Titolari di studi medici e odontoiatrici – procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Data:
27 Luglio 2014

SCARICA LE PROCEDURE STANDARDIZZATE E MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

Comunicazione FNOMCEO n. 36 del 15/05/2013

Si ricorda ancora una volta che a far data dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori debbono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 chepossono essere scaricate dalla Comunicazione FNOMCeO n.36.

SANZIONI

  • Mancata redazione del DVR : arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda 2.500 euro a 6.400 euro
  • Mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione : arresto da tre mesi a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400.

OBBLIGO CHE NON PUO’ ESSERE DELEGATO

Si rileva che l’obbligo di predisporre il DVR secondo le procedure standardizzate non può essere delegato (art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

COMPILAZIONE DEL DVR

Tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, al fine di evitare il campo di applicazione dell’apparato sanzionatorio , sono invitati a compilare la modulistica di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 ai fini della redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. Si sottolinea infatti che è stato possibile effettuare l’autocertificazione del DVR  solo fino al 31 maggio 2013.

IL NOMINATIVO DEI LAVORATORI

Con riferimento al modulo n. 3 delle procedure standardizzate si rileva che in ordine alle mansioni dei lavoratori dello studio (ad esempio: segretaria, assistente alla poltrona, igienista dentale, collaboratore odontoiatrico) non è obbligatorio riportare il nominativo.

MISURE ATTUATE

Alla voce “Misure attuate” si dovrà chiarire ad esempio che:

1)le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente;
2)è stata effettuata la informazione e formazione dei lavoratori;
3)l’impianto elettrico è in conformità alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/08;
4)l’impianto di climatizzazione è in conformità alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/08;
5)i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente.

MISURE DI MIGLIORAMENTO

Le “Misure di miglioramento” sono invece da riferirsì a quelle inerenti alla prevenzione e alla protezione, alle attrezzature e agli impianti, alla formazione, informazione ed addestramento e alle procedure organizzative. Esse sono quindi tutte quelle misure di controllo e quelle finalizzate alla verifica degli ìnterventi adottati.

DATA, CUSTODIA E AGGIORNAMENTO DEL  DVR

Ciò detto, si rileva che il DVR secondo le procedure standardizzate deve avere data certa, documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge (c.d auto prestazione all’ufficio postale o tramite spedizione del DVR a mezzo raccomandata). Tale documento deve essere tenuto su supporto cartaceo o in formato informatico secondo i criteri di cui all’art. 53 del D.Lgs. 81/08 e custodito all’interno del proprio studio nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Esso è un documento dinamico e quindi oggetto di aggiornamento periodico obbligatorio, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.L.gs. 81/08, qualora intervengano modifiche significative.

 

QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PRIMO SOCCORSO, DI PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE

Negli studi medici e odontoiatrici che occupano fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 34, 2 comma, del D.Lgs. 81/08). Ovviamente dovrà effettuare il relativo corso di formazione ai fini dell’acquisizione dell’attestato di frequenza (corso antincendio a basso rischio).

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Nella modulistica di cui alle procedura standardizzate bisogna inoltre inserire il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Si consiglia di effettuare per iscritto la comunicazione ai lavoratorì sul loro diritto di eleggere il proprio rappresentante. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori bisogna conservare il verbale di mancata elezione del RLS all’interno del proprio studio. In caso di nomina del RLS, invece, il titolare dello studio odontoiatrico dovrà conservare l’attestato di frequenza del corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed effettuare, ai sensi dell’art. 18, comma l , lett. aa), del d.Lgs. 81/08 e s.m.i la comunicazione all’INAIL del nominativo.

E’ NECESSARIA LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ?

Nell’attività odontoiatrica non è necessaria la nomina del medico competente, in quanto la stessa non presenta rischi per i quali sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente. La normativa infatti indica alcune categorie per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tra le quali si ricomprendono l’utilizzo di soostenze chimiche, l’esposizione ad agenti cancerogeni, l’esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, temperatura), il contatto con agenti biologici, la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo dei videoterminali in modo abituale per 20 ore settimanali. Con particolare riferimento agli agenti chimici utilizzati si può affermare che una corretta valuitazione dei rischi dimostra che per i lavoratori degli studi odontoiatrici vi sia un rischio irrilevante per la salute; invece per quanto concerne il rischio biologico la valutazione dei rischi evidenzia che negli studi odontoiatrici il rischio per i lavoratori possa essere solamente di natura accidentale e, quindi, imprevedibile con indagini sanitarie preventive.

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2021, 09:19

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