Spesometro e 730 precompilato, Fnomceo chiede spedizioni unificate (da DoctorNews33 del 23 marzo 2017)

Data:
23 Marzo 2017

La Fnomceo lo aveva annunciato a fine 2016 e ora passa all’azione. In audizione in Parlamento alla commissione bicamerale per la semplificazione i rappresentanti Guido Marinoni (medico) e Sandro Sanvenero (odontoiatra) hanno detto che gli adempimenti relativi alla spedizione dei dati dello spesometro e del 730 precompilato sono in pratica dei doppioni, che comportano aggravi di tempo e costo per i professionisti. Secondo il decretone fiscale approvato l’anno scorso, che doveva avere ad oggetto la semplificazione, invece della consueta comunicazione annuale al Fisco, i contribuenti libero professionisti devono inviare ogni 3 mesi all’Agenzia delle Entrate i dati di fatture emesse e ricevute inclusa Iva a credito o a debito. Anche medici e dentisti sono tenuti alla comunicazione che solo per quest’anno ha scadenza semestrale (il 25 luglio per il 1° e 2° trimestre e il 28 febbraio 2018 per il 3° e 4° trimestre, ma le liquidazioni IVA restano trimestrali) e comporta la preparazione dei dati per il commercialista a ogni “cambio di stagione”. Intanto il 10 aprile scade l’obbligo di invio dei dati del 2016 attraverso il vecchio spesometro per i contribuenti mensili mentre il 20 aprile è il termine per i contribuenti trimestrali.

Nel 2015 in Parlamento si diceva che siccome i dati inviati con lo spesometro sono gli stessi dovuti per la precompilazione del modello 730 online, i sanitari che entro gennaio (termine quest’anno slittato al 9 febbraio) producessero le cifre atte a calcolare le detrazioni per le spese sanitarie dei cittadini sarebbero stati esclusi dallo spesometro. Invece alla fine il governo ha considerato che i dati per il 730 sono solo un sottoinsieme di quelli contenuti nelle fatture che il medico incassa; inoltre con lo spesometro si ottengono trimestralmente anche i dati relativi alle spese del professionista. Così gli adempimenti sono diventati due, due i sistemi informatizzati in cui muoversi per spedire i dati, due gli apparati sanzionatori. E le date? Una giungla. «Non diciamo che i dati non debbano arrivare ma occorre semplificare scadenze ed adempimenti», ribadisce Marinoni a DoctorNews. «Tra l’altro, sono un costo per il professionista, ammesso abbia il tempo di pensarci lui, e di commercialista». Vista la difficoltà di comprendere e trascrivere correttamente codici fiscali presi spesso di fretta a penna, in particolare da chi di fatture ne fa poche, presto potrebbe pesare pure la duplicazione dei sistemi sanzionatori. Per l’articolo 4 del decretone, l’omessa o errata trasmissione dei dati dello spesometro è punita con sanzione di euro 2, e fino a 1000 euro a trimestre. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione della fattura costa da euro 500 a 2 mila Le sanzioni si dimezzano se il contribuente rimedia entro 15 giorni. Una tantum, si riceverà un credito d’imposta non ripetibile di 100 euro per essersi dovuti informatizzare (ma l’eventuale maggior onere con il commercialista non è compensato). Le sanzioni fanno il paio con quelle per il 730 precompilato (da decreto 158/2015): per omessa, tardiva o errata trasmissione si pagano 100 euro a comunicazione fino a euro 50 mila. Se si invia tutto entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo. Niente sanzioni invece se, inviati i dati nei termini, ci si accorge di un errore che si corregge entro 5 giorni. «Abbiamo spiegato alla commissione che se si unificassero le trasmissioni, magari nei tempi utili a che i dati dello spesometro siano utilizzati per il 730 online, ci sarebbero meno costi e dati più attendibili. Ad oggi nel sistema Ts quando inviamo i dati per il 730 non c’è un controllo preventivo dei codici fiscali e ciò crea ulteriori problemi. Noi chiediamo si arrivi a un’unica procedura; un conto – dice Marinoni – è impiegare il tempo per adempimenti utili alla collettività e ai cittadini, o per far avere dati “trasparenti” al fisco, altro conto è ottenere gli obiettivi citati facendo lavorare due volte per la stessa cosa il professionista, o il suo commercialista».

Ultimo aggiornamento

23 Marzo 2017, 08:29

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