La proposta di revisione della Direttiva europea sull’orario di lavoro

Data:
28 Settembre 2008

Lo scorso 10 giugno 2008 i ministri del lavoro dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sugli orari settimanali dei lavoratori europei e sui diritti dei lavoratori in affitto. L’accordo permetterà alla Commissione Europea di mettere a punto entro le prossime settimane un "pacchetto sociale" che sarà poi sottoposto al Parlamento europeo. L’accordo è stato annunciato, con una conferenza stampa, dal Commissario Ue al Lavoro e Politiche sociali, Vladimir Spidla, e dal ministro sloveno del Lavoro e Politiche Sociali, Marjeta Cotman. L’accordo è stato presentato come un «passo avanti», sulla strada della realizzazione della cosiddetta “flexycurity".
E’ necessario ricordare che le due proposte di normative europee, il primo sull’orario di lavoro e il secondo sui lavoratori in affitto, sono state bloccate per diversi anni. La stessa normativa sull’orario di lavoro era stata oggetto di un voto del Parlamento europeo, nel 2005, che chiedeva l’eliminazione delle clausole di opt out, cioè la possibilità per alcuni paesi, in particolare la Gran Bretagna, di derogare alla norma delle 48 ore settimanali medie, stabilita nelle precedenti Direttive Europee (l’ultima è stata quella del 4 novembre 2003, n. 2003/88). L’attuale accordo, raggiunto con l’astensione di 5 paesi (Spagna, Belgio, Grecia, Ungheria e Cipro), è stato possibile anche per la posizione favorevole assunta dal governo italiano che, con il cambio di maggioranza ha mutato la posizione precedente.
In ogni caso le nuove proposte di direttiva dovranno essere approvate dal Parlamento europeo, fatto questo non scontato. Oltre alla Confederazione europea dei sindacati si è pronunciato contro il Partito socialista europeo e i cinque paesi che si sono astenuti, hanno attaccato vivacemente le proposte sul tempo di lavoro, invocando un’opposizione dura in Parlamento.
La revisione della direttiva sull’orario settimanale di lavoro è rivolta a consentire le deroghe al tetto massimo di 48 ore, che i datori di lavoro potranno rinegoziare con i loro dipendenti. In particolari condizioni, i lavoratori potranno lavorare fino a 60 ore medie settimanali, che possono diventare 65 nell’eventualità di periodi di inattività durante il lavoro.
La proposta di direttiva si preoccupa anche di inserire delle regole a garanzia di possibili coercizioni da parte dei datori di lavoro. L’accettazione del lavoratore dovrà essere per iscritto e tale intesa non potrà durare più di un anno. I rapporti di lavoro devono avere una durata superiore a 10 settimane. Un’ulteriore garanzia sembrerebbe essere il divieto di stipulare l’accordo al momento dell’assunzione e nel primo mese di impiego. Tuttavia è lecito dubitare sull’efficacia reale di queste garanzie, soprattutto quando si tratta delle fasce più deboli del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro che prevedono un termine.
Nel testo viene introdotto inoltre la definizione di «periodo di assistenza inattiva» (periodi di presenza sul luogo di lavoro ma di sostanziale inattività), che potrà non essere considerato come orario di lavoro. Ricordiamo che la Corte di giustizia europea ha più volte sentenziato al riguardo includendo questi periodi nell’orario di lavoro (soprattutto la guardia medica che attende in ambulatorio l’eventuale chiamata dei cittadini; vedi sentenza Jaeger del 9 settembre 2003). Molti stati europei (a partire dalla Gran Bretagna) non hanno accettato queste sentenze sostenendo che costano troppo ai servizi sanitari: per questo hanno preteso questa modifica normativa. Nei fatti si tratta di una modifica legislativa che può essere densa di conseguenze negative per un insieme più vasto di categorie di lavoratori (tutti quelli che per una parte dell’orario di lavoro sono a disposizione dell’azienda, sul posto di lavoro, ma in attesa di una chiamata per operare).
Un ulteriore problema riguarda la traduzione dal testo in inglese della proposta di Direttiva: non è ancora chiaro se la possibilità di deroga riguarda esclusivamente il singolo lavoratore o deve essere prioritariamente stabilita dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, al di la di questo dubbio interpretativo, la situazione per molti dei 27 paesi dell’Unione sarebbe comunque problematica, poiché i loro contratti di lavoro collettivi sono deboli o del tutto assenti.
Il progetto di legge sui lavoratori in affitto prevede che questi, a partire dal loro primo giorno di impiego, ricevano lo stesso trattamento degli altri lavoratori: sembra sia una norma che interessava particolarmente la Francia, ma anche in questo caso la norma non è assoluta poiché i contratti di lavoro o le leggi dei singoli paesi possono prevedere, in deroga, trattamenti differenziati.
Per quanto riguarda l’Italia, l’eventuale approvazione di questa Direttiva non avrebbe probabilmente conseguenze immediate, stante le leggi e i contratti di lavoro esistenti, tuttavia sono evidenti i rischi sia di deriva legislativa, sia di dumping sociale e di conseguenti delocalizzazioni aziendali verso i paesi che utilizzassero a pieno queste norme.
In realtà le Direttive europee sull’orario di lavoro (la prima è stata approvata nel 1993) erano state concepite proprio per evitare il dumping sociale tra i paesi dell’Unione e per salvaguardare la salute dei lavoratori. Il cambio di paradigma è evidente: la logica del mercato prevale rispetto ad altre considerazioni reintroducendo orari di lavoro che per durata sono comparabili a quelli in atto alla fine del 1800.

Ultimo aggiornamento

28 Settembre 2008, 12:00

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