubblica per intervento chirurgico, pertanto in assenza di spese, corresponsione di una diaria giornaliera di € 200,00 sin dal primo giorno di ricovero
3. in caso di ricovero in struttura pubblica per grave evento morboso corresponsione di una diaria giornaliera di € 150,00 sempre senza franchigia
4. estenzione delle prestazioni in caso di cure oncologiche (fino allo scorso anno venivano rimborsate solo le spese sostenute per le terapie oncologiche)
5. aumento della franchigia al 25% in caso di ricovero sostenuto in strutture non in convenzione (con il minimo di € 500,00 e massimo di € 5.200,00).

Per coloro che hanno già aderito alla polizza lo scorso anno:

riceveranno a casa il bollettino mav per il pagamento.
Se ancora NON lo hanno ricevuto può essere richiesto un duplicato al n.800 24 84 64.

Per coloro che devono apportare variazioni all’adesione dello scorso anno, sia per tutti coloro che vogliono aderire per la prima volta (e anche per come procedere per chiedere il rimborso, come attivare il convenzionamento diretto e per tutti gli ulteriori chiarimenti):

clicca qui per le modalità di adesione

scarica il modulo di adesione

Tutti gli iscritti potranno rivolgersi per ulteriori informazioni e chiarimenti all''ENPAM dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e anche dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00, ai seguenti numeri:

06/48294820 (Sig.ra Passariello)
06/48294587 (Sig.ra Filaferro)
06/48294885 (Sig.ra De Angelis)

Nuovo testo della Convenzione con modalità di accesso al convenzionamento esterno

Cliniche convenzionate per i rimborsi relativi alla polizza sanitaria

scarica il modulo di richiesta rimborso

risposte alle domande più frequenti

Link con l'ENPAM

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Linea diretta con l'INPDAP

Linea diretta con l'INPDAP

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Pensioni: integrazioni al minimo

Pensioni: integrazioni al minimo

MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI : INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE ENPAM FONDO GENERALE

L’ENPAM ha previsto la possibilità, per i sanitari in particolari condizioni di reddito, una integrazione della loro pensione. Se la richiesta è inoltrata nel corso del 2002, ai fini del riconoscimento di tale integrazione è necessario possedere i seguenti requisiti: *La pensione ENPAM lorda deve essere inferiore al trattamento minimo INPS (£ 800.475 mensili per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001).

Pensionati: esonero 2% fondo B

Pensionati: esonero 2% fondo B

MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI: ESONERO O PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 2% AL FONDO ENPAM DELLA LIBERA PROFESSIONE (QUOTA B )
ESONERO 2%

La legge 335/95 e il decreto interministeriale 281/96 stabilirono che tutti i redditi da lavoro autonomo fossero soggetti a prelievo previdenziale obbligatorio. Poiché il decreto interministeriale 282/96 aveva consentito, per un periodo di tempo di un quinquennio (anni fiscali 1996-1997-1998-1999-2000), a domanda, l’esonero dal versamento all‘INPS, anche l’ENPAM aveva previsto, per i medici ultra sessantacinquenni, la possibilità di richiedere l’esonero dal versamento al fondo B del 2% a cominciare dall’anno fiscale 1997.
La fondazione ENPAM, in occasione della stesura del nuovo Regolamento, ha stabilito che anche i pensionati che iniziano a produrre reddito libero professionale dal 2001, non sono obbligati a versare il contributo proporzionale nella misura del 2%, ma possono continuare ad avere la possibilità di optare per l’esenzione totale dal versamento, fermo restando che coloro che hanno a suo tempo presentato domanda di esonero non devono avanzare ulteriori richieste (la segreteria dell’Ordine è fornita dell’elenco di coloro che hanno a suo tempo presentato domanda).
Per i pensionati che dal 2001 in poi intendono essere esonerati, la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del primo anno di produzione del reddito libero professionale, salvo diverse future disposizioni da parte dell’ENPAM. Tale domanda di esonero produce i suoi effetti anche per gli anni successivi.

Il facsimile della domanda di esonero è il seguente: ( da inviare per raccomandata )
FONDAZIONE ENPAM
VIA TORINO 38
00184 ROMA

IL SOTTOSCRITTO DOTT……
NATO IL …………………
CODICE ENPAM………….

