A cura del Dott. Claudio Testuzza : Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” - 13 settembre 2009
La pensione di reversibilità è il trattamento che alla morte del lavoratore spetta ai suoi superstiti.
La pensione indiretta ordinaria è quella spettante ai superstiti dell’iscritto deceduto in attività di servizio.
Distinguiamo due condizioni :
A)Iscritto che muore in attività di servizio avendo maturato una contribuzione di almeno 15 anni: ai superstiti spetta la pensione indiretta.
B)Iscritto che sia cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, ma che abbia maturato almeno 15 anni di contribuzione, e che deceda nel triennio successivo: ai superstiti spetta comunque il diritto alla pensione indiretta.
Dal 1996 il diritto al trattamento viene, consentito anche quando l’iscritto alla data del decesso, avvenuta in servizio, sia in possesso di una anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione di reversibilità ordinaria, si concretizza quando l’iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero di invalidità.
Ne usufruisce il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta. In particolare sono stati dichiarati incostituzionali tutti precedenti limiti riguardanti la differenza d’età tra i coniugi e la durata del matrimonio.
Il diritto è valido inoltre per il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 898 del 1970, e dal non aver contratto nuove nozze.
Nel caso di coniuge divorziato devono ricorrere le seguenti condizioni: sia titolare d’assegno di divorzio ( alimentare ); non sia passato a nuove nozze; la data d’inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; non esiste coniuge superstite.
Il trattamento spetta per specifica sentenza del Tribunale competente e per quota al coniuge divorziato anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il coniuge sia ancora in vita.
Hanno diritto i figli ed equiparati ( legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge ) che alla data del decesso siano a carico del genitore e minori di 18 anni, ovvero studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d’età o studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d’età.
Il trattamento è attribuito anche ai figli inabili a carico del lavoratore defunto.
In mancanza del coniuge e dei figli, ovvero se pur esistendo non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori con almeno 65 anni d’età che non siano titolari dei pensione diretta o indiretta e che siano a carico del lavoratore deceduto. A particolari condizioni la pensione è attribuibile ai fratelli e alle sorelle.
Le quote della pensione di reversibilità
Coniuge : il 60 % della pensione diretta del titolare .
Ciascun figlio : il 20 %, se c’è anche il coniuge, per un massimo del 100 % della pensione del titolare .
Un solo figlio superstite ( minore, studente o inabile ) : il 70 % .
Le riduzioni per reddito del superstite
ridotta del 25 % se si ha un reddito superiore a 3 volte il minimo Inps ( da 17.869,40 euro a 23,826,40) ridotta del 40 % se si ha un reddito superiore a 4 volte il minimo Inps ( da 23.826,40 euro a 29.783,00 ) ridotta del 50 % se si ha un reddito superiore a 5 volte il minimo INPS ( da 29.783,00 euro ).
n. b Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.
L’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso a riferimento, è per il 2009 di euro 5. 956,60
LE PENSIONI DI REVERSIBILITA’ DELL’ENPAM
La pensione di reversibilità ai superstiti è inerente al decesso dell’iscritto, già pensionato, e decorre dal mese successivo al decesso.La prestazione consiste in un’aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.
La pensione indiretta ai superstiti è erogata in caso di decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo, dal mese successivo al decesso.
La prestazione erogata consiste in un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al medico ove fosse divenuto invalido al momento del decesso
Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infraventunenni ovvero infraventiseienni se studenti e, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.
Le aliquote sono :
Solo coniuge 70 %
Coniuge + un figlio 60 % + 20 %
Coniuge + 2 o più figli 60 % + 40 %
Solo un figlio 80 %
Due figli 90 %
Tre o più figli 100 %
In caso di decesso prima del compimento dei sessantacinque anni di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali, che abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva, spetta un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso.
Al coniuge superstite che cessa dal diritto a pensione per aver contratto un nuovo matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione.
I contributi vengono restituiti al raggiungimento dei sessantacinque anni di età quando, in tale data, in costanza di iscrizione, si abbiano meno di cinque anni di anzianità contributiva o in caso di cancellazione si abbia un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni.
Viene restituita un’indennità formata dall’ 88 % dei contributi versati, maggiorati dagli interessi composti al tasso del 4,50 %.
In caso di morte di un sanitario, con meno di cinque anni di anzianità contributiva e già cancellato o radiato dagli Albi professionali, l’indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.
I TRATTAMENTI DI REVESIBILITA’ EROGATI DALL’ENPAM NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA RIDUZIONE IN CASO DI REDDITI DEI SUPERSTITI