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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
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Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
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Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 09/02/2012 |
Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica.
La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto.
L’Autorità ha ritenuto invece legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il ricorrente, legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto anche dalla struttura sanitaria presso cui la donna era stata ricoverata), ha infatti manifestato l’intenzione di accedere a questi dati proprio perché necessari ad intraprendere le azioni legali più opportune per accertare eventuali inadempienze o negligenze del personale medico. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, non trova dunque giustificazione. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica - ed in ogni altro documento concernente il ricovero, il periodo di degenza e