15 giugno 2009 - a cura di Claudio Testuzza, Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”
IL RISCATTO
Il riscatto consente di perfezionare i diritti derivanti dalla contribuzione obbligatoria in atto estendendo la copertura previdenziale a periodi fuori dal rapporto di lavoro.
Sono riscattabili :
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I periodi di studio impiegati per conseguire la Laurea, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, i periodi di tirocinio pratico, i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, i corsi , non inferiori ad un anno, di formazione professionale.
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I periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università, i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e aziende private esercenti un pubblico servizio, i periodi di lavoro effettuati all’estero non valorizzabili presso altri regimi.
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I periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato.
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I periodi di aspettativa di famiglia, per motivi di studio, per assenza facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro, per interruzioni disciplinari.
n.b. Un periodo valutabile secondo gli ordinamenti pensionistici è valutato una sola volta.
Chi può presentare domanda di riscatto :
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L’iscritto dipendente di ruolo dall’ assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione.
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L’iscritto non dipendente di ruolo dopo un anno di iscrizione e non oltre il 90° giorno dalla cessazione.
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I superstiti aventi diritto a pensione entro 90 giorni del decesso dell’iscritto che avvenga in servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
n.b. L’iscritto può presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso o differenti periodi.
LA RICONGIUNZIONE
E’ la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di un’unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso differenti gestioni previdenziali.
Sono ricongiunzioni in entrata le operazioni dirette ad accentrare presso la Cassa Pensioni Sanitari ( Inpdap ) le posizioni maturate presso l’INPS ( legge n. 29/79 ), le Casse di previdenza dei liberi professionisti ENPAM ( legge n. 45/1990 )
n.b. La legge ammette la possibilità di presentare una prima domanda in qualunque momento e una seconda domanda solo se successivamente alla prima si possano fa valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 in costanza di effettivo servizio ovvero all’atto del pensionamento in mancanza di tali requisiti.Non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
Sono ricongiunzioni in uscita le operazioni di trasferimento di posizioni assicurative delle Cassa Pensioni Sanitari presso l’ INPS :
riguarda i contributi versati all’ Inpdap connessi a servizi effettivi, riscattati o ricongiunti
riguarda coloro che cessino dal servizio senza conseguire diritto a pensione(legge n.322/58)
LA TOTALIZZAZIONE
La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come, invece, è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioniprevidenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione.
Con la totalizzazione si ha la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito, per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata.
Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi aventi un minimo di tre anni.
Il risultato è un’unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni.
Le norme prevedono che il lavoratore abbia almeno 20anni di contribuzione complessiva e 65 anni d’età ovvero abbia almeno 40 anni di contribuzione complessiva,a prescindere dall’età.
IL RISCATTO L’ALLINEAMENTO LA RICONGIUNZIONE
NELL’ ENPAM
FONDO di PREVIDENZA GENERALE
“ QUOTA A ” :
Gli iscritti di qualunque età, che contribuiscono nella misura intera, possono chiedere di effettuare, il riscatto di allineamento alla contribuzione per gli ultra quarantenni di uno o più anni prodotti a contribuzione ridotta.
“ QUOTA B ” :
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Gli iscritti di anzianità contributiva superiore a 10 anni non contribuenti, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza possono riscattare gli anni del corso di Laurea e della Specializzazione, il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione, i periodi di servizio militare obbligatorio.
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Gli iscritti con anzianità contributiva non inferiore a 5 anni possono richiedere il riscatto di allineamento per uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni precedenti la domanda.
FONDO dei MEDICI di MEDICINA GENERALE
Sono previsti :
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il riscatto della Laurea, del Corso di formazione in medicina generale, della Specializzazione per i pediatri, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi prestati per conto di enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, di malattia, di aggiornamento all’estero;
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l’allineamento contributivo alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
FONDO degli SPECIALISTI AMBULATORIALI
Sono previsti :
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il riscatto della Laurea, del Corso di specializzazione, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestato per enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, malattia aggiornamento all’estero;
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l’allineamentoorario a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione;
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l’allineamento contributivo, peri soli iscritti transitati alla dipendenza, alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
FONDO degli SPECIALISTI ACCREDITATI ESTERNI
E’ previsto :
il riscatto della Laurea e del Corso di specializzazione, del servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestati per conto di enti ex mutualistici.
Il versamento del riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in rate semestrali.
Il pagamento rateale è in un numero di anni non superiore quelli riscattati aumentati del 50 %.
In caso di invalidità o di decesso prima del completamento del versamento il riscatto viene considerato come effettuato e il debito, senza interessi, è a carico dei superstiti( rate 20 % ).
LA RICONGIUNZIONE
L’istituto della ricongiunzione sia attiva ( contributi verso l’Enpam ) sia in uscita ( contributi dall’Enpam ) opera tra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall’Enpam, e i Fondi gestiti da altri Enti e Casse Previdenziali.
I CONTRIBUTI DEL RISCATTO SONO TOTALMENTE DEDUCIBILI DALL’ IMPONIBILE IRPEF