Pensionato ultrasessantacinquenne del fondo generale, con la presente chiede di essere esentato dalla contribuzione proporzionale sul reddito libero professionale del 2%.
DATA E FIRMA

NON ESONERO 2%
Chi, per propria scelta, versa la quota del 2% ha diritto al supplemento pensionistico (fondo generale) solamente su presentazione di apposita richiesta. La richiesta deve essere inoltrata almeno dopo tre anni fiscali dal 1° versamento del contributo del 2%. Tale domanda va ripetuta ogni tre anni.
Il facsimile della domanda è il seguente: ( da inviare per raccomandata )

FONDAZIONE ENPAM
SERVIZIO PRESTAZIONE FONDO GENERALE
VIA TORINO, 38
00184 ROMA

IL SOTTOSCRITTO DOTT. …………………………
CODICE ENPAM……………………………………..
CHIEDO IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE SULLA BASE DI QUANTO VERSATO A DECORRERE DAL 65° ANNO DI ETA’.
DATA E FIRMA

Il supplemento di pensione corrisponde a Euro 4.65 (circa £ 9.000) mensili per ogni milione di lire di contribuzione prodotta e viene erogato dopo un mese circa dalla domanda, senza diritto ad arretrati

Riscatti laurea deducibili dal reddito

Riscatti laurea deducibili dal reddito

Dal primo gennaio 2001 i contributi per il riscatto di laurea, sia quando il versamento sia effettuato ai fini pensionistici e/o per il trattamento di fine servizio(buonuscita) sono sempre integralmente oneri deducibili dal reddito complessivo. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.298/E del 13 settembre 2002. Sono anche deducibili i contributi versati per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi.(Nota del 15/9/02).

Irpef: il fisco da' il via al "contraddittorio"

Irpef: il fisco dà il via al "contraddittorio"

L'Agenzia delle entrate ha indicato (Circolare 74/E dell'11/9/02) le istruzioni agli uffici per gli inviti al contraddittorio per i redditi 1998. Nel mirino finiranno, in un primo momento, gli studi professionali gestiti in forma individuale con contabilità semplificata.Con il periodo di imposta 1998 per la prima volta i maggiori ricavi o compensi, determinabili in base al ricavometro, comportano automaticamente il recupero di Irap e addizionale Irpef. (Nota del 15/9/02).

Iva: esenti da Iva i servizi sanitari da societa'

Iva: esenti da Iva i servizi sanitari da società

La Corte di Giustizia europea con la sentenza C 141/00 del 10/9/2002 ha affermato il principio che l'esenzione dall'Iva per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni medichge e paramediche non dipende dalla forma del soggetto passivo che fornisce tali prestazioni. E' sufficiente che si tratti di prestazioni mediche e che esse siano fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, ancorchè da persone giuridiche, come il caso di una società di capitali che gestisce un servizio svolto da personale infermieristico (nota del 15/9/02).

Come si calcola la pensione

Come si calcola la pensione

Sistema retributivo.
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono, quindi, far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo le regole del sistema retributivo.

Calcolo della pensione.
Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all'anzianità maturata sia al 31/12/1992,sia a quella successiva. L'importo della prestazione pensionistica, quindi, è dato dalla somma delle due quote:

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti

Qualora l'iscritto all'ente previdenziale in costanza di attività di servizio, o il pensionato, deceda a favore dei superstiti viene attribuita una prestazione di natura economica: la reversibilità.

Prestazioni assistenziali straordinarie

Prestazioni assistenziali straordinarie

A favore dell'iscritto, attivo o pensionato, che colpito da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità concernenti l'iscritto stesso o la sua famiglia, versi in precarie condizioni economiche, possono essere concesse prestazioni assistenziali.

I vari gradi d'inabilita'

I vari gradi d'inabilità

Nei confronti del dirigente medico riconosciuto fisicamente inidoneo, in via permanente, allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda sanitaria, deve esperire ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo.
La disposizione espressa nel contratto di lavoro per la Dirigenza medica, 1994/97, e ancor valida, obbliga l'Azienda ad accertare, tramite il collegio medico legale, dell'Asl

Causa di servizio

Causa di servizio

Il dipendente dovrà presentare, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento di lesioni preesistenti, domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio.

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