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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
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da Sole 24 ore risposta 3383 (trasmessa da Marco Perelli Ercolini, 3 ottobre 2009)
D - Un poliambulatorio che viene gestito da una persona fisica, non medico, dà in gestione ai diversi professionisti medici la struttura. I medici fatturano la prestazione ai propri clienti con esenzione Iva ex articolo 10, comma 18 del Dpr 633/72. La struttura riceve una percentuale dalla prestazione del medico che fattura allo stesso con aliquota ordinaria. Si chiede se la procedura è corretta, in quanto si è visto che, in qualche altra struttura, il medico fa fatturare al poliambulatorio la prestazione effettuata al cliente e poi lo stesso medico emette fattura nei confronti del poliambulatorio in esenzione di Iva ma con assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20 per cento.
R - La soluzione adottata è corretta: il poliambulatorio deve emettere fattura con Iva. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze (articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72). Il regime di esenzione non è condizionato dalla forma organizzativa della struttura che fornisce le prestazioni, purché la direzione tecnica sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ce del 6 novembre 2003, nella causa C- 45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00). In presenza di questa condizione, il regime di esenzione sarebbe applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa. Per completezza di risposta, si ricorda che dal 1 marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi (articolo unico, commi da 38 a 42, della legge 296/o6). In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno, l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo. Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n. 304).