Registro rifiuti per gli odontoiatri

Data:
28 Agosto 2008

 

Registro rifiuti per gli odontoiatri
 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4/2008 che stabilisce nuove norme per la vidimazione dei registri rifiuti, alcune aziende di smaltimento hanno proposto agli odontoiatri la “reintroduzione” del registro di carico e scarico. A tale proposito, si precisa che tale adempimento non è previsto, in quanto l’art. 11 della Legge Comunitaria 2005, pienamente in vigore, così recita: “I produttori di rifiuti pericolosi che non sono stati inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie del formulario proprie del detentore. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto”.
Pertanto si ribadisce che per gli odontoiatri liberi professionisti che operano in studi singoli o associati nulla cambia rispetto all’attuale metodologia di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti; solo le strutture sanitarie gestite da società, imprese o enti hanno l’obbligo, a partire dal 13 febbraio 2008, di vidimare i registri rifiuti presso la Camera di Commercio.

Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2008, 08:52

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