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Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Lavorare per progetti consente a tutti di partecipare alle realizzazione degli obiettivi che l'Ordine ha stabilito di perseguire sulla base delle esigenze, suggerimenti e proposte pervenute dagli Iscritti in questi anni e che non sono avulsi dalla professione ma ne colgono l'aspetto più propriamente deontologico ivi compreso quello della responsabiità, temi sensibili qualsiasi sia la branca della medicina esercitata.
Questa metodologia di lavoro è stata adottata anche per soddisfare le esigenze di trasparenza circa le attività dell'Ordine e favorire la partecipazione così da dimostrare, con i fatti, che l'Istituzione è formata dalla stessa comunità dei medici quale forma più elevata di autogoverno e non deve essere più vissuta come qualcosa di estraneo alla vita professionale.
 
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

giugno 2010

Le entrate economiche dell'Ordine consistono esclusivamente nella tassa annuale versata dagli Iscritti. Questi, pertanto, hanno diritto di conoscere come l’Ordine utilizza le risorse ricevute e per quali finalità le impiega. Ne consegue il dovere, da parte di coloro che sono stati eletti dagli Iscritti a compiti di dirigenza dell’ istituzione ordinistica, di rendere trasparente la gestione delle uscite mediante la pubblicazione, sempre aggiornata, dei dati statistici delle attività svolte e dei dati contabili delle spese sostenute. Ma anche i cittadini hanno interesse a conoscere le attività che l'Ordine svolge, per comprendere appieno il significato della sua missione quale Ente di diritto pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, preposto tra l’altro a garantire la qualità professionale e il rispetto dei principi deontologici da parte degli iscritti nello svolgimento della loro attività. Per queste ragioni è stato deciso di immettere nel sito Internet dell’Ordine un primo quantitativo di 25 dati statistici concernenti l’attività di comunicazione verso l’esterno e i dati di riscontro sulla consultazione delle informazioni stesse da parte di persone interessate, con l’impegno di integrare i dati stessi con altre statistiche di attività e con dati di contabilità analitica, via via che saranno predisposti per la pubblicazione on line. A partire dai dati statistici e contabili potranno poi essere individuati specifici indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui pubblicazione consentirà a tutti di valutare oggettivamente il funzionamento dell'Ordine rispetto ai fini statutari e agli obiettivi programmatici deliberati annualmente dall’Assemblea degli iscritti. L’oggettività dei dati permetterà di effettuare valutazioni realistiche, non influenzate da preconcetti o da reazioni emotive suscitate da eventi contingenti, riferibili alle linee di politica ordinistica decise dagli Organi istituzionali. In questa linea di trasparenza e di attenzione alle aspettative degli iscritti, attendiamo dai nostri lettori suggerimenti, osservazioni e anche critiche, per essere aiutati a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. Questa iniziativa, denominata “Operazione trasparenza”, è stata fortemente sostenuta dai componenti degli Organi Istituzionali ed è stata realizzata grazie all'impegno e alla competenza dei consulenti e dei collaboratori dell'Ordine, ai quali rivolgo le espressioni della mia più sentita riconoscenza.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
Giugno 2010

Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7
Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni

TUTTO SULLA PEC
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Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010)
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STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE
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Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi)
Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011)
aggiornato al 09/02/2012

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Dffusione presso gli esercenti la professione medica dei "Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica"

... In particolar modo si chiede ... agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica ...


CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 1, 11 MARZO 2010

Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(per leggere il testo completo della circolare vai alla news del 7 giugno 2010)

....
 
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l'art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede: «L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».
Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.
Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.
Premesso che nell'art. 55-septies, comma 4, sono già individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate, l'ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).
Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS.
Con riferimento alla struttura dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.
Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.
In concreto, nell'irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonchè del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

7. Raccomandazioni finali.

Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 11 marzo 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta


Ultimo aggiornamento Mer, 28/07/2010


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