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Dipendente pubblico dimesso dall’ospedale: a chi compete il certificato di malattia post degenza ?

Al medico ospedaliero o al medico di famiglia ?

da Sole 24 ore-Risposta 309
(riportato da Perelli Ercolini, 30 gennaio 2010)
D - Mia moglie è insegnante di scuola materna. Il nove novembre viene sottoposta a operazione chirurgica di asportazione di un prolasso delle corde vocali; il 10 viene dimessa, demandando al medico di famiglia la certificazione dei giorni di degenza post operatoria, in quanto non di loro
competenza. La dirigente della scuola dove mia moglie presta servizio asserisce che applicherà la decurtazione sullo stipendio (per dieci giorni) jn quanto la certificaziòne non è stata fatta dall’ospedale, ma da un medico convenzionato AsL. E giusto il comportamento della dirigente? E giusto il comportamento dell’ospedale (non certificare la degenza post operatoria)?
R - La posizione della dirigente e infondata in quanto la legge attribuisce al medico convenzionato competenza alternativa e/o concorrente con la struttura pubblica nella giustificazione delle assenze per malattia. L’articolo 55-septies (controlli sulle assenze) del Dlgs 150/2009 dispone, infatti, che le assenze per malattia sono giustificate «esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».
Sulla scorta di questa disposizione la certificazione del medico convenzionato deve ritenersi idonea a giustificare anche l’assenza relativa alla degenza post-operatoria, qualora — come nel suo caso l’ospedale rimetta il compito al medico convenzionato, secondo un’intesa tra le due autorità sanitarie che la legge non esclude.


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