Sorveglianza sanitaria sui lavoratori e relative visite di idoneità da parte del medico competente (da fnomceo del 16 ottobre 2015)

Data:
16 Ottobre 2015

XVII LEGISLATURA – Camera dei Deputati

Seduta n. 503 di giovedì 15 ottobre 2015

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione

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Interrogazione_sorveglianza_sanitaria

Sorveglianza sanitaria sui lavoratori e relative visite di idoneità da parte del medico competente – Nella interrogazione si rileva che il trend della sorveglianza sanitaria (SS) sui lavoratori e relative visite di idoneità da parte del medico competente è in forte aumento, con una conseguente crescita dei contenziosi contro i giudizi emessi. Si registrano casi in cui il titolare di impresa chiede erroneamente il giudizio di idoneità alla mansione anche su lavoratori non a rischio. In particolare, il problema sorge ove il datore di lavoro nella generale valutazione dei rischi nell’ambito della quale il medico competente è obbligato alla collaborazione ex articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto – rilievi un possibile aumento del rischio di infortuni da rischi non normati e pertanto, tramite l’azione del medico competente, avvii una ricerca attiva nei confronti di tali patologie da causa extralavorativa ma incidenti sulla idoneità alla mansione specifica. Una interpretazione estensiva della norma comporterebbe che tutti rischi non normati, purché inseriti nel, documento di valutazione dei rischi, potrebbero essere soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, atteso che una volta approvato il documento di valutazione dei Rischi (DVR) al quale il medico competente deve collaborare, come si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1856/13, il medico competente dovrebbe stilare un protocollo sanitario mirato ai rischi evidenziati nel documento di valutazione dei rischi, innescandosi in tal modo un meccanismo di obbligatorietà da parte del dipendente a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria (costituendosi così de facto un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio – TSO) al quale il dipendente non può sottrarsi pena il licenziamento. Si chiede se i Ministri interrogati non ritengano, per quanto di competenza, di adottare le opportune iniziative per una interpretazione univoca del combinato normativo, al fine di ricondurre l’azione del medico competente nell’ambito delle sua specificità, ed evitare la sovrapposizione di compiti con altre figure mediche che attualmente seguono le patologie di origine extralavorativa (la medicina territoriale) e che rimangono dei riferimenti per il cittadino, in quanto da lui liberamente scelti, eliminando ogni dubbio nella circostanza che il sistema della non idoneità possa essere utilizzato dalle aziende per tagliare la forza lavoro.

Ultimo aggiornamento

16 Ottobre 2015, 16:38

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