OSTEOPATIA Ministero della Salute: “La possono praticare solo i professionisti sanitari”. È quanto ha precisato il Dicastero alla commissione Affari Sociali dopo l’interrogazione presentata da Paola Binetti sul profilo professionale dell’osteopata. Gli illeciti dei soggetti non autorizzati all’esercizio delle professioni sanitarie sono quindi perseguibili dall’autorità giudiziaria. (da quotidianosanita.it del 20 marzo 2014.

Data:
20 Marzo 2014

L’osteopatia è attività riservata alle professioni sanitarie e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato.

È questa in sintesi la risposta del Ministero della Salute all’interrogazione parlamentare sul profilo professionale dell’osteopata e del chiropratico presentata dell’onorevole Paola Binetti (Pi), il 12 marzo scorso. Un posizione netta, questa del ministero, che sbarra la strada a chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (o di un titolo ad essa equipollente).

“La chiara posizione del Ministero – ha dichiarato Antonio Bortone, presidente del Conaps – chiude inequivocabilmente ogni possibilità a chi, tentando di far passare l’osteopatia, che resta un approccio non convenzionale, ancora non supportato da sufficienti prove di funzionamento e di efficacia, come una pratica ‘del benessere’, cercava in realtà una scorciatoia per praticare attività sanitaria, senza esservi abilitato. Nell’interesse dei cittadini, – ha aggiunto – solo i Professionisti sanitari che hanno conoscenze e competenze per occuparsi della salute degli utenti possono praticare le attività sanitarie e cercarne la validazione scientifica. Un recente editoriale apparso su un’autorevole rivista scientifica chiosava ‘non esiste la medicina alternativa, esiste solo quella efficace’. Non possiamo che essere d’accordo”.

Il testo della risposta all’interrogazione:
Il Ministero della salute …(omissis)….
“Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie. In merito all’Ente sopra menzionato, si fa presente che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie ed altre attività.
La normativa prevede che le professioni di cui sopra possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, possono riunirsi in forme aggregate e collaborano all’elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni prescritte dalla legge n. 4/2013.
Da ultimo, per quanto concerne l’intervento «per evitare i possibili abusi della professione medica» si assicura che questo Dicastero è quanto mai vigile rispetto a tale problematica e si propone sempre, per quanto possibile, come parte attiva nel contrasto agli illeciti dei soggetti non autorizzati all’esercizio delle professioni sanitarie, attivando il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento dei controlli ad esso deputati. In caso di accertato esercizio abusivo, viene immediatamente investita della questione l’Autorità Giudiziaria”.

Ultimo aggiornamento

27 Giugno 2014, 14:32

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