CERTIFICATI DI MALATTIA PER I LAVORATORI PRODOTTI IN FORMA CARTACEA –

Data:
23 Maggio 2014

A cura del collega Giancarmine Russo, Segretario generale della Società Italiana di
Telemedicina e sanità elettronica

La cosiddetta “legge Brunetta” prevede che il certificato medico di malattia debba essere rilasciato, per via telematica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qualsiasi medico dipendente o convenzionato con il SSN, compresi i medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi professionisti, che abbiano visitato od eseguito una prestazione sanitaria al paziente.
Il rilascio del semplice “foglio di dimissione”, contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di “pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate” non può essere di certo inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro

In questa sede è utile ribadire che la certificazione di malattia NON può essere demandata al medico di medicina generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria.

A tal fine, si consiglia di predisporre un’idonea modulistica, in doppia copia, intestata come:

“Certificazione di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi dell’art. 55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e nelle more della telematizzazione della procedura” in cui, oltre ai dati anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi, anche se non coincidenti con la prognosi clinica, e la diagnosi (da inviare all’INPS), che invece dovrà essere omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro.

Sarà poi cura del lavoratore, eventualmente allegare un foglio con i dati solitamente richiesti dalla vecchia modulistica cartacea tipo indirizzo di reperibilità, se diverso da quello abituale di domicilio, o i dati anagrafici della ditta, e spedirlo, entro 2 giorni dal rilascio, per raccomandata AR, oppure a recapitarlo direttamente alla sede INPS territorialmente competente e al datore di lavoro.

Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventualmente compito del Medico Curante, continuare o meno la prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenuto conto del complessivo stato di salute del paziente e l’effettivo lavoro svolto.

Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre di natura clinica, assume valenza medico legale, in quanto l’INPS assicura l’indennità economica di malattia.

E’ intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve SEMPRE risultare l’elemento causale (o l’insieme dei fattori ricorrenti al concretarsi) del rischio assicurato:
INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO SPECIFICO A CAUSA DI MALATTIA

Ultimo aggiornamento

27 Giugno 2014, 12:50

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MEDICI DIPENDENTI DI STRUTTURE, OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE – CERTIFICATI DI MALATTIA PER I LAVORATORI PRODOTTI IN FORMA CARTACEA – INDICAZIONI UTILI

Data:
1 Aprile 2012


La cosiddetta "legge Brunetta" prevede che il certificato medico di malattia debba essere rilasciato, per via telematica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qualsiasi medico dipendente o convenzionato con il SSN, compresi i medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi professionisti, che abbiano visitato od eseguito una prestazione sanitaria al paziente.

Il rilascio del semplice "foglio di dimissione",
contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di "pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate" non può essere di certo inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro

In questa sede è utile ribadire che la certificazione di malattia NON può essere demandata al medico di medicina generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria.

A tal fine, si consiglia di predisporre un’idonea modulistica, in doppia copia, intestata come:

"Certificazione di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi dell’art. 55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e nelle more della telematizzazione della procedura"
 
in cui, oltre ai dati anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi, anche se non coincidenti con la prognosi clinica, e la diagnosi (da inviare all’INPS), che invece dovrà essere omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro.

Sarà poi cura del lavoratore, eventualmente allegare un foglio con i dati solitamente richiesti dalla vecchia modulistica cartacea tipo indirizzo di reperibilità, se diverso da quello abituale di domicilio, o i dati anagrafici della ditta, e spedirlo, entro 2 giorni dal rilascio, per raccomandata AR, oppure a recapitarlo direttamente alla sede INPS territorialmente competente e al datore di lavoro.
 
Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventualmente compito del Medico Curante, continuare o meno la prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenuto conto del complessivo stato di salute del paziente e l’effettivo lavoro svolto.

Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre di natura clinica, assume valenza medico legale, in quanto l’INPS assicura l’indennità economica di malattia.
 
E’ intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve SEMPRE risultare l’elemento causale (o l’insieme dei fattori ricorrenti al concretarsi) del rischio assicurato:
INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO SPECIFICO A CAUSA DI MALATTIA

Ultimo aggiornamento

1 Aprile 2012, 02:22

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MEDICI DIPENDENTI DI STRUTTURE, OSPEDALI E CLINICHE PRIVATE – CERTIFICATI DI MALATTIA PER I LAVORATORI PRODOTTI IN FORMA CARTACEA – INDICAZIONI UTILI

Data:
1 Aprile 2012


La cosiddetta "legge Brunetta" prevede che il certificato medico di malattia debba essere rilasciato, per via telematica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qualsiasi medico dipendente o convenzionato con il SSN, compresi i medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi professionisti, che abbiano visitato od eseguito una prestazione sanitaria al paziente.

Il rilascio del semplice "foglio di dimissione",
contenente, oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice privacy vigente ed in base ai principi di "pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate" non può essere di certo inviato all’INPS nè, tanto meno, al datore di lavoro

In questa sede è utile ribadire che la certificazione di malattia NON può essere demandata al medico di medicina generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria.

A tal fine, si consiglia di predisporre un’idonea modulistica, in doppia copia, intestata come:

"Certificazione di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi dell’art. 55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e nelle more della telematizzazione della procedura"
 
in cui, oltre ai dati anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi, anche se non coincidenti con la prognosi clinica, e la diagnosi (da inviare all’INPS), che invece dovrà essere omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro.

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Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventualmente compito del Medico Curante, continuare o meno la prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenuto conto del complessivo stato di salute del paziente e l’effettivo lavoro svolto.

Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre di natura clinica, assume valenza medico legale, in quanto l’INPS assicura l’indennità economica di malattia.
 
E’ intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve SEMPRE risultare l’elemento causale (o l’insieme dei fattori ricorrenti al concretarsi) del rischio assicurato:
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1 Aprile 2012, 02:22

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